Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Interpretazione applicativa Decreto 20 febbraio 2023 n. 40

ID 19612 | | Visite: 1281 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/19612

Interpretazione applicativa Decreto 20 febbraio 2023 n  40

Interpretazione applicativa Decreto 20 febbraio 2023 n. 40

ID 19612 | 12.05.2023

Oggetto: Decreto 20 febbraio 2023 n. 40 Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2023 del decreto n. 40 del 20 febbraio 2023 e della successiva pubblicazione sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il giorno 21 aprile 2023 della nota di seguito riportata:

Si segnala un refuso nell’Allegato 1 al citato decreto: il "Raggruppamento 2" include erroneamente il paragrafo “4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.". Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel “Raggruppamento 4”, desideriamo fornire l’interpretazione applicativa del decreto in oggetto, per tutti i soggetti interessati alla gestione di AEE e RAEE, tenendo altresì conto dell’elenco aggiornato di AEE di cui alla delibera del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti del 19 luglio 2018, pubblicata al seguente indirizzo https://www.registroaee.it/Delibere#2305-open-scope-nuovo-allegato-iv.

Pertanto, i raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati, in attesa della annunciata correzione, sono i seguenti.

Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi

Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, |4.2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
- 1.1 Frigoriferi;
- 1.2 congelatori;
- 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi;
- 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;
- 1.5 radiatori a olio;
- 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua;
- 4.2 asciugatrici.

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi

Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
- 4.1 Lavatrici;
- 4.3 lavastoviglie;
- 4.4 apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche.

Raggruppamento 3 - TV e Monitor

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di |superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:
- 2.1 Schermi;
- 2.2 televisori;
- 2.3 cornici digitali LCD;
- 2.4 monitor;
- 2.5 laptop, notebook.

Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di |illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 |dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, |tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le |apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al |paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 4.5 apparecchiature di illuminazione;
- 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese);
- 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;
- 4.8 grandi stampanti;
- 4.9 grandi copiatrici;
- 4.10 grandi macchine a gettoni;
- 4.11 grandi dispositivi medici;
- 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;
- 4.15 mainframe;
- 4.16 stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni.
- 5.1 aspirapolvere;
- 5.2 scope meccaniche;
- 5.3 macchine per cucire;
- 5.4 apparecchiature di illuminazione;
- 5.5 forni a microonde;
- 5.6 ventilatori elettrici;
- 5.7 ferri da stiro;
- 5.8 tostapane;
- 5.9 coltelli elettrici;
- 5.10 bollitori elettrici;
- 5.11 sveglie e orologi;
- 5.12 rasoi elettrici;
- 5.13 bilance;
- 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;
- 5.15 calcolatrici;
- 5.16 apparecchi radio;
- 5.17 videocamere, videoregistratori;
- 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini;|
- 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;
- 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;
- 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;
- 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;
- 5.24 apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, altre apparecchiature per la pulizia nonché altre apparecchiature di piccole dimensioni;
- 6.1 telefoni cellulari;
- 6.2 navigatori satellitari (GPS);
- 6.3 calcolatrici tascabili;
- 6.4 router;
- 6.5 PC;
- 6.6 stampanti;
- 6.7 telefoni;
- 6.8 Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.

Raggruppamento 4 - Sezione A "pannelli fotovoltaici"

I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:
- 4.14 pannelli fotovoltaici.

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose

Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
- 3.1 Tubi fluorescenti;
- 3.2 lampade fluorescenti compatte;
- 3.3 lampade fluorescenti;
- 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;
- 3.5 LED.

...

Fonte: Centro coordinamento RAEE

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Interpretazione applicativa Decreto 20 febbraio 2023 n. 40.pdf)Interpretazione applicativa Decreto 20 febbraio 2023 n. 40
Centro coordinamento RAEE 12.05.2023
IT225 kB129

Tags: Ambiente Rifiuti RAEE

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 57

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 61

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto
Mag 13, 2024 50

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 ID 21850 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 334/94… Leggi tutto
Mag 13, 2024 53

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 ID 21849 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori GU L 2024/1321 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente