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ebook Codice Prevenzione Incendi (RTO)

ID 2758 | | Visite: 69950 | ebook Codice Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/2758

Codice Prevenzione Incendi

Ed. 6.1 28 Aprile 2019 Disponibile formato pdf / epub | Ultimo aggiornamento ad Aprile 2019.

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015:
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Attenzione! Vedi il nuovo Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 / RTO II

Codice Prevenzione Incendi RTO II 2019

Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 / RTO II

Il Codice di Prevenzione Incendi, è stato elaborato ravvisata la necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Nell'ultima parte dell'ebook, è riportato il D.P.R. 151/2011, al fine di facilitare la lettura di applicabilità del DM 3 agosto 2015 alle attività del D.P.R, a seguito dell'emanazione del Decreto 12 aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario).

Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.

Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.

Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:

a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;

b) 67, ad esclusione degli asili nido;

c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;

d) 71;

e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche sopra citate, non si applicano le seguenti:

a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;
l) decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»;
m) decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
n) decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili»;
p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto;
q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica e successive integrazioni»;
r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»;

Tabella di sintesi modalità applicative (indicativa):

Tipologia di attività

Progettazione di nuove attività

Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti

 

 

 

Attività soggette

Senza RTV

Solo codice per:
9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.

- Codice

- Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività

 

Con RTV

Si può scegliere tra:

- Codice

- Regole tradizionali

Attività non soggette

Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.

 Il "Codice di Prevenzione Incendi", è suddiviso in 4 Sezioni:

G - Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio); “RTO”

S - Strategia antincendio (misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici); “RTO”

V - Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori); “RTV”

M - Metodi (ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione prestazionale, salvaguardia vita). “FSE”

La Sezione G è la parte più generale del codice ove sono forniti i vari termini e definizioni ai fini di una uniforme applicazione, le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi nonché sono definiti i profili di rischio delle attività e i metodi per la determinazione.

Nella Sezione S sono indicati per ognuna delle 10 misure antincendio (strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio d’incendio), i criteri per l’attribuzione dei livelli di prestazione (I, II, III, IV, …) e la scelta delle soluzioni progettuali. Per ogni livello di prestazione sono specificate soluzioni conformi e eventuali soluzioni alternative.

Le RTV (Regole tecniche verticali) sono disposizioni normative applicabili a una specifica attività.

Negli ultimi anni sono state emanate moltissime regole tecniche di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili. L’applicazione delle RTV presuppone l’applicazione dell’intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante. Servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice.

La Sezione M tratta dell’Ingegneria della sicurezza antincendio, definita (ISO/TR 13387): Applicazione di principi ingegneristici, regole e giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, protezione beni e ambiente, alla quantificazione dei rischi d’incendio e relativi effetti e alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio.

Con la FSE (Fire safety engineering) è possibile effettuare una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio.
__________

Ed. 6.1 Aprile 2019

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nell'ultima parte dell'ebook, è riportato il D.P.R. 151/2011, al fine di facilitare la lettura di applicabilità del DM 3 agosto 2015 alle attività del D.P.R, a seguito dell'emanazione del Decreto 12 aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario).

Ed. 6.0 Aprile 2019

Decreto 12 aprile 2019
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 

Ed. 5.0 Dicembre 2018:

- Decreto 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015.
(GU n. 281 del 03 dicembre 2018)

Ed. 4.0 Settembre 2017:

Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R. 151/2011)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(G.U. n. 197 del 24 agosto 2017)

Ed. 3.0 Marzo 2017:

Decreto del Ministero dell'interno 21 febbraio 2017 (Attività n. 75 D.P.R. 151/2011) 
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
(GU n. 52 del 3 Marzo 2017)

Ed. 2.0 Agosto 2016


Decreto del Ministero dell'Interno 8 giugno 2016 (Attività n. 71 D.P.R. 151/2011)
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m. di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'interno 8 giugno 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". 
(GU n. 145 del 23 Giugno 2016)

Decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2016 (Attività n. 66 D.P.R. 151/2011)
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m. di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
(GU 193 del 23 Agosto 2016)

In allegato il Testo aggiornato Riservato Abbonati Ed. 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/6.1 (Formato pdf)

Categoria: Ingegneria
Pubblicato: 28/04/2019
Ed.: 6.1
Autore: Ing. M. Maccarelli
ISBN: 9788898550500
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
Formato PDF: Abbonati Sicurezza/2X/3X/4X/Full

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Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II

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Interpello ambientale 19 04 2024   Fase preliminare PAUR
Apr 23, 2024 158

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR ID 21747 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di… Leggi tutto