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Decreto 10 luglio 2023 n. 119

ID 20305 | | Visite: 4985 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/20305

Decreto 10 luglio 2023 n  119

Decreto 10 luglio 2023 n. 119 / Regolamento per il riutilizzo rifiuti in forma semplificata

ID 20305 | 01.09.2023

Decreto 10 luglio 2023 n. 119 Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(GU n.204 del 01.09.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2023

Vedi Comunicazione inizio attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti / Disciplina - modello

...

Art. 1. Oggetto

1. Ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento definisce:

a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività di cui al punto a);
c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
d) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonché le seguenti:
a) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo;
b) «operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in relazione alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti presso il centro di cui alla lettera f);
c) «conferitore»: il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; il gestore del centro di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e dell’articolo 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65; il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti; il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche;
d) «Amministrazione»: la Provincia o la Città metropolitana territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l’applicazione della procedura semplificata di cui all’articolo 4;
e) «comunicazione di inizio attività»: la comunicazione di cui all’articolo 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) «centro di preparazione per il riutilizzo (centro)»: l’impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
g) «schedario»: il registro tenuto presso ogni centro, in cui sono annotati i dati di cui all’articolo 6, comma 3;
h) «codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell’ambito delle successive operazioni;
i) «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)»: il prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui all’allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al successivo articolo 7;
j) «persone svantaggiate»: si considerano persone svantaggiate i soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, presentano condizioni di fragilità e debolezza ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 3. Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, al relativo capitolo 5.

2. La conformità di cui al comma 1 è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato.

3. Il prodotto ottenuto dalle operazioni di cui al comma 1 è munito di etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l’etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato. Per i PPRAEE si applicano le modalità di cui all’articolo 7, comma 5.

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso.

5. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

Art. 4. Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformità alle modalità individuate all’articolo 216, commi 1 e 2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente.

2. L’esercizio delle operazioni di cui al comma 1 è avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, è compilata secondo il modello di cui all’allegato 2. Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014.

3. Nella comunicazione sono indicate le operazioni di preparazione per il riutilizzo che si intendono svolgere ed è attestato:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all’allegato 1 del presente regolamento;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5.

4. Alla comunicazione è allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da cui risulti:
a) l’ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività;
b) il titolo di godimento dell’immobile di cui al suddetto punto a);
c) la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonché la descrizione delle operazioni di cui all’allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature utilizzate;
d) l’autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività, la compatibilità edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall’inquinamento acustico e delle norme antincendio;
e) la destinazione urbanistica dell’area sede dell’attività (zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del comune) e i dati catastali identificativi della medesima area (mappali, foglio, censuario).

5. Alla relazione di cui al comma 3 sono allegati gli elaborati grafici indicati nel modello di cui all’allegato 2 e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’articolo 5, comma 4.

6. L’amministrazione dispone l’iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle società per le quali è effettuata la comunicazione di inizio di attività, informandone il gestore.

7. Se l’amministrazione accerta, in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva effettuata in presenza del gestore, l’insussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle stesse, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall’amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. A tal fine, il responsabile del procedimento, oltre all’esercizio delle attività di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, può richiedere all’impresa interessata le modifiche alla comunicazione e alla relazione, di cui al comma 4, necessarie per l’approvazione, subordinando l’approvazione stessa all’accettazione, da parte del privato, delle modifiche richieste.

8. In sede di controllo successivo, nel caso in cui l’amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo non siano svolte in conformità ai requisiti dichiarati nella comunicazione di cui al comma 1, sospende le suddette attività, ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell’amministrazione.

9. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati di cui alle lettere a) e c), comma 4 del presente articolo.

Art. 5. Requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo

1. Per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo, il gestore deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea;
b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia;
c) non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
aa) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, dalle norme a tutela della salute, dalle norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
bb) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
e) non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo;
g) non aver subito accertamento in forma definitiva della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; il requisito non è comunque integrato se dopo un anno dall’accertamento definitivo la violazione non è stata rimossa.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, l’impresa individuale o la società che svolge le attività di preparazione per il riutilizzo deve:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) non trovarsi, in sede di presentazione della comunicazione, in stato di liquidazione o essere, comunque, soggetto ad una procedura concorsuale con finalità liquidativa.

3. Gli operatori devono possedere idonea capacità tecnica in relazione alla specifica operazione cui sono preposti, dimostrata mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all’allegato 1, paragrafo 4. Compatibilmente con l’organizzazione del centro di preparazione per il riutilizzo, per le attività di minore complessità possono essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate e a rischio di esclusione socio-economica.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla comunicazione, redatta in conformità alle previsioni contenute nell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L’amministrazione procede all’acquisizione delle informazioni antimafia interdittive di cui agli articoli 84, comma 3, e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 6. Dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo

1. I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell’allegato 1 e possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui al medesimo allegato, entro le quantità massime ivi individuate, conferiti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Presso il centro è tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni:

Sezione A - Conferimento:

a) conferitore (estremi identificativi e tipologia del soggetto che effettua il conferimento);
b) data del conferimento;
c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe merceologica di cui alle tabelle 1 e 2 dell’al- legato 1 (se RAEE, categoria di cui all’allegato III e all’allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 e, per i conferimenti aventi a oggetto sole componenti, an- che relativa sintetica descrizione);
d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto.

