D.M. 18 marzo 1996

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D M  18 marzo 1996

D.M. 18 marzo 1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (GU n.085 Suppl.Ord. del 11.4.96) 

In Allegato Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005 (Gazzetta Ufficiale N. 150 del 30 giugno 2005).

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “impianti sportivi” sono ricompresi al punto 65 dell’allegato I al decreto, come di seguito riportato:

N.        Attività

Categoria

A

B

C

65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

 

Fino a 200 persone

Oltre 200 persone

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