Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306

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Regolamento per la progettazione, costruzione, norme di prova equipaggiamento marittimo

In GUUE L 48/2 del 24 Febbraio 2017 il Regolamento i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova degli equipaggiamenti marittimi in attuazione della direttiva 2014/90/UE (timoncino) 

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306 è abrogato dal 19 giugno 2018 dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 

Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306

Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione del 6 febbraio 2017 che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo

Entra in vigore: 25 Febbraio 2017

La direttiva 2014/90/UE richiede che la Commissione indichi i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova stabilite negli strumenti internazionali, nonché le date a partire dalle quali tali requisiti e norme di prova devono essere applicati.

L'equipaggiamento divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione nell'ambito della direttiva 2014/90/UE e dei suoi atti di esecuzione deve essere esplicitamente elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
L'equipaggiamento elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare ad essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'Unione fino al 16 marzo 2020.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Allegato

Nota generale: le regole SOLAS fanno riferimento alle disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata.

Note applicabili a tutto il presente allegato.

a) Aspetti generali: oltre alle norme di prova specificamente menzionate nel presente allegato, l'esame del tipo (omologazione) richiede la conformità ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e alle risoluzioni e circolari IMO pertinenti.
I moduli per la valutazione della conformità di cui alla direttiva 2014/90/UE fanno riferimento a tale conformità.

b) Colonna 3: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un «oppure», ciascuna serie soddisfa tutti i requisiti di prova necessari per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutti i riferimenti elencati.

c) Colonna 6: al fine di tener conto dei calendari per la costruzione delle navi, che dipendono dalle caratteristiche dello specifico equipaggiamento marittimo, si applicano le seguenti interpretazioni di «installazione a bordo» (indicate tra parentesi dopo le date):

I: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE, come definita all'articolo 2 della direttiva 2014/90/UE.
II: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento o stivaggio nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE.
III: consegna dell'equipaggiamento al cantiere navale se ciò avviene entro 30 mesi prima della prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento.

d) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui alle convenzioni internazionali.

e) Laddove vi siano due righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (e.g. MED/1/1.2c), la seconda riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nella prima riga (più in alto).

f) In tali casi, e se non è indicata alcuna data nelle colonne 5 e 6, ciò significa che non vi sono cambiamenti nelle norme di prova e che l'equipaggiamento marittimo interessato deve essere conformi ai requisiti indicati nella seconda riga (più in basso).

Sezioni allegato

1. Mezzi di salvataggio
2. Prevenzione dell'inquinamento marino
3. Protezione antincendio
4. Apparecchiature di navigazione
5. Apparecchiature di radiocomunicazione
6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72
7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse
8. Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1
9. Equipaggiamento per cui la serie di norme per la certificazione MED non è completa

es:

Numero e denominazione Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti Norme di prova Moduli per la valutazione della conformità Date per l'immissione sul mercato Date per l'installazione a bordo
1 2 3 4 5 6
MED/1.1 - Salvagenti anulari Requisiti per l'omologazione - SOLAS 74 Reg. III/4, - SOLAS 74 Reg. X/3. Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata B+D
B+E
B+F
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GU L 48/2 del 24.02.2017

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