D.P.R n. 340 del 24 ottobre 2003

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DPR 340 2003

D.P.R n. 340 del 24 ottobre 2003

Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione

(GU n.282 del 4-12-2003)
_______

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacita' complessiva oltre 30 m³.

2. Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi:

a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose;
e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Ubicazione dell'impianto

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere:

a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densita' della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilita' superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

2. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.

...

Allegato A

REGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTOTRAZIONE (art. 1, comma 1).

[...]

Disponibile in allegato:

1. Testo consolidato 2018

2. Testo commentato e coordinato VVF v4 

Modifiche e abrogazioni:

27/04/2007
DECRETO 3 aprile 2007, (in G.U. 27/04/2007, n.97)
03/10/2008
DECRETO 23 settembre 2008, (in G.U. 03/10/2008, n.232) 
31/12/2008
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49), ha disposto (con l'art. 21, comma 1) 
09/04/2014
DECRETO 31 marzo 2014, (in G.U. 09/04/2014, n.83)
03/06/2018
Decreto Ministero dell'Interno 20 Aprile 2018 (in  in G.U. 04/05/2018, n.102)
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Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “impianti di distribuzione carburanti”, sia liquidi che gassosi e di tipo misto, sono ricompresi al punto 13.

 

N.  

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

13

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti

liquidi.

 

 

 

 

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

Contenitori distributori

rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a

65 °C

 

Solo liquidi combustibili,

 

Tutti gli altri

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

 

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

7

Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

18

Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività unifica sostanzialmente le precedenti, vengono però distinti due gruppi:
- distributori di soli carburanti liquidi - gruppo a)
- distributori gassosi e di tipo misti - gruppo b)

La nuova attività fa esplicitamente riferimento anche ai distributori fissi per la nautica e l’aeronautica. La nuova attività richiama esplicitamente anche i contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi.

 

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