| Appunti Chemicals | ||
| Newsletter n. 1045 del 27 Novembre 2025 | ||
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Linee guida ECHA ID 24990 | 26.11.2025 / In allegato La voce 78 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH, introdotta dal Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023 (comunemente nota come "restrizione sulle microplastiche"), di seguito denominata "la restrizione", stabilisce gli obblighi di segnalazione per determinati usi di microparticelle di polimeri sintetici (SPM) soggetti a deroga. Lo scopo del presente documento è aiutare i fabbricanti, gli utilizzatori industriali a valle e i fornitori di SPM a rispettare gli obblighi di segnalazione annuale all'ECHA. La segnalazione avviene in formato IUCLID e il fascicolo viene trasmesso all'ECHA tramite REACH-IT. In base alla restrizione, lo scopo degli obblighi di segnalazione è contribuire alla monitorabilità dell'efficacia delle istruzioni per l'uso e lo smaltimento e migliorare la base di dati per la gestione del rischio degli usi esentati dal divieto di immissione sul mercato2. Per garantire l'uso ottimale delle informazioni segnalate e facilitarne l'applicazione, l'ECHA le mette a disposizione degli Stati membri. Per chiarire l'ambito di applicazione delle linee guida, il significato di alcuni dei termini utilizzati nel documento è il seguente. Uso: come definito nell'articolo 3(24) del Regolamento REACH. Qualsiasi trasformazione, formulazione, consumo, stoccaggio, conservazione, trattamento, riempimento in contenitori, trasferimento da un contenitore all'altro, miscelazione, produzione di un articolo o qualsiasi altro utilizzo. Deroga: esenzione o tolleranza da una restrizione imposta dal Regolamento REACH. Per quanto riguarda la restrizione, i paragrafi 4 e 5 definiscono le deroghe al divieto di immissione sul mercato e sono ulteriormente dettagliate nella sezione 4.2 del presente documento. Per ulteriori informazioni sugli usi derogati, consultare la Parte 1, la Sezione 6 e la Parte 2 della Guida esplicativa della Commissione Europea sulla restrizione REACH delle microparticelle di polimeri sintetici. Microparticelle di polimeri sintetici (SPM): la definizione dettagliata di cosa si intende per SPM in questo contesto si trova nella prima colonna della restrizione (voce 78 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH). Per verificare se un prodotto (una sostanza, una miscela o una combinazione di sostanza/miscela e un articolo) rientra nell'ambito di applicazione della restrizione, consultare la Parte 1, Sezione 2 della Guida esplicativa della Commissione Europea sulla restrizione REACH delle microparticelle di polimeri sintetici. Fornitore di SPM: un fabbricante, importatore o utilizzatore industriale a valle che immette SPM sul mercato per la prima volta per uso professionale o da parte del pubblico. Si noti che i distributori non hanno obblighi di segnalazione ai sensi della restrizione. Consultare le linee guida sui ruoli degli attori ai sensi del Regolamento REACH sul sito web dell'ECHA "Guida introduttiva - ECHA". L'obbligo di segnalazione annuale si applica agli usi di microparticelle polimeriche sintetiche (SPM) esenti dal divieto, come ad esempio nei medicinali veterinari e per uso umano, negli additivi alimentari, nei dispositivi diagnostici in vitro e negli usi presso siti industriali. Gli obblighi si applicano indistintamente a fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle. Anche i fornitori di SPM e di prodotti contenenti SPM sono interessati, a determinate condizioni. Le aziende interessate devono preparare la relazione sulle emissioni annuali in formato IUCLID e inviarla all'ECHA tramite REACH-IT. Le prime scadenze sono: 31 maggio 2026 - per i produttori e gli utilizzatori industriali a valle di SPM sotto forma di pellet, scaglie e polveri, utilizzati come materia prima nella produzione di plastica nei siti industriali; e Le segnalazioni devono riguardare le emissioni dell'anno solare precedente. Per ora, è possibile inviare solo i dati iniziali tramite REACH-IT. Gli aggiornamenti saranno consentiti a partire dal secondo trimestre del 2026. [...] Fonte: ECHA Collegati |
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