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Circolare CNI n. 303 XX Sess. 2025 del 2 Luglio 2025 / Quesiti Prevenzione Incendi

Circolare CNI n. 303 XX Sess. 2025 del 2 Luglio 2025 / Quesiti Prevenzione Incendi
 
Appunti Prevenzione Incendi
  Newsletter n. 253 del 26 Agosto 2025  
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Circolare CNI n. 303 XX Sess. 2025 del 2 Luglio 2025 / Quesiti Prevenzione Incendi

Circolare CNI n. 303/XX Sess./2025 del 2 Luglio 2025 
Quesiti Prevenzione Incendi

ID 24485 | 26.08.2025 / In allegato

Quesiti in materia di prevenzione incendi - risposte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in tema di attività disciplinate dal DPR n.151/2011 e da altre normative antincendio - trasmissione.

1. Attività n. 73 dell’allegato I al D.P.R. 01.08.2011 n. 151.
2. Separazione tra autorimessa e vano scala: RTV. 6. 
3. Carico d’incendio elevato. 
4. Stazione di pompaggio antincendio
5. Cadenza quinquennale dei rinnovi di conformità antincendio

1) ATTIVITA’ n.73 dell’Allegato I del DPR 1/08/2011 n.151
Il quesito è inerente alla natura amministrativa dell'Attività n.73 dell’Allegato I del DPR 151: “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità”.


Premessa
L’Attività n.73 di cui all’allegato I del DPR n.151/2011 trova come campo di applicazione tipicamente il "condominio" all'interno del quale vi possono essere anche attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, che devono effettuare la relativa SCIA. 

In questo caso si dovrà presentare sia la SCIA condominiale, sia la SCIA di ciascuna singola attività soggetta al controllo VVF.

Accade però che non sempre le pratiche relative, gestite da soggetti diversi e da professionisti diversi, riescono a concludere parallelamente l’iter procedurale, ed in molte realtà è frequente trovarsi in situazioni di stallo con il competente Comando VVF tra le quali, per esempio, si citano:

- Annullamento della scia della singola attività interna, in caso di mancanza della scia condominiale;
- Annullamento della SCIA condominiale, in caso di mancanza della scia di tutte le singole attività;
- Impossibilità di eseguire il rinnovo periodico antincendio di una singola attività,
- anche se attivo da tanti anni - in caso di mancanza della nuova scia condominiale;
- Annullamento dell’agibilità in Comune di tutte le singole unità immobiliari di un intero nuovo complesso edilizio, nel caso di mancato perfezionamento di scia condominiale per i motivi di cui sopra (con conseguenze assai pesanti e pregiudizievoli per i proprietari, spesso vincolati con leasing di istituti bancari).

Le dinamiche delle singole attività, specialmente nel settore artigianale, oggi si modificano molto frequentemente, per cui all’atto della presentazione della SCIA antincendio condominiale viene allegato un elenco con determinati soggetti ed attività, ma poi al momento del sopralluogo VVF per l’attività condominiale potrebbero essere presenti altri soggetti che non corrisponderanno a quelli del suddetto elenco, cosicché – nell’ipotesi descritta - il sopralluogo VVF per la scia condominiale avrà risultanze negative.

Alle condizioni sopra riportate, nella pratica, è molto difficile riuscire ad avere contemporaneamente la doppia scia antincendio, ovvero quella condominiale e quella della singola attività.

Queste criticità, a parere dello scrivente Consiglio, necessitano di una soluzione, mediante un percorso che non blocchi l’avvio delle attività che si vogliono regolarizzare dal punto di vista antincendio.

Quesito 1:
Fermo restando che nei complessi edilizi di superficie superiore a 5.000 m2 rimane comunque l’obbligo di avere la SCIA antincendio condominiale, oltre ad avere l’eventuale SCIA antincendio per le singole unità soggette al controllo VVF, si chiede di individuare una soluzione per consentire di regolarizzare l’avvio delle singole attività, in attesa della costituzione del condominio.
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1. Attività n. 73 dell’allegato I al D.P.R. 01.08.2011 n. 151 / Risposta

Relativamente all’attività n. 73 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, la scrivente Direzione centrale ha fornito indicazioni già con nota DCPREV prot. n. 4756 del 09.04.2013.

Inoltre, con nota Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18.04.2012, sono state altresì fornite utili indicazioni attuative per una corretta gestione delle procedure amministrative di prevenzione incendi per attività di rilevanti dimensioni o complessità, prevedendo, sotto determinate condizioni di carattere generale, anche la possibilità di presentazione di SCIA per parti di attività.

Stante l’attuale quadro normativo, non si ravvisano al momento ulteriori indicazioni a valenza generale da fornire, atteso che, inoltre, la pluralità delle casistiche in concreto prospettabili raccomanda una valutazione ad hoc caso per caso.

Posto quanto sopra, si rappresenta, comunque, che la problematica segnalata sarà oggetto di attenta valutazione in occasione di una prossima futura revisione del quadro regolamentare in materia di prevenzione incendi.
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2) SEPARAZIONE TRA AUTORIMESSA E VANO SCALA: RTV. 6
Al paragrafo V.6.5.3, “compartimentazione”, vengono specificate in Tabella V.6-2 le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti.

