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Reati ambientali e sospensione della patente di guida DL n. 116/2025 - Rev. 1.0 2025

Reati ambientali e sospensione della patente di guida DL n. 116/2025 - Rev. 1.0 2025
 
Appunti Ambiente
  Newsletter n. 547 del 08 Ottobre 2025  
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Reati ambientali e sospensione della patente di guida 2025

Reati ambientali e sospensione della patente di guida / Rev. 1.0 2025

ID 24518 | Update Rev. 1.0 dell'08 Ottobre 2025 

Pubblicata nella GU n. 233 del 07 ottobre 2025, la Legge 3 ottobre 2025 n. 147 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, in vigore dall’8 ottobre 2025.

Il Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116 Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (GU n.183 del 08.08.2025), in vigore dal 9 Agosto 2025, per determinate fattispecie di reati ambientali, prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nei confronti sia:

- del conducente del veicolo responsabile della violazione (Art. 255, Art, 255-bis, Art. 256) che di
- chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui Art. 190 c. 1 (Art. 258).

Gli Articoli interessati:

In rosso le modifiche apportate dalla Legge 3 ottobre 2025 n. 147 conversione in legge del Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116

Articolo 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro. 

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 255-bis (Abbandono di  rifiuti non pericolosi in casi particolari).

1. Chiunque, in violazione delle  disposizioni  degli articoli 192, commi 1 e 2,  226,  comma  2,  e  231,  commi  1  e  2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione  da  sei mesi a cinque anni se: 

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 
1)  delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 
2) di un ecosistema, della  biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; 
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o  comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I  titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero  li immettono nelle acque superficiali o sotterranee  in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della  patente  di guida da due a sei mesi. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
...
segue allegato

Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 08.10.2025 Legge 3 ottobre 2025 n. 147 Certifico Srl
0.0 02.09.2025 --  Certifico Srl

 

 

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Collegati
Decreto-Legge 8 agosto 2025 n. 116
Legge 3 ottobre 2025 n. 147
TUA | Testo Unico Ambiente
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada




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