D.M. 16 febbraio 1982

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D M  16 febbraio 1982

D.M. 16 febbraio 1982

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

(GU n. 98 del 9 aprile 1982)

Emanato ai sensi dell'Art. 4. della Legge 26 luglio 1965 n. 966

Art. 4
I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la perio­dicità delle visite, sono determinati con decreto del ministro per l'interno, di concerto con il ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tec­niche di sicurezza degli impianti.
Indipendentemente dalla periodicità stabilita con H provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando ci sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mu­tare le condizioni di sicurezza precedentemente accer­tate.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ba validità pari alla periodicità delle visite.
...



Modificato da: Decreto 27 marzo 1985

Abrogato da: Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982

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