LEGGE COSTITUZIONALE 19 ottobre 2020 n. 1
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
(GU n.261 del 21.10.2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2020
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Art. 1. Numero dei deputati
1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
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