Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Circolare n. 2 del 1° agosto 2023

ID 20089 | | Visite: 1049 | Documenti Ambiente EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/20089

Circolare n  2 del 1  agosto 2023

Circolare n. 2 del 1° agosto 2023 / Trasporto intermodale di rifiuti

ID 20089 | 02.08.2023 / In allegato

Circolare n. 2 del 1 agosto 2023: Trasporto intermodale di rifiuti - chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale

Come già chiarito dalle circolari n. 1235 del 4 dicembre 2017 del 6 del 21 luglio 2022, la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/ motrice nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purchè le imprese siano entrambe iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.

La medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti e cioè il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio).

Si ricorda che nei documenti di trasporto (formulario, se ii trasporto intermodale avviene in Italia, o documento di movimento o allegato VII al Regolamento CE n. 1013/ 2006 se si stratta di un trasporto transfrontaliero di rifiuti) dovranno essere indicate negli appositi spazi le generalità e il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l'impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell'impresa titolare del trattore/ motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.

Si conferma infine, che nell'effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a,b,c, della circolare del Comitato Nazionale n. 1235 del 4 dicembre 2017, già richiamati nella circolare n.6 de 21 luglio 2022.

...

Fonte: Albo nazionale gestori ambientali

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Circolare n. 2 del 1° agosto 2023.pdf
 
618 kB 21

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente Albo Nazionale Gestori Ambientali

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 10

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto
Mag 13, 2024 34

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 ID 21850 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 334/94… Leggi tutto
Mag 13, 2024 33

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 ID 21849 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori GU L 2024/1321 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente