La gestione della sicurezza antincendio negli edifici storici

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La gestione della sicurezza antincendio negli edifici storici CFPA

La gestione della sicurezza antincendio negli edifici storici

Valutazione del rischio
La valutazione del rischio è il primo passo della gestione della sicurezza antincendio, un processo continuativo che ha lo scopo di raggiungere e mantenere un certo livello di sicurezza antincendio in un edificio storico. Investire in una progettazione della valutazione del rischio fatta da professionisti – una squadra di consulenti di prevenzione incendi ed esperti di restauro - e la preparazione di una analisi costi-benefici può fornire soluzioni accettabili e far risparmiare soldi. Le misure di protezione antincendio devono essere basate sulla valutazione del rischio.

La valutazione del rischio deve essere mantenuta aggiornata. Deve essere revisionata ad intervalli regolari, non meno di una volta l’anno, prima e dopo gli interventi di manutenzione, di eventi speciali ecc. Normalmente, il personale interno appositamente formato può controllare se la sicurezza antincendio è al livello richiesto e chiedere aiuto ai consulenti antincendio, se necessario.

Documentazione.
Occorre predisporre una documentazione completa che descriva l’edificio ed i suoi impianti antincendio, il cambio di uso dell’edificio con un occhio alla prevenzione incendi, la struttura organizzativa in atto per la prevenzione incendi e le modifiche che avvengono nel tempo. Occorre prendere in considerazione se un certo cambiamento riduce il livello di sicurezza antincendio dell’edificio. La documentazione deve essere elaborata e conservata dal personale interno che è ben a conoscenza delle procedure e delle caratteristiche dell’edificio.

Le informazioni su tutti gli impianti e dispositivi antincendio devono essere descritta nel dettaglio in un Manuale della sicurezza antincendio o in un documento simile, secondo la normativa nazionale. Questo Manuale della sicurezza antincendio deve comprendere le planimetrie dei piani con la posizione degli estintori, degli idranti, delle valvole di intercettazione del gas, degli schemi elettrici, schede di sicurezza e liste delle parti di ricambio. Il Manuale della sicurezza antincendio deve anche comprendere le istruzioni operative, di servizio e di manutenzione per gli impianti e dispositivi antincendio, insieme ai dettagli di ogni modifica o miglioramento effettuato su tali dispositivi. Nel Manuale della sicurezza antincendio occorre anche scrivere le procedure di sicurezza per occasioni speciali quando ci si attende un rischio più elevato. Le occasioni speciali sono eventi speciali con fuochi artificiali e/o con attrezzature elettriche addizionali, dove si svolgono lavori a caldo (vedere il punto 6.1.4), ecc.

Un Registro antincendio o documento simile, in conformità alle normative nazionali, deve essere creato ed utilizzato per registrare informazioni come per esempio:
- Sessioni formative antincendio, compresa la durata dell’evento, il contenuto ed il nome di coloro che vi hanno partecipato.
- Esercitazioni antincendio, compreso il tempo, la durata ed il nome di coloro che vi hanno partecipato. La registrazione deve comprendere una colonna “commenti” per annotare qualsiasi problema particolare o altre osservazioni. Se si incontra un problema o una difficoltà, occorre anche fornire i dettagli della
soluzione.
- Ispezioni o visite effettuate dal personale del servizio antincendio, dai Vigili del Fuoco, dalle compagnie assicuratrici, o da altre persone, con brevi dettagli di qualsiasi osservazione effettuata.
- Dettagli completi di tutte le manutenzioni sugli impianti antincendio, compresa l’illuminazione di sicurezza. Si raccomanda che queste informazioni siano registrate nel Registro antincendio anche quando ci siano altri registri separati per la manutenzione, come per esempio l’impianto di rivelazione incendio o
gli impianti di allarme.
- Dettagli di ogni incendio, falso allarme o altri argomenti di interesse insieme con le risposte o le azioni di rimedio adottate.

Un Piano di limitazione del danno deve essere la base di tutto il lavoro da svolgere quanto scoppia un incendio e per aiutare i Vigili del Fuoco nel caso sia necessario.

Il Piano di limitazione del danno deve esporre con un certo dettaglio la risposta dell’organizzazione all’emergenza e deve comprendere informazioni come per esempio:
- Una breve descrizione dei luoghi e della loro destinazione d’uso.
- Una planimetria generale che mostri le strade di accesso, le strade interne, gli idranti e altri elementi come le saracinesche del gas principali ed i locali quadri elettrici generali.
- L’identificazione degli elementi che possono essere rimossi durante una emergenza, insieme alla posizioni sicure predefinite nelle quali gli elementi possono essere trasportati.
- L’allocazione dei compiti ai dipendenti ed alle altre persone, insieme ai numeri di telefono fissi o mobili.
- I compiti dei dirigenti e dei supervisori.
- I rapporti con i servizi antincendio e di soccorso.
- I nomi e gli indirizzi delle risorse come consulenti, specialisti della conservazione, ecc.

Nello sviluppo del Piano di limitazione del danno, occorre stabilire un sistema di categorizzazione per garantire che ci sia una chiara priorità nella rimozione degli oggetti. Questo deve identificare:
- Prima priorità: oggetti di valore storico internazionale che sono intimamente connessi con l’edificio o con i suoi precedenti occupanti.
- Seconda priorità: oggetti di valore nazionale o che sono importanti per spiegare la storia dell’edificio e dei suoi occupanti. Questo insieme deve anche comprendere oggetti che hanno un alto valore monetario.
- Terza priorità: oggetti che sarebbe difficile o costoso rimpiazzare e che contribuiscono alla storia dell’edificio.
- Non classificati: oggetti che saranno lasciati al loro posto.
Il Piano di limitazione del danno deve essere sviluppato e aggiornato con la cooperazione dei Vigili del Fuoco locali.

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Linea Guida CFPA-E N. 30:2013 F

D.P.R. n. 151/2011 
...
Attività n. 72 (solo categoria C)
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.

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