Appunti Costruzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Newsletter n. 112 del 01 Agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Superficie minima abitazioni | Normativa e requisiti / Rev. 1.0 2025 ID 13271 | 31.07.2025 / Documento completo allegato Il riferimento normativo per l'individuazione della superficie minima dì una abitazione ed i suoi requisiti è il D.M. 5 luglio 1975, si evidenzia, in merito, la Sentenza TAR Piemonte n. 2597 del 21 luglio 2005. Esempi su regolamenti edilizi comunali MI / PG. Decreto "Salva casa" Il Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica", cd “Salva casa” come convertito con Legge 24 luglio 2024, n. 105, entrato in vigore il 28 luglio 2024, ha previsto l’integrazione del D.P.R. 380/2001 (art. 24), riguardante la segnalazione certificata di agibilità degli edifici. In particolare, sono stati inseriti i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater in materia di: - requisiti di altezza minima Tali commi prevedono una deroga, in presenza di determinate condizioni, ai limiti di altezza e superficie minima per i locali abitabili previsti dal D.M. 5 luglio 1975 (art. 1 e 3). Sentenza TAR Piemonte n. 2597 del 21 luglio 2005 Edilizia e immobili - Requisiti igienico-sanitari D.M. 5 luglio 1975 - Superficie minima per abitante - Non muta in base a modificate esigenze abitative. L’adeguatezza o meno di un alloggio alla salute dell’uomo costituisce un dato oggettivo, insuscettibile di variazioni nel tempo a seconda del numero di occupanti, per cui le sopravvenute esigenze abitative non valgono a rendere inadeguato (e quindi ampliabile a norma del piano regolatore) un fabbricato che, prima dell'aumento del numero degli occupanti, era conforme alle prescrizioni del D.M. 5 luglio 1975. In particolare, la disposizione secondo cui ogni occupante ha diritto a disporre di una determinata metratura minima, lungi dal determinare di per sé l'inadeguatezza oggettiva dell'alloggio impedisce che in esso possa risiedere un numero di persone superiore a quello soddisfatto dalla metratura disponibile. In particolare, la disposizione secondo cui ogni occupante ha diritto a disporre di una determinata metratura minima, lungi dal determinare di per sé l’inadeguatezza oggettiva dell’alloggio impedisce che in esso possa risiedere un numero di persone superiore a quello soddisfatto dalla metratura disponibile. D.M. 5 luglio 1975 Art. 4 Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 180C e i 200C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Deroghe e precisazioni (in particolare su n. stanze e servizi minimi alloggi anche monostanza (monolocali -ndr) al D.M. 5 luglio 1975 sono in generale previste nei Regolamenti edilizi comunali specifici. Vedasi a seguire 2 Esempi. (L’autonomia riconosciuta ai Comuni in materia di regolamento edilizio causa differenze sostanziali per le superfici minime dei locali stabilite dalla normativa nazionale). Es. 1. Regolamento edilizio comunale MI (estratto) - Agg. 2014 Regolamento edilizio comunale MI (estratto) - Agg. 2014 Art.96 CONFORMAZIONE E SUPERFICIE DEGLI ALLOGGI E DELLE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo 98 (Cucine, spazi di cottura, locali bagno e servizi igienici), comma 2, gli alloggi possono avere pianta definita o pianta libera, cioè senza delimitazioni fisse. 2. L'alloggio non può avere una superficie utile inferiore a 28 mq. 3. Nel caso di alloggi destinati fin dalla realizzazione a soggetti con disabilità motorie, la superficie utile non potrà essere inferiore a 45 mq. e dovrà essere accessibile come da normativa di settore. In tal caso la realizzazione di 17 metri quadri aggiuntivi (fino alla concorrenza dei 75 mq. complessivi di superficie utile) non è soggetta a contributo di costruzione. Questa esenzione deve essere sottoposta a trascrizione sui registri pubblici; nel caso in cui l’alloggio sia venduto o comunque dato in uso a nucleo familiare senza componenti con disabilità motoria, la somma non versata, per effetto del presente Articolo, dovrà essere corrisposta all’Amministrazione Comunale. 4. Le unità immobiliari destinate ed usi diversi dal residenziale non possono avere una superficie utile inferiore a 20 mq fatto salvo il rispetto di tutte le specifiche relative del regolamento di igiene e le normative di settore. Art.97 SUPERFICIE MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI La superficie minima utile dei locali di abitazione non deve risultare inferiore ai seguenti valori: - camere ad un posto letto: 8,00 mq; Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura e di uno o più locali bagno che ospitino la dotazione minima di apparecchi sanitari nel rispetto di quanto indicato al comma precedente. Negli immobili aventi destinazione diversa dalla residenza, quando non regolamentati da specifiche norme al riguardo, la superficie dei servizi igienici non deve essere inferiore a 2,00 mq e comunque adatta ad ospitare la dotazione minima di apparecchi sanitari necessari (lavabo, water, eventuale doccia). Es. 2. Regolamento edilizio comunale PG (estratto) - Agg. Ott. 2024 Regolamento edilizio comunale PG (estratto) - Agg. 2024 Art 107. Superficie di un locale o di un alloggio: definizione segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025 Matrice revisioni
Decreto "Salva casa": deroghe superfici ed altezze locali / Note ![]() |
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