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Lista di Controllo di merci pericolose ADR / Direttiva (UE) 2022/1999 / Update ADR 2025

Lista di Controllo di merci pericolose ADR / Direttiva (UE) 2022/1999 / Update ADR 2025
 
Appunti Merci Pericolose
  Newsletter n. 591 del 14 Ottobre 2025  
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Lista di controllo ADR 2025

Lista di Controllo di merci pericolose ADR / Update ADR 2025

ID 3475 | Rev. 4.0 del 13 Ottobre 2025 / In allegato documentazione completa

Lista di controllo per merci pericolose ADR con riferimenti alla legislazione vigente, ADR, Codice della Strada.
_________

Update Rev. 4.0 del 13 Ottobre 2025

- Direttiva delegata 2025/1801 della Commissione, del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. (C/2025/3886). (GU L 2025/1801 del 13.10.2025)
Entrata in vigore: 02.11.2025
Recepimento IT: entro e non oltre il 23 giugno 2026
Applicazione: a decorrere dal 24 giugno 2026
La Direttiva delegata 2025/1801 sostituisce gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 

- Decisione (UE) 2024/1254 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada. (GU L 2024/1254 del 30.4.2024)
La Decisione (UE) 2024/1254 sostituisce l’allegato III della direttiva (UE) 2022/1999

 - ADR 2025
__________

Pubblicata nella GU L 274/1 del 24.10.2022 la Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. Entrata in vigore: 13.11.2022

Modificata da:

- Decisione (UE) 2024/1254 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 (L 1254 1 30.4.2024) 
- Direttiva delegata (UE) 2025/1801della Commissione, del 23 giugno 2025 (GU L 2025/1801 del 13.10.2025)

La direttiva 95/50/CE  è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B.

La Direttiva (UE) 2022/1999, si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo. Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime e non pregiudica minimamente il diritto degli Stati membri di controllare, nel rispetto del diritto dell’Unione, i trasporti nazionali e internazionali di merci pericolose effettuati nel loro territorio da veicoli non contemplati dalla direttiva.

La Direttiva (UE) 2022/1999, contiene nell’:

- Allegato I “Prospetto riepilogativo”: una lista di controllo dei documenti di bordo, delle operazioni di trasporto e dell’equipaggiamento di bordo.

- Allegato II “Infrazioni”: una classificazione dettagliata delle infrazioni alle disposizioni pertinenti, suddivise, in funzione del loro livello di gravità, in tre categorie di rischio: categoria di rischio I, categoria di rischio II, categoria di rischio III

- Allegato III: il modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione destinata alla Commissione e relativa alle infrazioni e sanzioni.

Schema 1: Procedure uniformi in sede di controllo - Direttiva (UE) 2022/1999

Lista di controllo merci pericolose ADR   Schema 1

Ai fini della presente direttiva, l’elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa debba intendere per infrazione.

Schema 3

Schema 3 – Allegato II Infrazioni

La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle circostanze particolari ed essere lasciata alla valutazione dell’organismo di controllo/agente che effettua i controlli su strada. Le infrazioni che non sono descritte nelle categorie di rischio saranno classificate conformemente alle descrizioni delle categorie.

Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (allegato III della presente direttiva), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 39 dell’allegato I della presente direttiva).

La Direttiva (UE) 2022/1999, contiene nell'allegato II una classificazione dettagliata delle infrazioni alle disposizioni pertinenti, suddivise, in funzione del loro livello di gravità, in tre categorie di rischio: categoria di rischio I, categoria di rischio II, categoria di rischio III.

I livelli di infrazione alle norme riflettono le categorie di rischio di cui alla Direttiva (UE) 2022/1999, allegato II, in modo che la categoria di rischio I = IMG (ad eccezione di quelle infrazioni che sono già definite come IPG nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009) e la categoria di rischio II = IG. La categoria di rischio III è pari al livello di infrazione minore.

La tabella, comprende solo le infrazioni per le quali un trasportatore viene considerato interamente o parzialmente responsabile.

Il livello di responsabilità di un trasportatore per la violazione deve essere valutato secondo la procedura nazionale di applicazione dello Stato membro.

Gravità delle infrazioni - Regolamento (UE) 2016/403

Il Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016 che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce un elenco comune di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi alla normativa dell'Unione in materia di trasporto commerciale su strada.
...
segue

Bibliografia:

- Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
- Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016 che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose all’allegato I, capo I.1;
- Direttiva 96/53/CE, che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.
- Codice della Strada D.lgs. 285/92, agli articoli:
Articolo 168 Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi
- Articolo 167 Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi(*).
(*) Articolo 167 co. 9: le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
- Decreto 15 dicembre 2016, approvazione della tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell’Unione europea in materia di trasporto su strada di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2016/403. e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile.
- Decreto 30 dicembre 2020 aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Certifico Srl - IT Rev. 4.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Anno Oggetto Autore
4.0 2025 Direttiva delegata 2025/1801
Decisione (UE) 2024/1254
ADR 2025
Certifico Srl
3.0 2022 Direttiva (UE) 2022/1999
ADR 2023
Certifico Srl
2.0 2021 ADR 2021
Decreto 30 dicembre 2020
Miglioramenti grafici
Certifico Srl
1.0 2019 ADR 2019
Decreto 27.12.2018
Certifico Srl
0.0 2017 --- Certifico Srl

 

Info / download

 

 

Collegati
Direttiva (UE) 2022/1999
Direttiva 2004/112/CE
Decreto 30 dicembre 2020
Decreto del 27 dicembre 2018
Regolamento (UE) 2016/403



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