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Archivio Documenti sulle Bonifiche

ID 4060 | | Visite: 8088 | Documenti MATTMPermalink: https://www.certifico.com/id/4060

Archivio Documenti sulle Bonifiche / Avanzamento procedimenti di bonifica 02.2024

ID 4060 | Update 13.02.2024 / In allegato

Stato di implementazione dell'anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 251 del D.lgs. 152/2006 e dei Siti di Interesse Nazionale ai sensi dell'art. 252.

1. Venezia (Porto Marghera)
2. Napoli Orientale
3. Gela
4. Priolo
5. Manfredonia
6. Brindisi
7. Taranto
8. Cengio e Saliceto
9. Piombino
10. Massa e Carrara
11. Casale Monferrato
12. Balangero
13. Pieve Vergonte
14. Sesto San Giovanni
15. Pioltello - Rodano
16. Napoli Bagnoli - Coroglio
17. Tito
18. Crotone - Cassano - Cerchiara
19. Fidenza
20. Caffaro di Torviscosa
21. Trieste
22. Cogoleto - Stoppani
23. Bari - Fibronit
24. Sulcis - Iglesiente - Guspinese
25. Biancavilla
26. Livorno
27. Terni Papigno
28. Emarese
29. Trento nord
30. Brescia - Caffaro
31. Broni
32. Falconara Marittima
33. Serravalle Scrivia
34. Laghi di Mantova e polo chimico
35. Orbetello (area ex SITOCO)
36. Aree industriali di Porto Torres
37. Area industriale della Val Basento
38. Milazzo
39. Bussi sul Tirino
40. Bacino del fiume Sacco
41. Officina Grande Riparazione ETR di Bologna
42. Area vasta di Giugliano (Legge n. 120/2020 GU. n.228 del 14-09-2020 - SO n. 33)

L'anagrafe è uno strumento predisposto dalle regioni e dalle province autonome, previsto dalle norme sui siti contaminati (articolo 251 del D.Lgs. 152/06), che contiene:

- l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso d’inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio.

I contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'Anagrafe dei siti da bonificare, sono stati definiti dall’APAT (ora ISPRA) in collaborazione con le Regioni e le ARPA. La prima versione di questi criteri è stata pubblicata nel corso del 2001.

Documenti sullo stato di avanzamento delle procedure di bonifica:

12/02/2024 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Giugno 2023)

31/05/2023 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Dicembre 2022)

03/11/2022 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Giugno 2022)

25/10/2021 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Giugno 2021)

15/02/2021 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Febbraio 2021)

11/08/2020 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica (Febbraio 2020)

30/06/2018 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica

31/12/2017 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica

08/05/2017 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica

30/06/2016 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica

01/06/2014 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica

31/12/2013 - Siti di Interesse Nazionale, stato di avanzamento delle procedure di bonifica

https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/

MATTM

_____

D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambiente


Art. 251 (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)

1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonche' degli interventi realizzati nei siti medesimi;

b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;

c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonche' dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonche' le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).

Art. 252 (siti di interesse nazionale)

1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;

d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;

e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.

3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.

8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7.

9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si provvederà alla perimetrazione della predetta area.

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