Decisione (UE) 2019/2119

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Minamata Soglie per i rifiuti di mercurio

Convenzione Minamata | Soglie per i rifiuti di mercurio 

Decisione (UE) 2019/2119 del Consiglio del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione

GU L 320/117  dell'11.12.2019

Entrata in vigore: 11.12.2019

...

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.

(2) In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.

(3) Nel corso della terza riunione della conferenza delle parti della convenzione, che si terrà il 25-29 novembre 2019 (COP 3), è prevista l’adozione di una decisione («proposta di decisione») sulle soglie per i rifiuti di mercurio, di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, che definirebbero di conseguenza l’ambito di applicazione dell’articolo 11 (rifiuti di mercurio) della convenzione. I rifiuti di mercurio che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione devono essere soggetti a una gestione ecologicamente corretta in virtù dell’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione. Qualsiasi soglia fissata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, anche per i rifiuti contaminati da mercurio o da composti di mercurio, dovrebbe pertanto essere stabilita a un livello tale da garantire che tutti i rifiuti di quel tipo che presentino rischi per la salute umana o per l’ambiente siano soggetti a una gestione ecologicamente corretta.

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di COP 3, in quanto la proposta di decisione, se adottata, avrà effetti giuridici perché le parti della convenzione dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli.

(5) L’Unione ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle disposizioni della convenzione relative ai rifiuti e al lavoro intersessione degli esperti avviato con la decisione MC-2/2 adottata dalla conferenza delle parti della convenzione nella sua seconda riunione, che ha portato alla proposta di decisione.

(6) L’acquis dell’Unione impone già che tutti i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione siano gestiti senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente, indipendentemente dal loro
contenuto di mercurio.

(7) È opportuno che l’Unione sostenga solo l’adozione di una decisione in sede di COP 3 che sia coerente con l’acquis dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (COP 3) è a favore dell’adozione di una decisione sulle soglie per i rifiuti di mercurio che sia coerente con l’acquis dell’Unione.

Articolo 2

Alla luce degli sviluppi alla COP 3, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1, se e per quanto coerente con l’acquis dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

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