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Newsletter n. 109 del 31 Luglio 2025 | ||
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Decreto Requisiti Minimi 2025 / Intesa CU 30.07.2025 ID 24364 | 31.07.2025 / In allegato Bozza Decreto La Conferenza Unificata nella seduta del 30 luglio 2025, ha raggiunto l’intesa sul decreto che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Il decreto fissa i nuovi requisiti da rispettare in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici esistenti. Il decreto ha l’obiettivo di attuare il D.Lgs. 48/2020, recependo la Direttiva EPBD III (Direttiva 844/2018/UE) e di chiarire e semplificare aspetti del decreto precedente, considerati complessi e di difficile applicazione. Le novità che verranno introdotte con la revisione del DM 26 Giugno 2015 interessano le tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici, il nuovo edificio di riferimento per il calcolo dell’APE e le verifiche dell’involucro. Le novità che verranno introdotte con la revisione del provvedimento normativo interessano le tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici, il nuovo edificio di riferimento per il calcolo dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) e le verifiche dell’involucro. Schema DM requisiti minimi 2025 - Bozza del 30 Luglio 2025 [...] Articolo 1 (Modifiche all’articolo 1 “Ambito di intervento e finalità” del D.M. 26 giugno 2015) 1. All’articolo 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, al comma 1, dopo le parole: “ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili,”, sono inserite le seguenti: “l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici,”. Articolo 2 (Modifiche all’articolo 2 “Definizioni” del D.M. 26 giugno 2015) 1. All’articolo 2, comma 2, del D.M. 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 3 (Modifiche all’articolo 3 “Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici” del D.M. 26 giugno 2015) 1. All’articolo 3 del D.M. 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 4 (Modifiche all’articolo 4 “Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici” del D.M. 26 giugno 2015) 1. All’articolo 4 del D.M. 26 giugno 2015 il comma 2 è soppresso. Articolo 5 (Modifiche all’articolo 5 “Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti” del D.M. 26 giugno 2015) 1. All’articolo 5 del D.M. 26 giugno 2015 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici sono fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 nonché dalle successive disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quinquies del decreto legislativo 192/2005.”. Articolo 6 (Modifiche all’articolo 6 “Funzioni delle Regioni e delle Province autonome” del D.M. 26 giugno 2015) 1. All’articolo 6 del D.M. 26 giugno 2015 al comma 2, le parole: “, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono sostituite dalle seguenti: “e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”. Articolo 7 (Modifiche all’articolo 7 “Strumenti di calcolo” del D.M. 26 giugno 2015) 1. All’articolo 7 del D.M. 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 8 (Modifiche all’Allegato 1 (Articoli 3 e 4) - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, del D.M. 26 giugno 2015) 1. L’Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 recante “Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici” è sostituito integralmente dall’Allegato 1 di cui al presente decreto. Articolo 9 (Modifiche all’Allegato 2 (Articolo 3) - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, del D.M. 26 giugno 2015) 1. L’Allegato 2 del D.M. 26 giugno 2015 recante “Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici” è sostituito integralmente dall’Allegato 2 di cui al presente decreto. Articolo 10 (Modifiche all’Allegato A (Articolo 2) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) 1. Al decreto legislativo 192/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’Allegato A, il punto 32 è sostituito dal seguente: “32. ponte termico: zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211”. Articolo 11 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO 1 (Articoli 3 e 4) CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI SOMMARIO 1. QUADRO COMUNE GENERALE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER LA LORO CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DESTINAZIONE D’USO 2. PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 3. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO. 4. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO 5. REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 6. REQUISITI E PRESCRIZIONI PER L’INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI PER I SOLI EDIFICI DOTATI DI POSTI AUTO 7. QUADRO DI SINTESI ALLEGATO 2 (Articolo 3) NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI [...] Collegati ![]() |
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