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Scale portatili: quadro normativo / Update Rev. 2.0 Novembre 2025

Scale portatili: quadro normativo / Update Rev. 2.0 Novembre 2025
 
Appunti Normazione
  Newsletter n. 794 del 03 Novembre 2025  
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Scale portatili: quadro normativo

Scale portatili: quadro normativo / Update Rev. 2.0 Novembre 2025

ID 5505 | Update 03.11.2025 / Documento di sintesi e check list allegate

Il quadro normativo delle scale portatili è basato, in particolare sulle seguenti leggi/norme/linee guida:

- D.Lgs 81/08, in particolare l'art. 113, ed il relativo Allegato XX (Legislazione);
- Norme tecniche UNI EN 131 Parte 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 (norme di buona tecnica);
- Linea Guida ISPESL “per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili” del Settembre 2004 (Guide INAIL già ISPESL);

- Linea Guida INAIL “Scale portatili - Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” Settembre 2018.
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Update Rev. 2.0 del 03.11.2025

Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159
Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (GU n. 254 del 31.10.2025).

Modifica articolo 113 D.Lgs 81/08

Aggiornate norme tecniche:

- UNI EN 131-1:2025 (entrata in vigore 23 ottobre 2025)
- UNI EN 131-2:2025 (entrata in vigore 23 ottobre 2025)
- UNI EN 131-3:2025 (entrata in vigore 23 ottobre 2025)
- UNI EN 131-4:2025 (entrata in vigore 23 ottobre 2025)
- UNI EN 131-6:2025 (entrata in vigore 23 ottobre 2025)
- UNI 10401:2025 (entrata in vigore 30 ottobre 2025)
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Documento di supporto new Rev. 1.0 2022 / Allegato ID 5505

Lista di controllo SUVA Gennaio 2022

Lista di controllo SUVA edizione gennaio 2022 (cod. 67028.i)
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Riferimenti normativi di legge

L’uso delle scale è normato dal Titolo III Capo I “Uso delle attrezzature di lavoro” e dal Titolo IV “Cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs 81/08.

Sono particolarmente significativi gli articoli del Titolo III e Titolo IV e Allegato XX:

- Art. 69 Definizioni
- Art. 70 Requisiti di sicurezza
- Art. 71 Obblighi del Datore di lavoro
- Art. 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
- Art. 73 Informazione, formazione e addestramento

- Art. 107 Definizioni
- Art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
- Art. 113 Scale

Allegato XX
- - A. Costruzione e impiego di scale portatili

- - B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

Riferimenti normativi di buona tecnica

- Norme tecniche UNI EN 131 Parte 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
- Linea Guida ISPESL “per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili

- Linea Guida INAIL “Scale portatili - Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili

Presunzione di conformità delle scale portatili

Costituisce “Presunzione di conformità” al D.Lgs 81/08 la dichiarazione di conformità, emessa secondo la norma tecnica UNI EN 131-X, da un “Laboratorio ufficiale e riconosciuto” come definito nell’allegato XX del D.Lgs 81/08. Il costruttore italiano o di altro paese europeo si può comunque riferire ad altre specifiche tecniche adottate da Associazioni di riferimento, purché supportate da certificati di “Laboratorio ufficiali e riconosciuti”, e comunque rispettose del D.Lgs 81/08.
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Norme serie EN 131-X e altre

