Slide background
Slide background




Decreto 6 febbraio 2017

ID 3760 | | Visite: 5193 | Gas tossiciPermalink: https://www.certifico.com/id/3760

Decreto 6 febbraio 2017

Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012.

In riferimento Art. 26 e seguenti, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012.

G.U. n. 63 del 16 marzo 2017

________

L’impiego dei gas tossici è regolamentato dal R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 emanato in applicazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 novembre 1926, n. 1848) per la tutela della pubblica incolumità.

Tale normativa prevede procedure autorizzative riguardo all’acquisto, alla custodia e alla vendita; tali autorizzazioni sono concesse dalle Unità sanitarie locali per gli aspetti di sicurezza sanitaria e dalle Autorità di Polizia per considerazioni più generali di pubblica incolumità.

Agli effetti dell'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è considerato "gas tossico":

- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

All'Art. 46, è fatto obbligo al titolare della licenza (art. 42) e al direttore tecnico (artt. 40 e 41), sotto la loro “personale e diretta responsabilità:

- “di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo;
- di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria l' evacuazione, non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti;
- di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi recipienti;
- di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata l'immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'ambito portuale, prima che essi siano stati resi innocui”.
Inoltre è fatto obbligo di “curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico: 
- usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie;
- sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone; a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro l'azione tossica del gas; a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario”.
In particolare spetta al direttore tecnico:
- “di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'autorità che ha rilasciato la licenza;
- di tenere nota, nel ‘foglio delle operazioni’, delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'autorità di cui alla lettera precedente”.

segue
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 31 luglio 2012.pdf)Decreto 31 luglio 2012
Sali di cianuro nei bagni galvanici
IT1586 kB866
Scarica questo file (Circolare 3371 del 7 febbraio 2013.pdf)Circolare 3371 del 7 febbraio 2013
Sali di cianuro nei bagni galvanici
IT109 kB1220
Scarica questo file (Elenco gas tossici.pdf)R.D. 9 Gennaio 1927 n. 147
Elenco gas tossici
IT47 kB7974
Scarica questo file (R.D. 9 Gennaio 1927 n. 147.pdf)R.D. 9 Gennaio 1927 n. 147
Impiego gas tossici
IT103 kB1134
Scarica questo file (Decreto 6 febbraio 2017.pdf)Decreto 6 febbraio 2017
Patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici
IT1479 kB936

Tags: Chemicals Gas tossici

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

PIANON 1
Giu 05, 2024 617

Piano nazionale di controllo ufficiale presenza OGM negli alimenti - 2022

Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) alimenti - 2022 ID 21996 | 05.06.2024 / In allegato Con l’anno 2022 si conclude il triennio della programmazione del piano nazionale di controllo ufficiale per ricercare la presenza di OGM negli… Leggi tutto
ECHA Annual report 2023
Mag 28, 2024 471

ECHA Annual report 2023

ECHA Annual report 2023 ID 21942 | 28.05.2024 With 2023 the last year of our strategic plan 2019-2023, we concluded the delivery of our strategic objectives and performed the planned activities specified in our Work Programme. This year also saw us commence work on implementation of the new… Leggi tutto
Safe and sustainable by design chemicals and materials
Mag 27, 2024 547

Safe and sustainable by design chemicals and materials - Methodological guidance

Safe and sustainable by design chemicals and materials - Methodological guidance ID 21936 | 27.05.2024 This Methodological Guidance clarifies some aspects of the voluntary application of the ‘safe and sustainable by design’ (SSbD) framework for chemicals and materials. It combines the disciplines… Leggi tutto
Decreto 10 maggio 2024   Proroga principio attivo Indoxacarb
Mag 22, 2024 100

Decreto 10 maggio 2024 / Proroga principio attivo Indoxacarb

Decreto 10 maggio 2024 / Proroga al 31.01.2026 principio attivo Indoxacarb ID 21909 | 22.05.2024 Decreto 10 maggio 2024 - Proroga al 31 dicembre 2026 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria 18 e… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1398
Mag 22, 2024 201

Regolamento delegato (UE) 2024/1398

Regolamento delegato (UE) 2024/1398 / Modifica regolamento BPR ID 21906 | 22.05.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1398 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’ulteriore proroga della… Leggi tutto
Decreto 10 maggio 2024   Proroga al 31 01 2026 principio attivo Fosfuro di alluminio
Mag 21, 2024 108

Decreto 10 maggio 2024 / Proroga principio attivo Fosfuro di alluminio

Decreto 10 maggio 2024 / Proroga al 31.01.2026 principio attivo Fosfuro di alluminio ID 21903 | 21.05.2024 Decreto 10 maggio 2024 - Proroga al 31 gennaio 2026 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alle… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Mag 16, 2024 142

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.05.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.05.2024 ID 21865 | Last update: 15.05.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 108099

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 74171

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto