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Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche / Rev. 36.0 del 09 Luglio 2025

Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche / Rev. 36.0 del 09 Luglio 2025
 
Appunti Prevenzione Incendi
  Newsletter n. 259 del 27 Agosto 2025  
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Tabella Prevenzione Incendi e Regole Tecniche

Tabella Elenco attività
Prevenzione Incendi & Regole Tecniche / Rev. 36.0 del 09 Luglio 2025

ID 7102 | Rev. 36.0 del 09 Luglio 2025* Documento completo allegato - Download Preview

Nel Documento allegato scaricabile Abbonati e al link seguente, sono riportate tutte le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e la relativa Regola Tecnica/Quadro normativo** con link all'articolo. La colonna 7 riporta la RTV/Quadro normativo (se presente) e la colonna 8 tiene conto dell'obbligo per l'attività di applicazione del Codice DM 3 agosto 2015 (vedi note in calce).

Colonna 1 | n. Attività D.P.R. 151/2011
Colonna 2 | n. Attività D.M. 16/2/1982
Colonna 3 | Descrizione Attività
Colonna 4 | Categoria A
Colonna 5 | Categoria B
Colonna 6 | Categoria C
Colonna 7 | Regola Tecnica/Quadro normativo**
Colonna 8 | Obbligo Codice DM 3 agosto 2015 [da Ed. 5.0]

Il Documento Tabella Rev. 36.0 Luglio 2025

* Attenzione - Quadro e articoli link Regole tecniche/Quadro normativo presenti aggiornati alla data del 09 Luglio 2025.
** Se presente riportata la RTV

Per la particolare importanza della materia, trasversale a tutti i temi del sito, è stata dedicata una pagina unica con i rimandi link ai pertinenti articoli delle Regole Tecniche/Quadro normativo.


Permalink: https://www.certifico.com/id/921

Elenco attivita  PI e RTV

Il file PDF della Tabella Allegato Rev. 36.0 del 09 Luglio 2025

Changelog:

Rev. Data Attività Oggetto
1.0 Ottobre 2018 --- --
2.0 Novembre 2018 13 - Aggiornata Attività
Decreto 23 ottobre 2018 (H2)
30

Febbraio 2019

43 Quadro normativo
4


D.M. 24 novembre 1984
D.M 13 ottobre 1994
Decreto 3 febbraio 2016
6 D.M. 24 novembre 1984
Decreto 16 aprile 2008
Decreto 17 aprile 2008
78 Decreto 17 Luglio 2014
79 Decreto 18 Luglio 2014
4.0 Marzo 2019 55 Decreto 1 luglio 2014
72 Quadro normativo
5.0 Aprile 2019 13 Quesiti
DM 24 maggio 2002
- Aggiunta colonna 8
6.0 Maggio 2019 Tutte - Aggiornamento generale da VVF
7.0 Luglio 2019 66 Decreto 2 Luglio 2019
8.0 Novembre 2019 3b/4b Depositi GPL
  Quesiti di Prevenzione Incendi
9.0  Giugno 2020 8 Quadro normativo
13 - Decreto 6 ottobre 2009
- Decreto 30 aprile 2012
-
Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000
75 Decreto 15 maggio 2020 (entra in vigore il 19.11.2020)
78 Decreto 11 Gennaio 1988 (New)
79 Decreto 18 Luglio 2014 (Update)
10.0 Giugno 2020 74 - Decreto 8 novembre 2019 (G)
- Decreto 28 aprile 2005 (L)
- Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S)
15 - Quesiti e chiarimenti
66 - Quesiti e chiarimenti
11.0 Luglio 2020 --- - Precisazioni su Modalità alternative colonna (8)
12.0 Dicembre 2020 75 Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020
1 Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti | Quadro PI
13.0 Gennaio 2021 65 Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI
14.0 Febbraio 2021 Attiività "una tantum"
67
Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96)
- Decreto 26 agosto 1992
- Quadro normativo scuole
15.0 Aprile 2021 68 - Decreto 29 marzo 2021 | RTV Strutture sanitarie
- Aggiornamento note
16.0 Luglio 2021 13b Decreto 30 giugno 2021 | RTV distributori L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL
17.0 Settembre 2021 72 D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995
18.0 Novembre 2021
72
72
67
- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015
Decreto 14 Ottobre 2021
- Decreto 10 luglio 2020
Decreto 06 aprile 2020
19.0 Gennaio 2022 80
13
D.Lgs 05 ottobre 2006 n. 264
Quadro Normativa distributori
20.0 Marzo 2022 17
18
19
20
41
58
59
60
61
62
- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635
- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635
- Decreto 3 agosto 2015
- Decreto 3 agosto 2015
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
Quadro normativo
21.0 Maggio 2022 72
72

