Appunti Sicurezza Lavoro | ||
Newsletter n. 275 del 29 Agosto 2025 | ||
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Volontari Cooperative sociali, Protezione Civile e Croce Rossa: ID 24496 | 29.08.2025 Il Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 95 (GU n.149 del 30.06.2025) convertito in Legge 8 agosto 2025 n. 118 (GU n.184 del 09.08.2025), riporta all'Art. 6-quater Interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che è relativo al "campo di applicazione" del D.lgs. 81/2008 relativamente alle: in cui i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. L'interpretazione mira a chiarire la posizione dei volontari e dei coordinatori in un contesto non professionale, esonerandoli da responsabilità che non gli competono (tutela del volontariato). In sostanza tali organizzazioni non sono sottoposte agli obblighi dell'Art. 18 relative al Datore di lavoro e del Dirigente, in particolare: Restano, tuttavia previsti gli altri obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra cui: - Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili Decreto-Legge 30 giugno 2025 n. 95 1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 segue allegato Collegati ![]() |
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