Appunti Marcatura CE | |||||||||||||
Newsletter n. 607 del 16 Ottobre 2025 | |||||||||||||
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Codice dei contratti pubblici e CPR / Update Rev. 1.0 Ottobre 2025 ID 4083 | Update Rev. 1.0 del 15 Ottobre 2025 / Documento completo in allegato Codice dei Contratti Pubblici e Regolamento 305/2011 Prodotti da costruzione (CPR) Responsabilità DL. Update Rev. 1.0 del 15.10.2025 Aggiornamento normativo: - Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato abrogato dal 1° luglio 2023. - Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. (GU L 88/10 04.04.2011) Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dall'8 gennaio 2026. - Regolamento (UE) 2024/3110 Responsabilità accettazione materiali - direttore dei lavori Tra i vari compiti del direttore dei lavori rientra l’accettazione dei materiali. Difatti, il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Pertanto, il direttore dei lavori deve verificare che materiali rispondano a tutte le prescrizioni previste in particolare: - rispettare le specifiche del capitolato speciale; L’accettazione dei materiali avviene attraverso la compilazione della scheda di accettazione dei materiali (SAM), ossia un documento dove vengono registrati i materiali utilizzati in cantiere. Tale documento presenta varie voci tra cui: - i dati identificativi del fornitore; Parere del MIT n.3179/2025 Il Direttore dei lavori nella fase di accettazione dei materiali compie una attività di controllo: a) da un lato il progetto; Il progetto, salvi casi particolari e motivati, non può prevedere marche o modelli, ma solo livelli prestazionali. Quindi il DL deve valutare (mediante la scheda tecnica del materiale, prove o altro) se il livello prestazionale di progetto sia rispettato in concreto nel materiale al fine di quanto previsto in progetto. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa che preveda migliorie su specifici materiali, il livello da valutare in concreto sarà quello proposto in offerta dall'appaltatore. La principale norma di riferimento per l’accettazione dei materiali da porre in opera da parte del direttore dei lavori è l’articolo 4 dell’Allegato II.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Allegato II.14 Articolo 4. Accettazione dei materiali. 1. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti digitali di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati. 2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. 3. Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. 4. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. 5. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. Materiali e prodotti per uso strutturale e Regolamento (UE) 305/2011 - CPR Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. (GU L 88/10 04.04.2011) L’obbligo della Marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione (DoP) con il rilascio ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), scatta nel caso che i Prodotti: 1) rientrino nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (EN) Norme armonizzate 2) sono conformi ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), richiesta dal fabbricante Documenti EAD Documenti EAD Articolo 19 Documento per la valutazione europea 1. In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante, l'organizzazione dei TAB elabora e adotta un documento per la valutazione europea per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, la cui prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l'altro: a) il prodotto non rientra nel campo d'applicazione di alcuna norma armonizzata esistente; b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto. 2. La procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea rispetta i principi enunciati all'articolo 20 ed è conforme alle norme di cui all'articolo 21 e all'allegato II. 3. La Commissione può adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 60 per modificare l'allegato II e stabilire norme procedurali supplementari per l'elaborazione e l'adozione di un documento per la valutazione europea. 4. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni, utilizza i documenti per la valutazione europea esistenti come base per i mandati da rilasciare a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, in vista dell'elaborazione di norme armonizzate in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 31 Documenti per la valutazione europea 1. I metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti, compresi i prodotti usati, in relazione alle loro caratteristiche essenziali possono essere stabiliti nei documenti per la valutazione europea, a condizione che i prodotti non siano coperti da: a) una norma armonizzata resa obbligatoria da un atto di esecuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 8; b) un atto di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1; oppure c) una norma armonizzata da presentare entro un periodo inferiore a un anno, conformemente a una richiesta di normazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2. I prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA) rientrano nel cosiddetto settore armonizzato. Per tali prodotti da costruzione il fabbricante, al quale è stata rilasciata un ETA, deve redigere una Dichiarazione di Prestazione. Una Valutazione Tecnica Europea (ETA) è rilasciata, su richiesta del fabbricante, da un organismo di valutazione tecnica (TAB) in base a un documento per la valutazione europea (EAD). La Valutazione Tecnica Europea comprende la prestazione del prodotto esposta per livelli o classi o mediante una descrizione in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto, nonché i dati tecnici necessari all'attuazione del sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazione definiti nel documento per la valutazione tecnica. In base a una valutazione tecnica europea il fabbricante può redigere la sua dichiarazione di prestazione e quindi può immettere in commercio il prodotto nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE). Se necessario le caratteristiche del prodotto descritte nella valutazione tecnica europea devono includere i requisiti sanitari e di sicurezza necessari per certificare la sicurezza del prodotto. Il fabbricante pertanto deve redigere una Dichiarazione di Prestazione (DoP) all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato e appone la marcatura CE. I materiali e prodotti per uso strutturale del Codice dei Contratti Pubblici devono essere: In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025 Matrice Revisioni
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