Quadro normativo
Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564

- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015
22.0 Luglio 2022 80
80
58
---
---
Gallerie stradali e ferrioviarie - Quadro normativo
D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264

D.M. 18 settembre 2002
- Decreto 16 febbraio 2007

- Decreto 9 marzo 2007
23.0 Settembre 2022 69
67
67
- Circolare 03 luglio 1967 n. 75
- Decreto 25 agosto 2022
-
 Quadro normativo scuole
24.0 Novembre 3a
3a
3b
4a
4b
4b
Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019
Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 VVF 2020
Decreto 3 febbraio 2016 VVF (tolto)
Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019
Decreto 14 maggio 2004 VVF 2019
Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367
25.0 Dicembre 2022 65 D.M. 22 novembre 2022
26.0 Gennaio 2023 9
13
17
Quadro normativo
Quadro normativo
Circolare 11 gennaio 2001 n. 559
27.0 Marzo 2023 13
--
66
--
67
--
68
- Decreto 30 giugno 2021
- Testo coordinato DM 30 giugno 2021 | VVF Marzo 2023
- Decreto 9 aprile 1994 | VVF Marzo 2023
- Decreto 14 luglio 2015 | VVF Marzo 2023
- Decreto 26 agosto 1992 | VVF Marzo 2023
- Quadro normativo scuole
Decreto 18 settembre 2002
28.0 Maggio 2023 78
78
- Decreto 17 luglio 2014
- Decreto 21 ottobre 2015
29.0 Luglio 2023 1
1
Decreto 7 luglio 2023
-
 Att. 1 Quadro normativo
30.0 Settembre 2023 80
80
- Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 VVF 08.2023
- PI Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo 08.2023
31.0 Maggio 2024 65
80
Attività pubblico spettacolo: Quadro normativo PI 05.2024
Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo PI 05.2024
32.0 Maggio 2024 72 - Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi 05.2024
33.0 Febbraio 2025 80 - Decreto 28 ottobre 2005 Dicembre 2024
- Quadro normativo Febbraio 2025
34.0 Marzo 2025 67
67
67
66
66
- Decreto 16 luglio 2014 VVF Marzo 2025
- Decreto 26 agosto 1992 VVF Marzo 2025
- Quadro normativo scuole
- D.M. 9 aprile 1994 VVF Marzo 2025
- D.M. 16 marzo 2012 Piano Adeguamento Strutture ricettive
35.0 Aprile 2025 80 Decreto 4 marzo 2025
36.0 Luglio 2025 80 Decreto 20 giugno 2025
Decreto 4 marzo 2025

- Quadro normativo

________

Decreto 3 agosto 2015 (Art. 1, 2, 2-bis)


[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 - ndr).

[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (numero aggiunto da Decreto 22 novembre 2022 - ndr); 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67 a 71, 72,  limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (periodo soppresso dal Decreto 14 Ottobre 2021 - ndr); 73; 75; 76, 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato

[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (lettera aggiunta da Decreto 22 novembre 2022 - ndr)
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad eslusione asili nido; (frase soppressa dal Decreto 06 aprile 2020 - ndr);
b-bis) 68; (lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo 2021 - ndr)
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi; (lettera aggiunta dal Decreto 10 luglio 2020 - ndr)
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020 - ndr).
f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili (lettera soppressa dal Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020).
...

[4] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate all’Art. 2.

[5] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020, ha abrogato il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986. (attività 75).

[6] Nota VVF 18.12.2020 n. 17496 Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².

[7] In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantumè prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni (scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - Vedi doc

[8] Il Decreto 4 marzo 2025 Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria (GU n.75 del 31.03.2025), in vigore dal 31.03.2025, con l'Art. 7 ha abrogato il Decreto 28 ottobre 2005.

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Collegati
DM 3 agosto 2015 e D.P.R. 151/2011 Tabella di lettura
La Tabella consultabile
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 15




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