Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 32326 | 02 Settembre 2022

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 3 del 02 settembre 2022 n. 32326

Incidente ferroviario di Viareggio. Ricorsi inammissibili

Penale Sent. Sez. 3 Num. 32326 Anno 2022
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MACRI' UBALDA
Data Udienza: 12/07/2022

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 32899 del 2 dicembre 2020, depositata il 6 settembre 2021, la Sezione Quarta della Corte di cassazione, nell'ambito del processo per i tragici fatti occorsi il 29 giugno 2009 nel Comune di Viareggio, ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di M.C., limitatamente al reato di cui agli art. 430 e 449 cod. pen., commesso quale amministratore delegato di Cargo Chemical S.r.l. e di responsabile della B.U. Industria Chimica e Ambiente di F.S. Logistica S.p.A., e ha integralmente rigettato il ricorso di V.S., condannato per il residuo reato degli art. 430 e 449 cod. proc. pen.

2. M.C.
Con il primo motivo di ricorso lamenta l'errore di fatto e l'omessa motivazione sulla responsabilità soggettiva relative al carro incidentato.
Contesta di aver fornito a Trenitalia il carro, a differenza di quanto affermato dalla Corte di cassazione, che gli aveva ascritto tale condotta commissiva. Infatti, aveva sottoscritto il contratto con la tedesca GATX per il noleggio del mezzo nel 2005, ma il contratto tra FS Logistica e Trenitalia Cargo era stato sottoscritto il 30 gennaio 2009 da altri soggetti, B. per FS Logistica (mai indagato) e DV. per Trenitalia (archiviato). Lamenta che aveva avanzato delle osservazioni sulla posizione di DV. che la Corte aveva omesso di considerare o aveva considerato incorrendo in un errore di fatto, tralasciando le ragioni dell'archiviazione su cui erano state sollevate delle censure. Con il secondo eccepisce l'errore di fatto sulla natura giuridica della Cargo Chemical e della FS Logistica, con riflessi sulla sua posizione.
La Corte di cassazione aveva affermato che la Cargo Chemical, poi FS Logistica, era tenuta a osservare tutte le norme relative alla sicurezza del trasporto e alla tracciabilità del carro, anche se tali norme erano dirette alle imprese ferroviarie. Osserva che la Corte era incorsa in un errore di fatto in quanto il teste CH., sentito nel dibattimento, aveva escluso che la Cargo Chemical, poi FS Logistica, fosse destinataria delle norme in materia di sicurezza ferroviaria. In tali sensi, anche le testimonianze di LS. e di L. e la circostanza che FS Logistica era indicata alla Camera di Commercio come un'impresa di spedizione e non un'impresa ferroviaria.
Con il terzo lamenta l'errore di fatto e l'omessa motivazione sul nesso causale.
Deduce che la Corte di cassazione aveva ritenuto generiche le considerazioni svolte in merito all'efficacia del controllo documentale, quando invece, non solo dai documenti non era possibile ricavare la frattura dell'assile, quanto poi questa si era presentata sofk durante la manutenzione presso la CIMA nel 2009. Contesta l'affermazione secondo cui anche il mancato controllo sull'adeguatezza della gestione delle manutenzioni, operato attraverso l'acquisizione della documentazione ad essa relativa, aveva assunto rilievo causale.
Con il quarto denuncia l'errore di fatto e l'omessa motivazione sul motivo di ricorso in tema di colpa.
Il carro, entrato in Italia nel 2005, era stato immatricolato in Germania ed era dotato dei piani di manutenzione. Dai documenti risultava la regolarità della sua circolazione. Tuttavia, l'evento si era verificato per una cricca invisibile e il carro era uscito dalla GATX con i documenti che garantivano l'idoneità a circolare. Il carro, quindi, era in regola con le scadenze manutentive, aveva fatto la revisione presso un'officina autorizzata, la successiva revisione era stata programmata entro il dicembre 2012, era in buone condizioni, omologato nel prototipo immatricolato presso l'EBA, Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria tedesca, il proprietario GATX non era nella black list per l'incidentalità dei mezzi posseduti ed era considerato affidabile, le sue officine erano collaudate e certificate, ad esempio la Junghetal, dove erano avvenute le prove sull'assile poi incidentato, era certificata da DB, Ferrovie dello Stato tedesche, e la CIMA era certificata dalla stessa EBA e da DB. La certificazione significava che l'officina era stata ritenuta in possesso dei requisiti tecnici per svolgere le operazioni di manutenzione dei carri e che era in possesso di macchinari e di personale con le competenze tecnico-professionali per svolgere tali operazioni. Lamenta che la Corte di cassazione aveva omesso di pronunciarsi su tali aspetti, nonostante le doglianze difensive. Ribadisce che dal dossier sulla sicurezza, dalle officine utilizzate, dal piano di manutenzione non era possibile desumere problemi né individuare la cricca dell'assile. Del resto, quando, dopo l'incidente, il CH. aveva chiesto a EBA informazioni sul carro, l'EBA aveva inviato i documenti già presenti presso Cargo Chemical e FS Logistica.

