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Decreto Infrastrutture DL 73/2025: convertito in Legge - Atteso in GU

Decreto Infrastrutture DL 73/2025: convertito in Legge - Atteso in GU
 
Appunti Costruzioni
  Newsletter n. 19 del 23 Luglio 2025  
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Decreto Infrastrutture DL 73/2025: convertito in LeggeAtteso in GU

ID 24298 | 18.07.2025 / Testo allegato approvato Senato

Il Senato nella seduta del 16 luglio 2025 ha convertito in legge il Decreto Infrastrutture DL 73/2025, si attende la pubblicazione in Gazzetta.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti
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NOTA

CAM lavori di ristrutturazione - obbligo applicazione diretta CAM esistenti per gli interventi edilizi.

L’emendamento, di cui al comma 2 dell’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici prevede l’applicazione dei CAM nei lavori di ristrutturazione senza adozione di “adeguati” decreti ministeriali da parte del MASE, ma sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.

D.Lgs. 36/2023 Art. 57 comma 2 (modifica in rosso)

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall’articolo 130. 

Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. 

Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, "sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi".

Sostituisce "sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica."
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Info / download



Collegati
Decreto-Legge 21 maggio 2025 n. 73
Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36



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