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Reati ambientali e sospensione della patente di guida DL n. 115/2025

Reati ambientali e sospensione della patente di guida DL n. 115/2025
 
Appunti Ambiente
  Newsletter n. 301 del 02 Settembre 2025  
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Reati ambientali e sospensione della patente di guida DL n. 115/2025

Reati ambientali e sospensione della patente di guida DL n. 115/2025

ID 24518 | 02.09.2025 / In allegato

Il Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116 Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonche' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (GU n.183 del 08.08.2025), in vigore dal 9 Agosto 2025, per determinate fattispescie di reati ambientali, prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. nei confronti sia:

- del conducente del veicolo responsabile della violazione (Art. 255, Art, 255-bis, Art. 256) e di
- chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui Art. 190 c. 1 (Art. 258).
________

Gli Articoli interessati:

Articolo 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque  superficiali  o  sotterranee  e'  punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante  l'utilizzo  di  veicoli  a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a  quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

Art. 255-bis (Abbandono di  rifiuti non pericolosi in casi particolari).

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2,  226,  comma  2,  e  231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette  nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: 

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 
1)  delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna; 
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I  titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero  li immettono nelle acque superficiali o sotterranee  in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
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Collegati
Decreto-Legge 8 agosto 2025 n. 116
TUA | Testo Unico Ambiente
D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada



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