Sezione B - Gestione:

a) quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per codice univoco;
b) tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell’allegato 1 e dell’allegato C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per ciascuna classe merceologica e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle prove funzionali compiute nell’ambito delle operazioni di controllo;
c) quantità dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto. Per i PPRAEE, l’indicazione del peso è effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE.

Sezione C - Cessione:

a) quantità e numero di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo;
b) quantità e codice EER dei rifiuti prodotti nel centro e destinati presso altri impianti di trattamento.
3. Per i rifiuti accompagnati dal formulario di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero dal documento di trasporto, di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 121, e all’articolo 2 comma 2, del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, sono conservate copie degli stessi, allegate allo schedario.

4. Lo schedario deve essere conservato per cinque anni.

5. La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo di cui all’allegato 1, effettuata presso lo stesso centro, è pari ad un anno dalla data di ricezione dei rifiuti. La quantità stoccabile non può mai eccedere le quantità massime impiegabili individuate nel catalogo per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso non può superare la capacità massima di messa in riserva.

6. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti sono sottoposte alla procedura semplificata di comunicazione solo se effettuate presso il centro di preparazione per il riutilizzo e nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti minimi di cui all’allegato 1.

7. Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazione di recupero R13 è consentito esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita.

[...]

Art. 7. Preparazione per il riutilizzo dei RAEE [...]

Art. 8. Comunicazioni [...]

Art. 9. Monitoraggio [...]

Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

1. I centri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti continuano a operare sulla base dei relativi provvedimenti autorizzatori.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

________

ALLEGATO 1 Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo

1. Operazioni di preparazione per il riutilizzo

2. Dotazioni strutturali

3. Dotazioni di attrezzature e criteri per la gestione dei rifiuti

4. Requisiti minimi degli operatori

[...]

5. Modalità di accettazione dei rifiuti

Le modalità di accettazione, all’atto del ricevimento dei rifiuti, consistono nella verifica e nel controllo della conformità degli stessi alle specifiche che ciascun gestore dovrà definire in un apposito regolamento interno, predisposto in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere e reso noto al conferitore al momento della programmazione del conferimento.
In caso sia accertata la non conformità dei rifiuti conferiti, il carico è respinto con annotazione sul formulario, ove previsto.

Catalogo di rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo e quantità massime impiegabili

Tabella 1 - Rifiuti e quantità massime

Classe Merceologica (CM)

 

Codice EER

 

Descrizione

Quantità [t/a]

1

200307, 200138, 200139, 200140

Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti

100

2

200307, 200138, 200139, 200140

Mobili e cucine a gas e loro componenti

100

3

200307, 200138, 200140

Reti e materassi

10

4

200307

Pneumatici per biciclette

10

5

200307, 200138, 200139, 200140

Attrezzature sportive e ricreative e loro componenti

100

 

 

6

 

 

200307, 200138, 200139, 200140

Attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti, cime, catene, salvagenti, ancore, parabordi, remi e pagaie, materassini e canotti, tavole da surf, barche a vela (derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6 m, ecc.)

100

7

200110, 200111

Abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini

200

8

200138,200139, 200140, 170201,

170203, 170402, 170405

Cancelli in metallo, in legno, in plastica, serrature e loro componenti

100

9

200138, 200139, 200140

Attrezzi da giardino, suppellettili in legno metalli e plastica, appendiabiti e loro componenti

200

10

200140

Pentole padelle e stoviglie

100

11

170102, 170103, 170201, 200138

Pavimenti, rivestimenti, ceramiche

500

 

12

170201,170202, 170203,200102,

200138,200139, 200140

Porte/finestre e elementi costruttivi in legno, plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti

 

10

 

13

 

020104, 020110

Componenti di impianti di irrigazione, impianti e attrezzature per l’attività agricola e florovivaistica e loro componenti, componenti di serre

100

Condizioni specifiche:

(a) per le tipologie 1, 2, 3, 5, 6 e 7, la preparazione per il riutilizzo comprende l’igienizzazione intesa come procedura o insieme di procedure atte a pulire e disinfettare per rendere igienicamente sicuri i prodotti o componenti di prodotti con le seguenti specifiche:
- carica aerobica mesofila < 10 6 /g
- streptococchi fecali < 10 2 /g
- salmonella assenti su 20 g.
(b) per le tipologie 11 e 12, i rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo sono integri e privi di difetti di struttura, possiedono adeguate misure dimensionali commerciali per il loro successivo riutilizzo.

 Tabella 2- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime

Classe Merceologica (CM)

 

Codice CER

 

Descrizione

 

Quantità [t/a]

 

 

 

 

14

 

 

 

160214

160216

200136

Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, inclusi tutti i componenti, del rifiuto e i toner; elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchi di telefonia, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici giocattoli e apparecchiature per il tempo libero, apparecchiature per l’illuminazione; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.

 

 

 

 

500

ALLEGATO 2 - Modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo [...]

___________

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Articolo 181 Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalita' autorizzative semplificate nonche' le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.

2. I regimi di responsabilita' estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.

3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente.

4. Al fine di rispettare le finalita' del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorita' competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;

e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.

5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il piu' possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimita' agli impianti di recupero.

6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi' essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

 Articolo 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata).

1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), e' avviato, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita', entro i quali le province o le citta' metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalita' indicate dall'articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Documenti elaborati:

1. Centri di preparazione per il riutilizzo di rifiuti

2. Modello comunicazione inizio di attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti 

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Apr 17, 2024 135

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