| Appunti Sicurezza Lavoro | |||||||||||||||||||||
| Newsletter n. 778 del 02 Novembre 2025 | |||||||||||||||||||||
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Lista di conformità INL / Note ID 21814 | Update Rev. 3.0 del 02.11.2025 / In allegato Note Lista di conformità INL istituita con l'Art. 29 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 e relative alle modifiche apportate dal: 1. Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 e dal Update Rev. 3.0 del 02.11.2025 - Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 1. Modifica apportata all’Art. 29 comma 7 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 istitutivo della “Lista di conformità INL”. Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Art. 3 comma 1 2. Modifica apportata all'Art.29 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 istitutivo della “Lista di conformità INL”. Il Decreto-Legge 28 ottobre 2024 n. 160 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (GU n. 253 del 28.10.2024) apporta la sostituzione del c. 8 dell’articolo 29. La Legge 20 dicembre 2024 n. 199 Art. 1. Misure di contrasto al lavoro sommerso L’art. 29, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 / Conversione Legge 29 aprile 2024 n. 56, dai commi 7 a 9, istituisce e disciplina la c.d. “Lista di conformità INL”. Al datore di lavoro, che risulti regolare in caso di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’INL rilascia, previo consenso del DL, l’iscrizione in un apposito elenco informatico (consultabile pubblicamente dal sito dell’INL) al fine di attestare la mancanza di violazioni o irregolarità. L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. (modifica del 31.10.2025 - Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159) Gli effetti derivanti da tale attestazione è che (modifica del 29.10.2024 - decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19) per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, il datore di lavoro è considerato “a basso rischio di irregolarità” e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dall’autorità giudiziaria. L’iscrizione alla Lista di conformità può sempre essere revocata, tramite cancellazione, nel caso in cui l’Ispettorato nazionale del lavoro dovesse accertare violazioni o irregolarità attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza. Schema - Lista di conformità INL Raffronto normativo: ... Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2025 Matrice revisioni
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