Appunti Ambiente | ||
Newsletter n. 463 del 26 Settembre 2025 | ||
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Direttiva (UE) 2025/1892 / Modifica direttiva quadro rifiuti ID 24645 | 26.09.2025 / In allegato Direttiva (UE) 2025/1892 GU L 2025/1892 del 26.9.2025 Entrata in vigore: 16.10.2025 Recepimento IT: entro e non oltre il 17 giugno 2027 Novità Direttiva (UE) 2025/1892 La direttiva aggiornata introduce obiettivi vincolanti di riduzione degli sprechi alimentari, da raggiungere a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030: il 10% per la produzione e la trasformazione alimentare e il 30% pro capite per i rifiuti provenienti dal commercio al dettaglio, dai ristoranti, dai servizi di ristorazione e dai nuclei domestici. Gli obiettivi saranno calcolati sulla media annua 2021-2023. I produttori che immettono tessili sul mercato UE dovranno sostenere i costi di raccolta, cernita e riciclo, tramite nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore, da istituire in ciascuno Stato membro entro 30 mesi dall’entrata in vigore della direttiva. Le norme si applicheranno a tutti i produttori, anche quelli che operano via l’e-commerce e indipendentemente dal luogo di stabilimento. Le microimprese avranno un anno supplementare per adeguarsi. Le nuove regole riguardano abbigliamento e accessori, cappelli, calzature, coperte, tende, biancheria da letto e da cucina. Articolo 1 Modifiche della direttiva 2008/98/CE [...] Articolo 2 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 17 giugno 2027. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. [...] ALLEGATO ALLEGATO IV QUATER [...] Collegati ![]() |
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