Slide background




Circolare n. 23 del 13 agosto 2012

ID 7223 | | Visite: 6882 | Circolari Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/7223

Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'AII. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti. 

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011 e n. 11/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui All'allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi. 

1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali.

Fermo restando quanto previsto al punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando "la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza"), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa.

L'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.

Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.
...
segue

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare n. 23 del 13 agosto 2012.pdf)Circolare n. 23 del 13 agosto 2012
 
 3006 kB1339

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro Soggetti verifiche attrezzature

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Aspetti igienistici allevamento e trasformazione insetti destinati all alimentazione
Giu 06, 2024 50

Aspetti igienistici allevamento e trasformazione insetti destinati all’alimentazione

Aspetti igienistici del settore dell’allevamento e della trasformazione degli insetti destinati all’alimentazione ID 22006 | 06.06.2024 / In allegato Il fact sheet rappresenta un focus conoscitivo sui cicli produttivi connessi all’allevamento e alla trasformazione di insetti edibili e i conseguenti… Leggi tutto
Decreto 2 aprile 2024 n  72
Giu 03, 2024 133

Decreto 2 aprile 2024 n. 72

Decreto 2 aprile 2024 n. 72 ID 21988 | 03.06.2024 Decreto 2 aprile 2024 n. 72 Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del… Leggi tutto
Mag 31, 2024 557

Decreto 26 febbraio 2008

Decreto 26 febbraio 2008 Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute. (GU n.102 del 05.05.2009) Modificato da: Decreto 28 ottobre 2009_______ Art. 5. Attribuzioni del comando Carabinieri per la tutela della salute 1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute opera su tutto… Leggi tutto
Circolare Min  dell istruzione e del merito del 19 dicembre 2022
Mag 31, 2024 501

Circolare Min. dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022

Circolare Ministero dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022 / Divieto cellulari in classe ID 21962 | 31.05.2024 / In allegato Con la circolare Ministero dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022 è confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di… Leggi tutto

Più letti Sicurezza