Slide background




Decreto 7 agosto 2017

ID 4534 | | Visite: 25731 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/4534

Decreto 7 agosto 2017: regola tecnica prevenzione incendi attività scolastiche

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Entrata in vigore: 25.08.2017

G.U. n. 197 del 24 agosto 2017

Update 06 Marzo 2020

Pubblicato il Decreto 14 Febbraio 2020 sostituisce integralmente il Decreto 7 agosto 2017 e la Sezione V.7 Attività scolastiche Uffici del Codice
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020).

...

Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.

2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

3. All’esito del monitoraggio di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l’esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

4. La verifica di cui al comma 3 viene effettuata dal Ministero dell’interno d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si procede all’eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all’art. 1.
2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente lettera « q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante “norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica” e successive modificazioni.».
3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 dopo le parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini» sono inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».

Art. 4. Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2017
_________________________________________________________________________________________________


Le possibili strade per la progettazione antincendio


__________________________________________________________________________________________________

Vedi Codice di Prevenzione Incendi RTO II

_______

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 7 agosto 2017.pdf)Decreto 7 agosto 2017
Norme tecniche prevenzione incendi attività scolastiche
IT1625 kB4030

Tags: Prevenzione Incendi

Ultimi archiviati Sicurezza

Mag 11, 2024 63

Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983

Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983 ID 21839 | 11.05.2024 L’RSPP ha un ruolo diretto e non vincolato solo alle informazioni fornite dal datore di lavoro per l'espletamento dei suoi compiti. Egli stesso si deve attivare indipendentemente dalla ricezione di informazioni del DL. “non è… Leggi tutto
Nota INL n  862 8 05 2024
Mag 09, 2024 173

Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024

Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024 ID 21830 | 09.05.2024 Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024 - Revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimento concernenti le… Leggi tutto
Produzione di idrogeno verde da substrati organici
Mag 08, 2024 80

Produzione di idrogeno verde da substrati organici

Produzione di idrogeno verde da substrati organici ID 21824 | 08.05.2024 / In allegato Fact sheet Inail - 2024 UN FOCUS SUL PERICOLO DI FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE I biocombustibili svolgono un ruolo chiave ai fini dell’attuazione della transizione energetica, che potrebbe… Leggi tutto
Ruolo MC nella gestione e prevenzione della tubercolosi sul lavoro
Mag 07, 2024 94

Ruolo MC nella gestione e prevenzione della tubercolosi sul lavoro

Ruolo del medico del lavoro nella gestione e prevenzione della tubercolosi in ambito occupazionale ID 21819 | 07.05.2024 / Linee Guida SIML 07 agosto 2021 Obiettivi. La presente Linea Guida (LG) ha lo scopo di definire procedure operative, omogenee a livello nazionale, per il Medico del Lavoro –… Leggi tutto
Nota INL 795 2024
Apr 30, 2024 296

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 / Contratto di apprendistato attività stagionali ID 21784 | 30.04.2024 / In allegato Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di… Leggi tutto

Più letti Sicurezza