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UNI 11711:2018 / Igienista industriale - Rev. 1.0 Agosto 2025

UNI 11711:2018 / Igienista industriale - Rev. 1.0 Agosto 2025
 
Appunti Sicurezza Lavoro
  Newsletter n. 199 del 17 Agosto 2025  
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UNI 11711:2018 / Igienista industriale

UNI 11711:2018 / Igienista industriale - Rev. 1.0 Agosto 2025

ID 9060 | Rev. 1.0 del 17.08.2025

Il documento allegato analizza, in riferimento alla norma UNI 11711:2018, i requisiti relativi all'attività professionale dell'igienista industriale.
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La norma è applicabile come regola dell’arte/buona tecnica, per i requisiti e competenze del “personale qualificato”, in riferimento al D.Lgs. 81/08, Titolo VIII - Agenti Fisici Articolo 181 c.2, ai fini della valutazione dei rischi.
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Le valutazioni rischio RUMORE / VIBRAZIONI / EMC / ROA / CHIMICO / AMIANTO / BIOLOGICO del D.Lgs. 81/2008, devono essere svolte da "personale qualificato", i cui requisiti e competenze sono indicati nella norma UNI 11711 "Igienista industriale" (ai sensi dell'EQF).
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UNI 11711 - Igienista industriale - Persona che individua, valuta e verifica ai fini della prevenzione e dell'idonea gestione, i fattori di rischio di natura chimica, fisica e biologica negli ambienti di lavoro e di vita che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e della popolazione limitrofa al luogo in esame, nel rispetto dei canoni di etica professionale.

Nota
Il termine igienista industriale è sinonimo del termine igienista occupazionale.
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D.Lgs. 81/2008
...
Titolo VIII AGENTI FISICI

Capo I Disposizioni generali
...
Art. 181. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
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La norma UNI 11711:2018 definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell'igienista industriale, ossia colui che si assume la responsabilità di individuare, valutare e controllare, ai fini della prevenzione e della eventuale bonifica, dei fattori ambientali di natura chimica, fisica e biologica derivanti dall'attività industriale, presenti all'interno e all'esterno degli ambienti di lavoro che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e della popolazione, nel rispetto dei canoni di etica professionale.

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

Data entrata in vigore: 10 maggio 2018
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Excursus

Livelli EQF d'interesse UNI 11711

EQF: European Qualification Framework

La Raccomandazione 2008/C 111-1 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008 ha istituito l'European Qualification Framework (EQF), con l'obiettivo “di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione professionale”.

Questo è il quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente come risulta dall'allegato B all'Accordo CSR n. 252 del 20 Dicembre 2012.

Vedi Quadro EQF

Quadro sinottico

I livelli EQF d'interesse della UNI 11711 sono il livello 5, 6 e 7.

Schematizzando:

Esperienza maturata

Fig. 1 - Livelli 5, 6, 7 d’interesse UNI 11711 (Esperienza maturata)

4. Compiti e attività specifiche della figura professionale
_________ 

Compiti e attività specifiche della figura professionale

Ai fini della definizione dei compiti e delle attività specifiche della figura professionale, si opera in via preliminare una distinzione in due profili specialistici:

- igienista industriale specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici;

- igienista industriale specializzato nel campo degli agenti fisici; a loro volta articolati in tre livelli:

- base (comune ai due profili),
- esperto,
- senior.
_________

In sintesi:

sintesi

Il presente grafico sintetizza i livelli delle figure professionali con i Prospetti “Compiti e attività” a seguire.

livelli igienista industriale

Fig. 2 - Livelli Igienista industriale Esperto agenti chimici / biologici / fisici e Prospetti di Compiti e attività

Prospetto 1 - Compiti e attività dell’igienista industriale base
Prospetto 2 - Compiti e attività dell’igienista industriale esperto specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici
Prospetto 3 - Compiti e attività dell’igienista industriale esperto specializzato nel campo degli agenti fisici
Prospetto 4 - Compiti e attività dell’igienista industriale senior specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici
Prospetto 5 - Compiti e attività dell’igienista industriale senior specializzato nel campo degli agenti fisici
...

Prospetto 1 Compiti e attività dell’igienista industriale base (IICB-B - IIF-B)

Prospetto1

[...]

6.3 Mantenimento delle competenze

Il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze per l'igienista industriale devono essere attuati attraverso l'aggiornamento professionale continuo e l'esercizio dell'attività professionale in tema di igiene industriale.

Il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze per l'igienista industriale devono essere verificati con periodicità almeno triennale con riferimento alla specializzazione e al livello conseguito.

L'aggiornamento professionale deve prevedere un minimo di 24 ore nel triennio tra formazione/addestramento e seminari/workshop accreditati, preferibilmente distribuite nei tre anni.
_________

I criteri per la verifica del mantenimento delle competenze, con riferimento al triennio oggetto di valutazione, devono prendere in considerazione:

- attività professionale effettuata in tema di igiene industriale;
- frequenza di eventi formativi in tema di igiene industriale;
- eventuali docenze e/o pubblicazioni scientifiche aventi per oggetto le conoscenze, abilità e competenze riportate ai punti precedenti;
- eventuali feedback sull'attività svolta;
- eventuale attestazione relativa agli standard qualitativi e di qualificazione professionale per gli igienisti industriali rilasciata da associazioni professionali riconosciute dalla legislazione vigente.
_________
...

segue in allegato

Fonti
UNI 11711:2018

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 17.08.2025 Correzioni
Aggiustamenti 
Impaginazione
Certifico Srl
0.0 09.09.2019 --- Certifico Srl




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