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Newsletter n. 634 del 20 Ottobre 2025 | |||||||||||||||
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Rapporto sulla parità di genere: ID 24760 | 19.10.2025 / Download Scheda allegata Con il parere n. 3697/2025 pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) la parità di genere rientra tra i requisiti strutturali della partecipazione alle gare pubbliche. Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 (correttivo al al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici ), con l’art. 57, comma 2-bis, ha esteso l’applicazione dell’Allegato II.3 (“Clausole sociali e meccanismi premiali”) a prescindere dal tipo di finanziamento utilizzato PNRR/PNC o meno. Le aziende con più di 50 dipendenti sono tenute a redigere e trasmettere il rapporto biennale sulla parità di genere ai sensi dell'Art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità). La mancata presentazione comporta l’esclusione da qualsiasi gara pubblica. Il rapporto sulla situazione del personale (Rapporto pari opportunità) Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità), all'Art. 46, prevede che le aziende pubbliche e private con più di 50 addetti debbano redigere il rapporto ogni due anni attraverso la piattaforma online del Ministero del Lavoro. La scadenza è il 30 aprile dell'anno successivo. Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 Art. 46 Rapporto sulla situazione del personale (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4) 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo. Parere MIT n. 3697/2025
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