Si osserva come per le autorimesse di tipo SA, AB, HB (quest’ultime per altezza antincendi dell’opera da costruzione di cui fa parte l’autorimessa non superiore a 24 m) è indicato che la comunicazione “verso compartimenti di altre attività in prevalenza non aperti al pubblico” necessiti del "filtro".

In particolare, si chiede conferma se tale requisito possa valere per le comunicazioni delle autorimesse con l'edificio di civile abitazione delle quali sono a servizio, ovvero si richiede se con il termine "attività" si intenda anche il Condominio per civile abitazione “proprietario” dell’autorimessa stessa. Se invece si intendessero solo le "attività soggette", o comunque edifici “estranei” rispetto alla proprietà dell’autorimessa, la necessità del filtro verrebbe meno.

Quesito 2:
Si chiede conferma che per “attività” si intenda sia “attività soggetta”, che “attività non soggetta”, con eventuale modifica della definizione G.1.5.1.
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2. Separazione tra autorimessa e vano scala: RTV. 6 / Risposta

Nel confermare che anche la RTV 6, per i termini e le definizioni, rimanda al Capitolo G.1 dell’allegato 1 al D.M. 03.08.2015, in particolare al punto G.1.5 per la definizione di “attività”, si segnala, comunque, che i dubbi interpretativi in merito ai requisiti di comunicazione tra l’autorimessa e le “altre attività”, tra cui, in particolare, l’edificio di civile abitazione soprastante, troveranno giusta soluzione nell’ambito di una prossima revisione della RTV 6, che, a breve, sarà illustrata in seno al Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.
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3) CARICO D’INCENDIO ELEVATO
Pervengono segnalazioni che alcuni Comandi avrebbero deciso di considerare qf=1500 MJ/m2 come limite oltre il quale classificare il compartimento in livello di prestazione IV del capitolo S.6 del Codice di Prestazione Incendi, con necessità di installazione dell'impianto di spegnimento automatico.

La Tabella S.6-2 del Codice di Prevenzione Incendi prevede l’attribuzione del livello di prestazione IV in relazione alle risultanze della valutazione del rischio […] es. elevato carico d’incendio specifico qf […].

Non viene appositamente specificato un valore numerico che possa indicare quale sia la soglia oltre la quale si possa considerare la presenza di un “elevato carico di incendio specifico” e sembra corretto interpretare che tale mancanza di indicazione sia voluta, proprio per non correlare direttamente un valore numerico alla necessità di un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio, senza un più ampio ragionamento che porti ad una oggettiva ed accurata valutazione del rischio.

Quesito 3:
Si chiede un chiarimento in merito all’opportunità o meno di individuare una soglia di carico d’incendio qf come indicativa per il ricorso all’impianto di spegnimento automatico, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione.
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3. Carico d’incendio elevato / Risposta
Relativamente alla dicitura “elevato carico d’incendio specifico”, si concorda con le valutazioni di codesto Consiglio nazionale atteso che, già in passato, questa Direzione centrale ha avuto modo di osservare come l’intento del normatore fosse quello di meglio evidenziare che la necessità di adottare il livello di prestazione IV della misura S6 deriva principalmente dalla specifica valutazione del rischio per ogni singolo caso in studio sulla base di una pluralità di fattori e non esclusivamente in funzione di un valore prefissato del carico d’incendio.

Ciò posto, nel prendere atto della proposta di introdurre termini quantitativi che possano meglio guidare il progettista nelle valutazioni e nelle scelte progettuali di competenza, si garantisce sin d’ora che la stessa sarà oggetto di attenta valutazione nell’ambito dei prossimi futuri lavori di revisione del Codice di prevenzione incendi.
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4) STAZIONI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO
Al punto A.1.4 della norma UNI 10779 viene richiesta l’assicurazione della continuità dei servizi forniti dagli Enti erogatori, sia idrici che elettrici.

La norma UNI EN 12845 esprime un differente concetto di “continuità”, prescrivendo sostanzialmente che l’alimentazione idrica non sia soggetta a possibili condizioni di congelamento, siccità o allagamento, nonché qualsiasi altra condizione che potrebbe ridurre il flusso o l’effettiva portata oppure rendere non operativa l’alimentazione, specificando altresì che l’alimentazione idrica dovrebbe essere preferibilmente sotto il controllo dell’utente chiedendo in caso contrario che l’organizzazione che ne possiede il controllo garantisca affidabilità e diritto di utilizzo.

Seguendo le indicazioni della UNI 10779 alcuni Comandi VVF chiedono al professionista 
antincendio di asseverare la continuità dei servizi forniti dagli enti Erogatori del servizio idrico ed elettrico, indipendentemente dalla presenza di vasche di accumulo oppure dalla presenza aggiuntiva di pompe ad alimentazione differente da quella elettrica.

