Circolare MLPS n. 41 del 9 dicembre 2010

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Circolare MLPS n. 41 del 9 dicembre 2010

Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, art. 33 Legge n. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro) - Istruzioni operative al personale ispettivo.

Facendo seguito alle previsioni dell'art. 33, Legge n. 183/2010 con la presente Circolare il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative per l'attività ispettiva.

Il personale ispettivo, previo adempimento dell'obbligo di identificarsi, accede ai luoghi di lavoro in base alla previsioni di legge.

Il verbale di primo accesso ispettivo dovrà indicare tassativamente: l'identificazione dei lavoratori impegnati nel lavoro, la descrizione delle attività lavorative svolte e delle modalità del loro impiego, la rappresentazione delle attività compiute dagli ispettori, l'annotazione di eventuali dichiarazioni del trasgressore o di chi lo assiste, ogni richiesta, anche documentale, utile a proseguire l'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti.

Il verbale di primo accesso dovrà essere redatto obbligatoriamente prima della conclusione dell'accesso ispettivo ed essere consegnato ad datore di lavoro od ad altro soggetto presente all'ispezione. Nel caso di rifiuto da parte del datore di lavoro a sottoscrivere e ritirare il verbale l'ispettore dovrà annotare tale rifiuto ed inoltrare il verbale per posta. Solo in caso di assenza dei soggetti indicati la consegna potrà essere omessa, dandone atto nel verbale. In caso di ispezione che richieda più accessi, l'ispettore rilascerà tanti verbali interlocutori contenenti l'indicazione della documentazione eventualmente esaminata, la richiesta di documenti od informazioni effettuata con l'espresso avvertimento che gli accertamenti sono ancora in corso.

I destinatari del provvedimento di diffida obbligatoria sono il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, pertanto, nel caso di più responsabili ciascuno sarà obbligato al pagamento delle rispettive sanzioni. La regolarizzazione delle inosservanze, materialmente sanabili, dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di notificazione del verbale unico. Nel caso si adempia al pagamento della sanzione entro 15 gg. dalla scadenza del termine fissato dalla diffida la sanzione sarà ridotta ad un importo minimo ovvero ad un quarto. Il termine complessivo dei 45 gg. dalla notifica del verbale unico è perentorio.

L'adozione della diffida interrompe i termini per la contestazione mediante notificazione degli illeciti amministrativi, pertanto, in caso di: mancata ottemperanza alla diffida, di illeciti insanabili, di mancato pagamento della sanzione minima o di mancata prova dell'avvenuto pagamento il verbale varrà quale notificazione dell'illecito amministrativo. l'estinzione del provvedimento sanzionatorio è subordinato non solo al pagamento della sanzione minima ma all'effettiva ottemperanza di quanto previsto nella diffida.
La titolarità del potere di diffida obbligatoria spetta agli ispettori del lavoro e degli Istituti previdenziali nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il verbale di accertamento e notificazione dovrà essere un "verbale unico" e dovrà contenere la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati, la c.d. motivazione del provvedimento con l'indicazione delle fonti di prova degli illeciti, la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili, la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e l'indicazione degli strumenti difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

Il personale ispettivo sarà tenuto ad utilizzare esclusivamente la modulistica allegata alla presente Circolare anche per gli accertamenti in corso alla data del 24/11/2010 non ancora conclusi
Resta inteso che contestualmente al verbale di primo accesso potrà essere emanato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

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