Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28568

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Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28568 - Manovra impropria di un dipendente e schiacciamento di un lavoratore di una ditta terza. DUVRI generico e responsabilità del datore di lavoro appaltante

M.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio, ne ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'articolo 590 cod.pen., aggravato dalla violazione della disciplina antinfortunistica, contestatogli in relazione a infortunio sul lavoro subito da D.D., avvenuto all'interno dell'azienda di cui l'imputato era legale rappresentante.

Si addebitava all'imputato di non avere adottato efficaci misure organizzative atte ad evitare la presenza di persone nell'area di attrezzature mobili ovvero a tutelarne l'integrità e ciò aveva determinato la verificazione dell'infortunio a seguito di una manovra impropria eseguita da proprio dipendente - separatamente giudicato- il quale, nell'azionare una macchina senza previa verifica dell'effettiva presenza della persona offesa - che operava per conto di altra azienda - determinava lo schiacciamento del D.D. contro la sponda del suo camion, da cui conseguivano le lesioni descritte in atti.

Per quanto interessa, in sede di merito, corrispondendo anche alle doglianze avanzate con l'atto di appello, si apprezzava il contenuto del documento di valutazione dei rischi, concludendosi nel senso che tale documento presentava un contenuto generico e parziale e analogo giudizio veniva motivatamente formulato anche con riguardo alle disposizioni adottate per evitare i rischi di interferenza con le attività svolte dalle ditte appaltatrici che operavano nell'azienda, quale quella da cui dipendeva l'operaio infortunato.

Veniva poi escluso che la condotta del lavoratore dipendente dall'imputato, pur colposa, potesse assurgere a unica causa eccezionale cui ricondurre l'infortunio.

Con il ricorso si ripropongono gli argomenti già disattesi in appello.

Con il primo motivo si deduce che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, il rischio di schiacciamento e intrappolamento, era oggetto di puntuale disamina nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, ossia quelli relativi alle attività terziarizzate. In tale documento, sotto forma di allegato a ciascun contratto di appalto, ivi compreso quello intercorso con la ditta per conto della quale lavorava l'operaio infortunato, erano comunicati all'appaltatore rischi presenti nei reparti di produzione, tra cui quello conseguente ad intrappolamento, e si imponeva a ciascuno di coordinarsi con il responsabile del reparto e del settore interessato.

Con il secondo motivo si ripropone la tesi della interruzione del nesso causale, volendo ricondurre l'evento alla improvvida ed eccezionale condotta del proprio dipendente.

 

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