UNI EN 131-1:2025
Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali
La norma definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione delle scale. Si applica alle scale portatili progettate per uso professionale e non professionale generico. La norma non si applica alle scale portatili che, per progettazione e istruzioni, sono destinate e limitate esclusivamente a un uso professionale specifico e, di conseguenza, non sono destinate a un uso professionale o non professionale generico.
UNI EN 131-2:2025
Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura
La norma specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili. Essa non si applica a sgabelli o scale per uso professionale specifico, come scale per vigili del fuoco, scale da tetto e scale mobili. Essa non si applica alle scale utilizzate per lavori su o in prossimità di impianti o sistemi elettrici sotto tensione. A tal fine si applica la EN 61478.
UNI EN 131-3:2025
Scale - Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore
La norma fornisce indicazioni sull'utilizzo in sicurezza delle scale che rientrano nello scopo e campo di applicazione della EN 131-1 e che soddisfano i requisiti delle EN 131-1, EN 131-2 e della EN 131-4, per quanto riguarda le scale trasformabili multi posizione con cerniere, della EN 131-6 per quanto riguarda le scale telescopiche e della EN 131-7 per quanto riguarda le scale movibili con piattaforma.
UNI EN 131-4:2025
Scale - Parte 4: Scale trasformabili multi-posizione con cerniere
La norma specifica i requisiti, le prove e la marcatura delle scale trasformabili multi posizione con una o più cerniere. La norma non è applicabile a scale trasformabili con cerniere e scale doppie come definite nella EN 131-1. Questa parte della norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alle EN 131-1, EN 131-2 ed EN 131-3.
UNI EN 131-6:2025
Scale - Parte 6: Scale telescopiche 
La norma specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova e definisce i termini per le scale telescopiche di appoggio e doppie. Le scale con elementi a sfilo non sono trattate da questa parte della EN 131. Questa parte della norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente alla EN 131-1, alla EN 131-2, alla EN 131-3 e, se applicabile, alla EN 131-4.
UNI EN 131-7:2013
Scale - Parte 7: Scale movibili con piattaforma
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 131-7 (versione luglio 2013). La norma definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione delle scale movibili con piattaforma. Si applica alle scale movibili con una piattaforma di lavoro, con un'area massima di 1 m2 e un'altezza massima della piattaforma di 5 m, da usare da parte di una persona alla volta. Il carico massimo è di 150 kg che comprende un carico massimo combinato dell'utilizzatore e degli utensili, attrezzature e materiale.
UNI EN 14183:2004 
Sgabelli a gradini
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14183 (edizione dicembre 2003). La norma specifica i requisiti per sgabelli a gradini, sgabelli a rampa (stairtype steps) e sgabelli a cupola (dometype steps stools).
UNI 10401:2025
Scale di appoggio portatili a sfilo ed innestabili per uso specifico - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo
La norma si applica alle scale di appoggio portatili, a sfilo ed innestabili, per uso specifico, di lunghezza totale minore o uguale a 12 m, utilizzabili in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall'alto. La norma specifica i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e le condizioni di utilizzo. 
UNI EN 1147:2010 
Scale portatili per servizi antincendio 
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1147 (edizione maggio 2010). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione di scale portatili per i servizi antincendio. CEI EN 61478:2002 CEI 11-72) Lavori sotto tensione - Scale in materiale isolante La presente Norma si applica alle scale totalmente isolanti ad elementi innestabili, o a scale con ganci e con prolunga, o a scale costituite di una combinazione di elementi isolanti e conduttivi da utilizzare nei lavori sotto tensione da 1000V ed oltre in c.a. e 1500V ed oltre in c.c. La presente Norma tratta soltanto scale in materiale sintetico generalmente utilizzato per la scalata di linee aeree e per lavori sia a distanza che a potenziale. CEI EN 50528:2011 (CEI 78-16)
CEI EN 50528
Scale isolanti per uso su impianti di bassa tensione o in loro prossimità. 
La presente Norma EN 50528 riguarda le scale utilizzate per lavori su parti attive di bassa tensione quali la realizzazione di connessioni, interventi sui sostegni e operazioni di commutazione. Dette scale sono utilizzate anche per operazioni preliminari per lavori sotto tensione quali la verifica della tensione, la messa a terra ed in cortocircuito, ecc. Lo scopo della presente Norma è di fornire scale che hanno due funzioni principali: accedere alle parti di impianto su cui si deve intervenire e proteggere il lavoratore dai rischi d’origine elettrica fornendo il livello d’isolamento ed il mantenimento di una distanza di sicurezza, tra l’operatore e le parti di impianto, potenzialmente sotto tensione. La presente Norma, che rispetta la EN 61477 deve essere usata in accordo alle Norme EN 50110-1 ed EN 50110-2.
Questa Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.
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D.Lgs. 81/2008 Art. 113. Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri. (N)

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.

Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.
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Note Art. 113

(N) Comma sostituito dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti tutela salute e sicurezza.
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D.Lgs. 81/2008 Allegato XX

A. Costruzione e impiego di scale portatili

1. È riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:

a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale.

Per laboratori ufficiali si intendono:

- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
- laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
- laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;

c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

- una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
- le indicazioni utili per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
- gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
- una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.

2. L'attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

1. Requisiti

1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:

a) non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;
b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti l'attività di certificazione;
c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità alla norma UNI CEI EN 45011;
d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.

2. Presentazione della domanda

2.1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.

2.2. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l'esplicita indicazione dell'autorizzazione richiesta, nonché l'elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.

3. Documentazione richiesta per l'autorizzazione alla certificazione

3.1. All'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:

a) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività di certificazione richiesta;
b) elenco dei macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;
c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attività;
d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione;
e) manuale di qualità del laboratorio, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari alle certificazioni richieste, nonché le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;
f) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti e la disposizione delle attrezzature;
g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d).

3.2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1.

4. Procedura autorizzativi

4.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui al punto 3.

4.2. La Commissione di cui al punto 4.1 è presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed è composta da:

a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico;
c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio nazionale delle ricerche.

4.3. Sulla base dei risultati positivi dell'esame della documentazione di cui al punto 3, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, adotta il provvedimento di autorizzazione.

5. Condizioni e validità dell'autorizzazione

5.1. L'autorizzazione alla certificazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 4.

5.2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all'attività di certificazione.

6. Verifiche

6.1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite dei propri organi periferici, entro il periodo di validità dell'autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità medesima.

6.2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità medesima, l'autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell'autorizzazione.
_______

DM 23 marzo 2000

L’allegato XX è in effetti il DM 23 marzo 2000, in vigore prima del D.lgs. 81/2008, che sancisce la parificazione delle norme europee EN 131 oggi divenute la linea normativa da seguire per poter offrire al mercato prodotti di elevata sicurezza, con portate di 150 kg statici, con certificazione di prodotto rilasciata da enti terzi indipendenti dal fabbricante.
_______

...

Fonti
Norme della serie EN 131-X: Scale
D.lgs. 81/2008

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 03.11.2025 - Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159
- UNI EN 131-1:2025 
- UNI EN 131-2:2025 
- UNI EN 131-3:2025 
- UNI EN 131-4:2025
- UNI EN 131-6:2025
- UNI 10401:2025
Certifico Srl
1.0 22.07.2022 Aggiornati link riferimenti normativi
Aggiunta “Lista di controllo SUVA edizione gennaio 2022”
Certifico Srl
0.0 15.02.2021 --- Certifico Srl




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Collegati
Norme della serie EN 131-X: Scale
EN 131-3 Scale - Istruzioni per l’Utilizzatore
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Scale portatili - Quaderno tecnico INAIL 2018
UNI EN 131-1:2019 | Scale portatili
Linee guida Ispesl sicurezza scale portatili
www.tussl.it



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