È spesso difficile ottenere dagli Enti erogatori dichiarazioni in merito alle discontinuità del servizio degli anni precedenti. Ne deriva l’impossibilità da parte del professionista di poter rendere proprio l’onere di tale asseverazione e la relativa assunzione di una responsabilità che non gli compete.

A parere del CNI, si tratta di un’interpretazione non corretta e sostanzialmente distorta della norma UNI 10779, che non chiede alcuna asseverazione o dichiarazione al professionista antincendio, ma solo di acquisire (presso l’Ente erogatore del servizio acquedottistico o elettrico) la “attestabilità mediante dati statistici relativi agli anni precedenti” della continuità del servizio.

Quesito 4:
Si chiede un parere in merito alla prospettata interpretazione normativa, nella direzione di confermare che i Comandi VVF non potranno pretendere da progettisti ed asseveratori alcuna attestazione/dichiarazione sulla continuità di un servizio reso da terzi, salvo riportare in progetto i dati di affidabilità del servizio pubblicati dagli Enti gestori
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4. Stazione di pompaggio antincendio / Risposta
Preliminarmente, si osserva che affinché una rete di idranti possa considerarsi progettata, installata ed esercita a regola d’arte, secondo la norma UNI 10779, l’alimentazione idrica deve rispettare le previsioni dell’appendice A alla stessa norma tecnica che, al punto A.1.4, ne definisce la continuità per gli acquedotti.

Ciò premesso, si rappresenta anche che il paragrafo S.6.8.2 del Codice di prevenzione incendi, nel riprendere concetti già contenuti anche nel D.M. 20 dicembre 2012, testualmente prevede che “ai fini della determinazione della continuità dell’alimentazione idrica dell’impianto da acquedotto, la disponibilità può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti come specificato dalla norma UNI 10779 o criterio equivalente. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli enti erogatori o da professionista antincendio”.
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5) CADENZA QUINQUENNALE DEI RINNOVI DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO
Come noto, la procedura di attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio (ARPCA) è regolata dall’art.5 del Decreto Ministero dell’Interno 7/08/2012, che al comma 2 afferma: “La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione”.

Sull’attestazione tardiva di rinnovo periodico si è espressa la nota DCPREV n.5555 del 18/04/2012.

La recente circolare VVF del 1/02/2024 (prot. n. 1640), oltre a chiarire il profilo sanzionatorio, precisa che: “Relativamente alla presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico (…) la validità dell’attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza (…) della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.”

Anche la nota del Comando VVF di Genova (prot. 6409 del 10/03/2023) precisa che: “A seguito di rinnovo tardivo, il nuovo periodo di validità della conformità antincendio decorre comunque dalla precedente scadenza.”

Quanto sopra fa intuire che l’eventuale tardività nella presentazione del rinnovo non dovrebbe spostare la cadenza quinquennale fissa dell’ARPCA, che va comunque sempre presentata.

La frequente prassi di presentazione delle ‘SCIA parziali’ (intese come SCIA in cui si dichiara solo una parte delle attività soggette, per autorizzare delle varianti limitate a porzioni di azienda) sta creando ulteriori dubbi e differenze interpretative.

Allo scopo di poter trasmettere ai titolari di attività soggette al controllo da parte dei VVF precise informazioni sulle date di scadenza ed una procedura univoca in caso di rinnovo tardivo, si formulano i seguenti, ulteriori quesiti.

Quesiti 5:
a) Si chiede conferma che le ARPCA hanno cadenza quinquennale fissa, a partire dalla prima SCIA/CPI e che tale cadenza non può essere modificata né da una ARPCA tardiva, né da una SCIA parziale.
b) Si chiede conferma che una SCIA (parziale o contenente tutte le attività soggette) non sostituisce mai l’ARPCA; si evidenzia la notevole differenza delle declaratorie delle due asseverazioni, ovvero:
c) In quali casi una SCIA possa sostituire una ARPCA, determinando una nuova data da cui far decorrere il nuovo quinquennio agli effetti del rinnovo.
d) Quale sia il ritardo massimo accettabile (rispetto alla scadenza naturale) per la presentazione di un’ARPCA tardiva, presumendo la continuità di esercizio della ditta titolare della SCIA.
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5. Cadenza quinquennale dei rinnovi di conformità antincendio / Risposta

Con la Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18.04.2012, poi ripresa dalla DC.PREV. prot. n.1640 del 1.02.2024, questa Direzione centrale ha fornito alle strutture del C.N.VV.F.
indicazioni, sia sotto il profilo amministrativo che penale, circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R 151/2011.

Nel rimandare ai contenuti delle sopracitate circolari e nel confermare le indicazioni dell’art. 5 comma 2 del D.M. 7 agosto 2012, si rappresenta che in occasione di una prossima futura revisione del quadro normativo di riferimento, che, come di consueto vedrà il coinvolgimento anche di rappresentati di codesto Consiglio nazionale, si potrà individuare una nuova e più funzionale formulazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che possa essere di più semplice comprensione ed attuazione anche nei casi di attività complesse o in repentino mutamento.
...
In allegato


Info / download


 

Collegati
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151



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