Appunti Prevenzione Incendi | |||||||||||||||||||||||||||||
Newsletter n. 130 del 25 Agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Vademecum estintori: Controllo | Manutenzione | Uso / Agosto 2024 ID 4309 | Rev. 5.0 del 05 Agosto 2024 / Vademecum completo in allegato Documento di raccordo sulla legislazione (D. Lgs. 81/2008 TUS, Decreto 1 Settembre 2021, ADR) e norme tecniche sugli estintori: - UNI 9994-1:2024 - Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione. Data entrata in vigore: 25 luglio 2024 - Sostituisce: UNI 9994-1:2013 Update Rev. 5.0 del 05 Agosto 2024 Aggiornato Documento: Note Documento Il presente documento illustra gli "Estintori come mezzo di protezione antincendio - Controllo, Manutenzione ed Uso, in riferimento alla "Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro", ed in particolare alla norma tecnica "UNI 9994-1:2024" per quanto attiene la parte di manutenzione degli stessi e note sule norme tecniche "UNI EN 2:2005" e per la classificazione dei fuochi e "UNI EN 3-7:2008" le caratteristiche costruttive e di prova degli estintori portatili. I riferimenti legislativi per l'elaborazione del Documento sono: - D. Lgs. 81/2008 TUS (in particolare Art. 46 Prevenzione incendi e Art. 36, 37 Informazione / Formazione lavoratori e addetti) La normativa di Prevenzione Incendi, eventualmente da raccordare, per le attività soggette di PI, con il D.PR. 151/2011 "Attività soggette visite PI", Decreto 3 Agosto 2015 "Testo Unico di Prevenzione Incendi", RTV, altro. Indice Vademecum estintori: Controllo | Manutenzione | Uso Indice Excursus Classificazione in base al peso Classificazione in base all’agente estinguente Gli estintori, in relazione dell’agente estinguente in essi contenuto, si suddividono in: Manutenzione - Norma tecnica di riferimento La manutenzione degli estintori è regolamentata nei tempi e nei metodi dalla norma UNI 9994-1 “Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”. La norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, al fine di garantirne l’efficienza. La norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori d’incendio portatili e carrellati, inclusi gli estintori d’incendio per fuochi di classe D. Leggi, norme nazionali, norme europee e direttive di riferimento: - Direttiva 2014/68/UE (PED) (attrezzature soggette a pressione). UNI 9994-1:2024 Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione Definizioni agente estinguente: carica di un estintore: azienda di manutenzione: Azienda che abbia attività prevalente nel settore antincendio, e che abbia nel proprio oggetto sociale l’attività di manutenzione di estintori, organizzata e strutturata per tale finalità e dotata di persone competenti. persona addetta alla sorveglianza: Persona che abbia ricevuto adeguate informazioni atte a controllare lo stato dell’estintore. persona competente (tecnico manutentore, colui che si occupa della manutenzione): Persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore di un estintore, in grado di eseguire su detto estintore le procedure di manutenzione specificate dalla presente norma. persona responsabile: Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto. [UNI EN 671-3:2009, punto 3.3]. Nota In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l’utilizzatore sia il proprietario degli immobili. produttore: Il fabbricante residente in uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE, nonché ogni persona che, avanzando l'istanza per l'effettuazione delle prove ai fini della conseguente richiesta di autorizzazione, si presenti come fabbricante dello stesso purché residente in uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE. Attività e periodicità della manutenzione La norma UNI 9994-1 è il riferimento per operare secondo la Regola dell'Arte, tale norma fa luce sulle figure coinvolte nella manutenzione, e prevede sei fasi di manutenzione: Generalità La persona responsabile deve predisporre un programma di manutenzione, in conformità al prospetto 1 e deve tenere le registrazioni delle ispezioni eseguite in conformità con la presente norma e/o con le istruzioni del produttore. L’obiettivo della manutenzione degli estintori d’incendio è quello di conservare il livello di protezione contro il rischio di incendio raggiunto con l’installazione degli estintori. La manutenzione regolare degli estintori permette di mantenere in efficienza gli estintori e garantire il livello di protezione iniziale contro il rischio di incendio. Il mantenimento delle condizioni di efficienza è di competenza della persona responsabile, che deve provvedere: - alla sorveglianza degli estintori; L’azienda di manutenzione/persona competente deve essere dotata delle attrezzature necessarie per svolgere le attività previste dalla presente norma. Attività di sorveglianza e manutenzione La manutenzione degli estintori è strutturata in attività distinte, deve essere effettuata con la periodicità massima indicata nel prospetto 1. Le attività sono così denominate: - sorveglianza; Qualsiasi attività che richiede lo smontaggio della valvola deve prevedere un rimontaggio eseguito con idonei strumenti (per esempio chiavi dinamometriche). Sono sei fasi e periodicità di manutenzione: Prospetto 1 - Fasi e periodicità Fase 1: Sorveglianza La sorveglianza consiste in una misura di prevenzione, che deve essere effettuata dalla persona responsabile, anche mediante personale che abbia ricevuto adeguata informazione. La sorveglianza è finalizzata ad esaminare lo stato dell’estintore tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti: a) l’estintore e il suo supporto siano integri; La periodicità dell’attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente. Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente comunicate alla persona responsabile per le opportune azioni correttive. L’esito dell’attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato. In particolare la persona responsabile, o le persone da lui delegate che abbiano ricevuto adeguate istruzioni, deve effettuare i seguenti controlli: Fase 2: Controllo iniziale Il controllo iniziale consiste in un esame che deve essere eseguito anche contemporaneamente alla fase di controllo periodico a cura dell’azienda di manutenzione subentrante. Ogni manutentore subentrante nel servizio di manutenzione deve garantire il corretto e responsabile prosieguo delle operazioni di manutenzione effettuando la revisione, ove lo giudichi necessario, anche in anticipo rispetto ai tempi di cui al prospetto 2. Il controllo iniziale deve prevedere una serie di accertamenti di seguito elencati: a) verificare che gli estintori non rientrino tra quelli previsti al punto 6; Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente comunicate al responsabile dell’attività al fine di essere immediatamente eliminate. In caso contrario l’estintore deve essere dichiarato non idoneo, collocando sull’apparecchiatura un’etichetta “ESTINTORE FUORI SERVIZIO e riportare la dizione “FUORI SERVIZIO” sul cartellino di manutenzione. Fase 4: Revisione programmata La revisione programmata deve essere effettuata da persona competente. Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata nel prospetto 2 (entro la fine del mese di competenza), atti a mantenere costante nel tempo l’efficienza dell’estintore, in conformità al prototipo autorizzato, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi, dopo la rimozione completa dell’estinguente: a) esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione; Nota L’estinguente scaricato è un rifiuto e pertanto non può essere riutilizzato. g) sostituzione delle guarnizioni; Tutte le parti di ricambio, utilizzate devono essere conformi alle parti del prototipo autorizzato nonché dichiarate conformi dal produttore dell’estintore. La sostituzione dell’agente estinguente deve essere effettuata con l’estinguente del prototipo autorizzato e con la periodicità dichiarata dal produttore e in ogni caso non maggiore di quella di cui al prospetto 2. La data della revisione (mm/aa) e la denominazione dell’azienda che l’ha effettuata devono essere riportati in maniera indelebile sia all’interno che all’esterno dell’estintore, anche con adesivo e/o collare. È vietato punzonare tale data sul serbatoio o sui componenti dell’estintore soggetti a pressione. Gestione degli estinguenti sostituiti e dei materiali di scarto Gli agenti estinguenti sostituiti ed i materiali di scarto devono essere gestiti conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia di gestione ambientale. Le aziende di manutenzione su richiesta del cliente devono fornire evidenza della corretta esecuzione delle attività previste dalla legislazione vigente in materia ambientale. Registro antincendio/Registro dei controlli La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, da se stesso firmato, in cui sono registrati: a) gli interventi di manutenzione svolti; Il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione dell’autorità competente e del manutentore. L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate. Documento di manutenzione A cura del manutentore deve essere redatto il documento attestante le attività svolte, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e la segnalazione di eventuali operazioni da eseguire. Il documento deve inoltre contenere: - i dati dell’azienda di manutenzione (ove applicabile); La copia del documento di manutenzione deve essere consegnata al committente e può essere allegata al registro, ove previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. S.5.6.2 Registro dei controlli 1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati: a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate; 2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di controllo. Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021) 1 Manutenzione e controllo periodico Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio 1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. 2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio. 3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili. Requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per estintori di incendio portatili Tolleranze di riempimento La carica effettiva dell'estintore deve essere pari alla carica nominale, entro le tolleranze indicate nel prospetto seguente. Prospetto 4 - Tolleranze di riempimento Classificazione peri fuochi di classe A La classificazione della capacita estinguente degli estintori per fuochi di classe A è indicata dei prospetti 3 e 4. Prospetto 5 Sistemi di indicazione della pressione Scala del manometro (Figura 2) Legenda 1. Arrotondato allo 0,5 bar più vicino Marcatura Figura 4 - Marcatura * Dimensione relativa caratteri 1,2,3,4,5: Informazioni sezioni Prospetto 11 – Designazione focolare di prova Figura 6 - Focolare di prova di classe A Figura 7 - Focolare di prova di classe A acceso Prescrizioni normative di sicurezza TUS Gestioni delle emergenze Articolo 43 TUS - Disposizioni generali Il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza Articolo 46 TUS - Prevenzione incendi La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998. (*) (*) Decreti adottati vedi - Decreto 1 sett. 2021 / Decreto 2 sett. 2021 / Decreto 3 sett. 2021 ALLEGATO IV TUS - Requisiti dei luoghi di lavoro 4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto. [...] Segue in allegato Fonti: Certifico Srl - IT Rev. 5.0 2024 Matrice Revisioni
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024 |
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