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Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

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ecobonus ottobre 2018

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Agenzia delle Entrate - Ottobre 2018

La legge di bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) ha prorogato al 31 dicembre 2018, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Oltre alla proroga, la legge ha introdotto alcune importanti novità. Tra queste:

- la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
È ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)
- l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A
- l’introduzione per l’anno 2018 di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013.

Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%. La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio.

Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio Per gli interventi condominiali la legge di bilancio 2018 ha previsto detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni
fiscali.

Il decreto 11 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11.09.2018) ha definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli.

La presente guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

__________

INDICE
1. INTRODUZIONE
2. L’AGEVOLAZIONE
In cosa consiste
La misura delle detrazioni
Chi può usufruirne
Cumulabilità con altre agevolazioni
L’Iva sugli interventi di riqualificazione
3. GLI INTERVENTI INTERESSATI
Riqualificazione energetica di edifici esistenti
Interventi sugli involucri
Installazione di pannelli solari
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Schermature solari
Generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
Dispositivi multimediali
4. LA CESSIONE DEL CREDITO
Interventi su edifici condominiali: spese effettuate nel 2016
Spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi condominiali
Le nuove regole in vigore dal 2018
Il quadro degli interventi per i quali si può cedere il credito
5. LE REGOLE E GLI ADEMPIMENTI
Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione
Certificazione necessaria
Documenti da trasmettere
Come fare i pagamenti
Adempimenti per gli interventi in leasing
Documenti da conservare
Trasferimento dell’immobile
Quadro sintetico dei principali adempimenti
I controlli dell’Enea
6. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI

...

Fonte: Agenzia delle Entrate

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