Appunti Prevenzione Incendi | ||
Newsletter n. 253 del 26 Agosto 2025 | ||
![]() |
||
Salve Visitatore | ||
Circolare CNI n. 303/XX Sess./2025 del 2 Luglio 2025 ID 24485 | 26.08.2025 / In allegato Quesiti in materia di prevenzione incendi - risposte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in tema di attività disciplinate dal DPR n.151/2011 e da altre normative antincendio - trasmissione. 1. Attività n. 73 dell’allegato I al D.P.R. 01.08.2011 n. 151. 1) ATTIVITA’ n.73 dell’Allegato I del DPR 1/08/2011 n.151 In questo caso si dovrà presentare sia la SCIA condominiale, sia la SCIA di ciascuna singola attività soggetta al controllo VVF. Accade però che non sempre le pratiche relative, gestite da soggetti diversi e da professionisti diversi, riescono a concludere parallelamente l’iter procedurale, ed in molte realtà è frequente trovarsi in situazioni di stallo con il competente Comando VVF tra le quali, per esempio, si citano: - Annullamento della scia della singola attività interna, in caso di mancanza della scia condominiale; Le dinamiche delle singole attività, specialmente nel settore artigianale, oggi si modificano molto frequentemente, per cui all’atto della presentazione della SCIA antincendio condominiale viene allegato un elenco con determinati soggetti ed attività, ma poi al momento del sopralluogo VVF per l’attività condominiale potrebbero essere presenti altri soggetti che non corrisponderanno a quelli del suddetto elenco, cosicché – nell’ipotesi descritta - il sopralluogo VVF per la scia condominiale avrà risultanze negative. Alle condizioni sopra riportate, nella pratica, è molto difficile riuscire ad avere contemporaneamente la doppia scia antincendio, ovvero quella condominiale e quella della singola attività. Queste criticità, a parere dello scrivente Consiglio, necessitano di una soluzione, mediante un percorso che non blocchi l’avvio delle attività che si vogliono regolarizzare dal punto di vista antincendio. 1. Attività n. 73 dell’allegato I al D.P.R. 01.08.2011 n. 151 / Risposta Relativamente all’attività n. 73 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, la scrivente Direzione centrale ha fornito indicazioni già con nota DCPREV prot. n. 4756 del 09.04.2013. Inoltre, con nota Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18.04.2012, sono state altresì fornite utili indicazioni attuative per una corretta gestione delle procedure amministrative di prevenzione incendi per attività di rilevanti dimensioni o complessità, prevedendo, sotto determinate condizioni di carattere generale, anche la possibilità di presentazione di SCIA per parti di attività. Stante l’attuale quadro normativo, non si ravvisano al momento ulteriori indicazioni a valenza generale da fornire, atteso che, inoltre, la pluralità delle casistiche in concreto prospettabili raccomanda una valutazione ad hoc caso per caso. Posto quanto sopra, si rappresenta, comunque, che la problematica segnalata sarà oggetto di attenta valutazione in occasione di una prossima futura revisione del quadro regolamentare in materia di prevenzione incendi. 2) SEPARAZIONE TRA AUTORIMESSA E VANO SCALA: RTV. 6 Si osserva come per le autorimesse di tipo SA, AB, HB (quest’ultime per altezza antincendi dell’opera da costruzione di cui fa parte l’autorimessa non superiore a 24 m) è indicato che la comunicazione “verso compartimenti di altre attività in prevalenza non aperti al pubblico” necessiti del "filtro". In particolare, si chiede conferma se tale requisito possa valere per le comunicazioni delle autorimesse con l'edificio di civile abitazione delle quali sono a servizio, ovvero si richiede se con il termine "attività" si intenda anche il Condominio per civile abitazione “proprietario” dell’autorimessa stessa. Se invece si intendessero solo le "attività soggette", o comunque edifici “estranei” rispetto alla proprietà dell’autorimessa, la necessità del filtro verrebbe meno. Quesito 2: 2. Separazione tra autorimessa e vano scala: RTV. 6 / Risposta Nel confermare che anche la RTV 6, per i termini e le definizioni, rimanda al Capitolo G.1 dell’allegato 1 al D.M. 03.08.2015, in particolare al punto G.1.5 per la definizione di “attività”, si segnala, comunque, che i dubbi interpretativi in merito ai requisiti di comunicazione tra l’autorimessa e le “altre attività”, tra cui, in particolare, l’edificio di civile abitazione soprastante, troveranno giusta soluzione nell’ambito di una prossima revisione della RTV 6, che, a breve, sarà illustrata in seno al Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi. 3) CARICO D’INCENDIO ELEVATO La Tabella S.6-2 del Codice di Prevenzione Incendi prevede l’attribuzione del livello di prestazione IV in relazione alle risultanze della valutazione del rischio […] es. elevato carico d’incendio specifico qf […]. Non viene appositamente specificato un valore numerico che possa indicare quale sia la soglia oltre la quale si possa considerare la presenza di un “elevato carico di incendio specifico” e sembra corretto interpretare che tale mancanza di indicazione sia voluta, proprio per non correlare direttamente un valore numerico alla necessità di un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio, senza un più ampio ragionamento che porti ad una oggettiva ed accurata valutazione del rischio. Quesito 3: 3. Carico d’incendio elevato / Risposta Ciò posto, nel prendere atto della proposta di introdurre termini quantitativi che possano meglio guidare il progettista nelle valutazioni e nelle scelte progettuali di competenza, si garantisce sin d’ora che la stessa sarà oggetto di attenta valutazione nell’ambito dei prossimi futuri lavori di revisione del Codice di prevenzione incendi. 