Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Il Regolamento CLP non si applica ai rifiuti e ai rifiuti ADR

ID 2540 | | Visite: 7310 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/2540

Temi: Ambiente , Rifiuti

Il Regolamento CLP non si applica ai rifiuti

Al fine di armonizzare la normativa europea con il “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals: GHS)” viene predisposto e pubblicato il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (noto come Regolamento CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (noto come Regolamento REACH).

Il Regolamento CLP si caratterizza per una modifica radicale nell’identificazione delle classi di pericolosità e nelle loro articolazioni.

Per quanto concerne i rifiuti, all’articolo 1, punto 3, è specificato che:

"I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE(*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, non costituiscono una sostanza(1), una miscela(2) o un articolo(3) ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento".

(*)Direttiva  2006/12/CE abrogata dalla Direttiva 2008/98/CE.

(1)Sostanza
un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

(2) Miscela:
una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

(3) Articolo:
un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;

Art. 60 Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono abrogate con effetto dal 1° giugno 2015 salvo transitori (Articolo 61):

Art. 61 In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017".

In accordo anche con la Decisione 2014/955/UE:

"A decorrere dal 1° giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1° giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015".

Regolamento CLP: Trasporto

Il Regolamento CLP non si applica al trasporto, ma:

I test per i pericoli chimico-fisici sono quelli indicati nel Manuale dei Test e dei Criteri dell’ONU.

Le classi di pericolo basate sulle proprietà chimico-fisiche sono le stesse del trasporto e includono pericoli non contemplati dall'attuale normativa UE (es.: sostanze e miscele corrosive sui metalli; sostanze e miscele auto-riscaldanti)

I pittogrammi di pericolo del trasporto prevalgono su quelli CLP.

Consegue, inoltre che, i rifiuti, per essere classificati "merci pericolose", devono seguire i criteri di classificazione dei pericoli presenti nella normativa sul trasporto di merci pericolose, che sono diversi da quelli presenti nelle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (Articolo 1 p.3) ed eventuali raccordi con la prossima Nuova Direttiva Rifiuti.

Il Sistema GHS e il Trasporto

Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP

Direttiva 67/548/CEE

Direttiva 2006/12/CE

Direttiva 2008/98/CE

Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014

Nuova Direttiva Rifiuti: Proposta

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mag 21, 2024 158

Direttiva 2001/80/CE

Direttiva 2001/80/CE Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001) Abrogata da: Direttiva 2010/75/UE… Leggi tutto
Grandi impianti di combustione ISPRA 2011
Mag 21, 2024 136

Grandi impianti di combustione: emissioni totali, emissioni specifiche e concentrazioni

Grandi impianti di combustione: emissioni totali, emissioni specifiche e concentrazioni ID 21898 | 21.05.2024 / Rapporto ISPRA 132/2011 Il presente rapporto contiene l’elaborazione dei dati delle emissioni in atmosfera di biossido di zolfo, di ossidi di azoto e di polveri, nonché dei combustibili… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1408
Mag 21, 2024 56

Regolamento delegato (UE) 2024/1408

Regolamento delegato (UE) 2024/1408 ID 21895 | 21.05.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1408 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione allineando un termine tecnico alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
Direttiva delegata UE 2024 1405
Mag 18, 2024 155

Direttiva delegata (UE) 2024/1405

Direttiva delegata (UE) 2024/1405 / Modifica Alleg. IX Direttiva RED II ID 21879 | 18.05.2024 Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di… Leggi tutto
Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 117

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 107

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto

Più letti Ambiente