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Ordinanza Ministero della Salute 18 Giugno 2021 | Ingresso in Italia

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Ordinanza Ministero della Salute 18 Giugno 2021 Ingresso in Italia

Ordinanza Ministero della Salute 18 Giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.145 del 19.06.2021)

La presente ordinanza produce effetti dal 21 giugno 2021 e fino al 30 luglio 2021.

Art. 1.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 e per le finalità di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l’obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulti:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali ( European Medicines Agency - EMA) , dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, ovvero dell’effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui al precedente comma 1, lettere a) , b) e c) .
3. Le certificazioni verdi di cui al comma 1 devono riportare i dati indicati dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, citato in premessa. Le certificazioni di cui al comma 2 devono essere redatte almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.
4. La verifica delle certificazioni di cui al presente articolo è effettuata da tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
5. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall’art. 3 dell’ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti all’art. 51, comma 7, lettere a) , b) , c) , f) , g) , l) , m) , n) , o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 2.

1. La compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
2. La compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
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