Circolare MIMS n. 48 del 1° settembre 2022

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Circolare MIMS n  48 del 1  settembre 2022

Circolare MIMS n. 48 del 1° settembre 2022

Corsi di addestramento base ed avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, di prodotti chimici o prodotti petroliferi.

Questo Comando generale, nell’esercizio delle proprie funzioni relative all’addestramento del personale navigante - di cui al D.P.C.M. n. 190/2020 come modificato dal D.P.C.M. n. 115/2021 - ha istituto, con decreti in data 1° aprile 2016, i Corsi di addestramento base ed avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

In tale contesto, la Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori ha presentato un quesito relativo all’addestramento del personale navigante che presta servizio su un rimorchiatore con propulsione LNG - conforme all’IGF Code - ma che esercisce come “spintore” di una “barge” che trasporta, prevalentemente per attività di bunkeraggio, gas naturale liquefatto. In particolare, il quesito tende a comprendere quale sia la certificazione di cui debba essere in possesso l’equipaggio del rimorchiatore che andrà ad operare sulla “barge” quando in esercizio.

Premesso quanto sopra e fermo restando la necessaria certificazione statutaria di cui devono essere in possesso le due unità - trattata separatamente - per quanto attiene invece allo specifico quesito, un analogo scenario normativo - che può costituire la base per orientare la risposta all’interrogativo in premessa - è quello disciplinato dalla Regola 24, lettera b) del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare ove si legge: Quando una nave che spinge ed una nave che viene spinta in avanti sono rigidamente connesse in una unità composta, devono essere considerate come una unica nave a propulsione meccanica e devono mostrare i fanali prescritti dalla Regola 23.

Nel caso in esame, quindi, il rimorchiatore connesso alla “barge” deve essere considerato come unità composta e ciò ancor più nella considerazione che il rimorchiatore fornisce, tra l’altro, servizi essenziali per le operazioni commerciali; l’equipaggio del rimorchiatore, quindi, per eseguire le operazioni di caricazione e discarica di LNG dalla “barge”, deve essere in possesso della certificazione di cui ai decreti citati in premessa e specificatamente Corsi di addestramento base ed avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

Qualora, invece, la barge trasporti prodotti chimici o prodotti petroliferi, l’equipaggio del rimorchiatore, deve essere in possesso della certificazione prevista dai Corsi di addestramento di base ed avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici o prodotti petroliferi.

In tale contesto va evidenziata la “specialità” della fattispecie rappresentata. In particolare, la circostanza che tale tipologia di rimorchiatori è equipaggiata con propulsione cicloidale che - costituita da un impianto in cui propulsione e controllo di direzione sono racchiuse in un’unica unità - richiede una specifica e non comune esperienza dei Comandanti e Primi Ufficiali di Coperta, così come per Direttori e Primi Ufficiali di macchina diversa da quella maturata dal personale navigante sulle navi tradizionali (propulsione e timone).

A tal riguardo, valutata l’attuale normativa e quanto già posto in essere per i decreti IGF si ritiene - per quanto attiene ai corsi avanzati per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, di prodotti chimici e di prodotti petroliferi - che il requisito di cui:

- all’articolo 2, comma 1., lettera b) possa essere considerato soddisfatto mediante la sorveglianza durante la fase di costruzione ed allestimento dell’unità “composta”, commissioning degli impianti e relative attività operative effettuate in cantiere. In questo caso sarà cura del Proprietario/Armatore/Società di gestione fornire evidenza documentale di avvenuta familiarizzazione del personale con gli impianti e le operazioni connesse attraverso il costruttore dell’impianto (maker) e del cantiere. Nella fase di esercizio, il requisito si ritiene soddisfatto, qualora l’unità “composta” abbia una stazza superiore a 3000 GT e vengano rispettati i criteri previsti all’articolo 2, comma 1., lettera b) dei relativi decreti. Al fine di dimostrare che l’imbarco dell’equipaggio è avvenuto sull’unità composta, il proprietario/armatore/Società di gestione dovrà fornirne evidenza mediante estratto del giornale nautico - parte II.

- all’articolo 5, comma 2., possa essere considerato soddisfatto - ai fini del rinnovo - attraverso l’imbarco di almeno 3 (tre) mesi sulla nave “composta” che abbia una stazza superiore a 3000 GT e vengano rispettati i criteri previsti all’articolo 5, comma 2. dei relativi decreti. Al fine di dimostrare che l’imbarco dell’equipaggio è avvenuto sull’unità composta, il proprietario/armatore/Società di gestione dovrà fornirne evidenza mediante estratto del giornale nautico - parte II.

Quanto sopra, fermo restando la frequenza di eventuali, ulteriori corsi preordinati all’imbarco sul rimorchiatore (1) indipendentemente se lo stesso operi quale unità singola o composta.

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(1) A titolo di esempio, se il rimorchiatore:
- è propulso con GNL o altro combustibile con basso punto di infiammabilità, l’equipaggio dovrà conseguire anche i corsi di cui al decreto 16 novembre 2017;
- opera in acque polari, l’equipaggio dovrà conseguire anche i corsi di cui al decreto 5 giugno 2018.

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