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Decreto 1 settembre 2021

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Decreto 1 settembre 2021

Decreto 1 settembre 2021

Requisiti, formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

(GU n.11 del 15.01.2022)

Update 08.05.2023 - Modifiche decreto 1° settembre 2021

Decreto 6 aprile 2023  - Modifica del decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. (GU n.106 del 08.05.2023)

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Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) locazione: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d’acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
b) noleggio: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
3. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Inoltre, si intende per:
a) operatore commerciale: impresa costituita sotto, forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l’attività di cui al comma 1;
b) operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
c) appoggio alle immersioni subacquee: attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l’impiego di natanti da
diporto.

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