4) STAZIONI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO La norma UNI EN 12845 esprime un differente concetto di “continuità”, prescrivendo sostanzialmente che l’alimentazione idrica non sia soggetta a possibili condizioni di congelamento, siccità o allagamento, nonché qualsiasi altra condizione che potrebbe ridurre il flusso o l’effettiva portata oppure rendere non operativa l’alimentazione, specificando altresì che l’alimentazione idrica dovrebbe essere preferibilmente sotto il controllo dell’utente chiedendo in caso contrario che l’organizzazione che ne possiede il controllo garantisca affidabilità e diritto di utilizzo. Seguendo le indicazioni della UNI 10779 alcuni Comandi VVF chiedono al professionista È spesso difficile ottenere dagli Enti erogatori dichiarazioni in merito alle discontinuità del servizio degli anni precedenti. Ne deriva l’impossibilità da parte del professionista di poter rendere proprio l’onere di tale asseverazione e la relativa assunzione di una responsabilità che non gli compete. A parere del CNI, si tratta di un’interpretazione non corretta e sostanzialmente distorta della norma UNI 10779, che non chiede alcuna asseverazione o dichiarazione al professionista antincendio, ma solo di acquisire (presso l’Ente erogatore del servizio acquedottistico o elettrico) la “attestabilità mediante dati statistici relativi agli anni precedenti” della continuità del servizio. Quesito 4: 4. Stazione di pompaggio antincendio / Risposta Ciò premesso, si rappresenta anche che il paragrafo S.6.8.2 del Codice di prevenzione incendi, nel riprendere concetti già contenuti anche nel D.M. 20 dicembre 2012, testualmente prevede che “ai fini della determinazione della continuità dell’alimentazione idrica dell’impianto da acquedotto, la disponibilità può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti come specificato dalla norma UNI 10779 o criterio equivalente. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli enti erogatori o da professionista antincendio”. 5) CADENZA QUINQUENNALE DEI RINNOVI DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO Sull’attestazione tardiva di rinnovo periodico si è espressa la nota DCPREV n.5555 del 18/04/2012. La recente circolare VVF del 1/02/2024 (prot. n. 1640), oltre a chiarire il profilo sanzionatorio, precisa che: “Relativamente alla presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico (…) la validità dell’attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza (…) della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.” Anche la nota del Comando VVF di Genova (prot. 6409 del 10/03/2023) precisa che: “A seguito di rinnovo tardivo, il nuovo periodo di validità della conformità antincendio decorre comunque dalla precedente scadenza.” Quanto sopra fa intuire che l’eventuale tardività nella presentazione del rinnovo non dovrebbe spostare la cadenza quinquennale fissa dell’ARPCA, che va comunque sempre presentata. La frequente prassi di presentazione delle ‘SCIA parziali’ (intese come SCIA in cui si dichiara solo una parte delle attività soggette, per autorizzare delle varianti limitate a porzioni di azienda) sta creando ulteriori dubbi e differenze interpretative. Allo scopo di poter trasmettere ai titolari di attività soggette al controllo da parte dei VVF precise informazioni sulle date di scadenza ed una procedura univoca in caso di rinnovo tardivo, si formulano i seguenti, ulteriori quesiti. Quesiti 5: 5. Cadenza quinquennale dei rinnovi di conformità antincendio / Risposta Con la Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18.04.2012, poi ripresa dalla DC.PREV. prot. n.1640 del 1.02.2024, questa Direzione centrale ha fornito alle strutture del C.N.VV.F. Nel rimandare ai contenuti delle sopracitate circolari e nel confermare le indicazioni dell’art. 5 comma 2 del D.M. 7 agosto 2012, si rappresenta che in occasione di una prossima futura revisione del quadro normativo di riferimento, che, come di consueto vedrà il coinvolgimento anche di rappresentati di codesto Consiglio nazionale, si potrà individuare una nuova e più funzionale formulazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che possa essere di più semplice comprensione ed attuazione anche nei casi di attività complesse o in repentino mutamento.
Collegati ![]() |
||
![]() |
||
sono siti di: Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”. L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024 |
||
![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
||
Certifico Srl 2000-2025 | VAT IT02442650541 |