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Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5

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DL 4 febbraio 2022 n  5

Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5 / Mancata conversione

ID 15663 | 04.02.2022 / In allegato Testo in GU

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. 

(GU n.29 del 04.02.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2022

Abrogato

Decreto abrogato dalla Legge 4 marzo 2022 n. 18 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1) pubblicata nella GU n.56 del 08.03.2022.

Mancata conversione comunicato in GU n.81 del 06.04.2022.

In allegato:

- Testo consolidato al 14.04.2022
- Comunicato mancata conversione
- DL 4 febbraio 2022 n. 55 in GU n.29 del 04.02.2022
- Bozza DL (02.02.2022)
- Comunicato stampa CdM n. 59 del 02 febbraio 2022

Allegato Testo consolidato al 14.04.2022 con le modifiche apportate dagli atti:

08/03/2022
LEGGE 4 marzo 2022, n. 18 (in G.U. 08/03/2022, n.56) In allegato testo consolidato al 14.04.2022

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Articolato

ART. 1 (Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-Cov-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19)
ART. 2 (Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza)
ART. 3 (Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)
ART. 4 (Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa)
ART. 5 (Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)
ART. 6 (Entrata in vigore)

________

Consiglio dei ministri n. 59 del 02.02.2022

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Scuola

Nelle scuole per l’infanzia

- fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
- dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria

- fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;

- dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado

- con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;

- con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione stranieri in Italia

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

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