| Appunti Sicurezza Lavoro | ||||||||||||||||||||||
| Newsletter n. 781 del 02 Novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||
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D.Lgs. 81/2008: le misure generali di tutela (Art. 15) / Note Nov. 2025 ID 23509 | Rev. 1.0 del 02.11.2025 / Note complete in allegato Aggiunta lettera z-bis nel 2025 Lettera z-bis) introdotta dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (GU n. 254 del 31.10.2025) Il D.Lgs. 81/2008 persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale. A tal fine individua misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 15 D.Lgs. 81/2008. Prima ancora del D.Lgs. 81/2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro attualmente vigente, la tutela dei lavoratori è stata prevista dal codice civile, dalla Costituzione, dai contratti collettivi e dai decreti nazionali e da quelli di recepimento delle direttive comunitarie. Il codice civile impone all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (articolo 2087). Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262 Art. 2087. (Tutela delle condizioni di lavoro) L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro. La Costituzione della Repubblica Italiana tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (articolo 35) e stabilisce che l’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. (articolo 41). Costituzione della Repubblica Italiana Articolo 35 Articolo 41 I Decreti nazionali emanati nel secolo XIX e XX prevedevano in ordine sparso, norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. I Decreti degli anni 50, in particolare il DPR 547/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il DPR 164/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ed il D.P.R. 303/1956 Norme generali per l'igiene del lavoro, emanati in accordo con la "Legge delega" Legge 12 febbraio 1955 n. 51 (Vedi Decreti Sicurezza normativa nazionale), prevedevano misure di sicurezza e di igiene prescrittive specifiche seppur presente un articolo sugli obblighi a carattere generale:
L’articolo 9 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrità fisica) I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Il D.Lgs. 626/1994, con l’articolo 3, recependo le direttive comunitarie in tema di sicurezza sul lavoro, ha introdotto in modo dettagliato nell’ordinamento italiano le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs. 626/1994 è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2008. [...] L’Art. 15 - Misure generali di tutela del D.Lgs. 81/2008, in 21 lettere, riassume le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che devono essere considerate prima / in accordo con tutte le misure specifiche dei titoli seguenti: Art. 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. (1) Lettera z-bis) introdotta dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (GU n. 254 del 31.10.2025) [...] Fig. 1 - Livello applicazione Misure generali di tutela Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025 Matrice revisioni
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