3. V.S.
Con il primo motivo eccepisce l'errore di fatto in merito alla posizione di garanzia e alla ripartizione dei compiti all'interno di Trenitalia in materia di rischio ferroviario.
Espone che aveva impugnato la sentenza per erronea interpretazione e violazione degli art. 40 e 41 cod. pen. e della normativa extrapenale, integrativa di quella penale, nonché per omessa, travisata, illogica motivazione sulla questione della valutazione del rischio e per omessa valutazione del tema relativo alle società complesse. Lamenta che la Corte di cassazione era incorsa in un errore di fatto, perché aveva affermato che il ricorso aveva avuto a oggetto la sicurezza sul lavoro e non il rischio ferroviario. Contesta la decisione nella parte in cui aveva omesso di considerare il tema della ripartizione interna anche rispetto agli obblighi del rischio ferroviario, in particolare quello sul trasporto di merci pericolose. Precisa che la Corte aveva omesso di considerare la "comunicazione organizzativa per il certificato di sicurezza", n. 13 del 2008 e ribadisce che era estraneo alla condotta ascrittagli.
Con il secondo deduce l'errore di fatto per omessa considerazione del motivo di ricorso relativo al nesso causale con riferimento specifico alla sua posizione, di cui non erano definiti gli obblighi.
Con il terzo eccepisce l'errore di fatto per omessa considerazione del motivo di ricorso relativo alla colpa e al suo accertamento.
Osserva che non erano stati individuati gli obblighi gravanti a suo carico e non era stata delineata la sua colpa, avuto riguardo alla ripartizione dei compiti. Sostiene che l'evento era imprevedibile anche alla luce delle altre sette ipotesi di deragliamento di treni merci, esaminate nel corso del giudizio.
Nei motivi nuovi, sottoscritti per adesione dal prof. avv. Antonio F., difensore del responsabile civile Trenitalia S.p.A., ribadisce i temi già svolti.
Lamenta che non erano stati definiti gli obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, non era stata data risposta in merito alla rilevanza dell'acquisizione del dossier sicurezza sul nesso causale, non erano stati individuati i profili di colpa e i criteri di esigibilità di un comportamento impeditivo nonché di prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Chiede la sospensione degli effetti del provvedimento ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.

4. La parte civile P. eccepisce il difetto di legittimazione ad agire perché i ricorrenti non potevano essere considerati "condannati" rispetto a una sentenza di annullamento con rinvio.
Nel merito osserva che le censure attengono a questioni analizzate nella sentenza impugnata. Aggiunge che la Corte di appello di Firenze in sede di rinvio aveva assolto il M.C. dal reato di disastro ferroviario colposo di cui al capo 2), limitatamente alla condotta ascrittagli nella posizione di direttore della Divisione Cargo di Trenitalia.

5. La parte civile O. chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria delle competenze di giudizio

Considerato in diritto

6. Preliminarmente va osservato che in data 8 luglio 2022 ore 10,19 è pervenuta in cancelleria la comunicazione a mezzo pec degli avv. Filippo Antonini, Riccardo Carloni, Gabriele Dalle Luche ed Enrico Marzaduri, difensori delle parti civili Omissis e Provincia di Lucca, con cui, avendo avuto conoscenza casuale della fissazione dell'udienza di camera di consiglio del 12 luglio 2022, hanno chiesto di verificare l'esistenza o meno di un interesse dei loro assistiti tale da giustificarne la partecipazione all'udienza, con tutti i provvedimenti conseguenziali.
Analoga richiesta è pervenuta lo stesso giorno alle ore 16,40 da parte degli avv. Andrea Bagatti, Tiziano Nicoletti, Maurizio Dalla Casa, difensori rispettivamente delle parti civili Omissis, che hanno eccepito il difetto di notificazione e hanno chiesto il rinvio dell'udienza.
Il Collegio ha disatteso le richieste di rinvio perché si tratta di parti civili non interessate dai ricorsi di M.C. e V.S. che sono stati condannati in via definitiva solo per il delitto di cui agli art. 430 e 449 cod. pen. Come si desume dalla formulazione dei capi d'imputazione, le parti civili erano state indicate in relazione ai reati degli art. 589 e 590 cod. pen. per i quali è stata accertata la prescrizione nel corso del giudizio.
Per la stessa ragione, non hanno rilievo nel presente procedimento né le difese della P. né le richieste dell'O..
Peraltro, non può non evidenziarsi che nessuna delle parti civili ha allegato il suo specifico interesse in tale giudizio, non rilevando a tal fine una generica preoccupazione che un eventuale accoglimento dei ricorsi avrebbe inciso anche sul responsabile civile Trenitalia S.p.A. e quindi messo in discussione il risarcimento del danno (memoria degli avv. Bagatti, Nicoletti e Dalla Casa).
I difensori dei responsabili civili hanno svolto interventi orali in udienza adesivi a quelli dei ricorrenti.

7. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Entrambi i ricorrenti sono legittimati ad agire perché condannati in via definitiva, non ostando a tali fini l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per M.C., limitatamente al suo ruolo di direttore della Divisione Cargo di Trenitalia S.p.A. Nel dispositivo della sentenza, la stessa Corte ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. pen.
I condannati hanno diritto a chiedere la correzione dell'errore contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, purché sia materiale o di fatto, come indicato dall'art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen.
E' pacifico in giurisprudenza, ed è stato di recente ribadito da Cass., Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01, che l'errore materiale o di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consista in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Nella motivazione della sentenza a Sez. U n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 si legge che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
Pertanto, non è ammesso il ricorso straordinario, quando la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo (Cass., Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527)
La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, siccome incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. (Cass., Sez. 1, ord. n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868) ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268 982) . Analogamente è a dirsi per l'omessa valutazione di una memoria difensiva (Cass., Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384).

8. Entrambi i ricorrenti hanno disatteso tali principi, al di là delle enunciazioni.
Con i primi due motivi M.C. ha sostenuto di essere estraneo ai fatti, come configurati dalla Corte di cassazione (in termini commissivi per l'affidamento del carro a Trenitalia, per non essersi occupato del carro dopo il noleggio dalla tedesca GATX, con il terzo ha negato il nesso causale1perché la frattura dell'assile era comparsa nel 2009, con il quarto ha negato la colpa, perché nulla avrebbe potuto desumere dai documenti relativi alla manutenzione.
La sentenza ha affrontato tutti i temi prospettati dalla difesa.
Il riassunto dei motivi di ricorso, non specificamente contestato è al par.18 del "Ritenuto in fatto", le precisazioni preliminari in ordine ai concetti di "posizione di garanzia", "norme di dovere", "regole cautelari" e la valenza causale della trasgressione alla regola prevenzionistica sono stati analizzate nei par. 2 e 4, mentre la colpa e il nesso di causalità sono stati esposti nelle linee generali ai par. 19-22, del "Considerato in diritto". Il M.C. è stato condannato in qualità di amministratore delegato della Cargo Chemical e successivamente responsabile della B.U. Industria Chimica e Ambiente di F.S. Logistica S.p.A. per aver fornito a Trenitalia il carro, il cui assile si era fratturato dando luogo alla sequela di tragici eventi. L'accertamento del suo ruolo in seno alle società è stato oggetto delle sentenze di merito, riassunte nei par. 2 e 3 del "Ritenuto in fatto". Il ricorrente non ha dedotto errori di fatto nell'interpretazione del complesso dei contratti e dei rapporti commerciali tra le varie parti coinvolte nella vicenda, ma ha lamentato l'omessa motivazione in merito alla censura dell'archiviazione della posizione del DV., circostanza che la Corte di cassazione ha ritenuto non decisiva nel quadro definito dalla Corte di appello con argomenti sviluppati nel par. 23.3 del "Considerato in diritto".
Le restanti censure sono state oggetto dell'analisi dei par. 23.4-23.7 in cui la Corte di cassazione è tornata sui profili della colpa e del nesso di causalità, con specifico riferimento alla posizione del M.C..
Il V.S., amministratore delegato di Trenitalia, con il primo motivo ha lamentato l'errore percettivo della Corte di cassazione che aveva ritenuto che si fosse difeso solo in merito alla sicurezza sul lavoro e non anche in merito al rischio da trasporto ferroviario. L'assunto non ha nessuna consistenza, perché lo svilimento della censura in merito al modello organizzativo di Trenitalia è stato il frutto di una valutazione della Corte di cassazione che ha spiegato per quali ragioni ha fondato la responsabilità piuttosto sulla titolarità della gestione del rischio ferroviario. Alle altre censure la Corte di cassazione ha risposto nei par. 2, 4, 19-22, e con riferimento alla posizione specifica del V.S. nel par. 24.5 dove ha rinviato per la censura delle prassi aziendali al par. 27, in cui ha diffusamente argomentato nel trattare la posizione di M.E. e M.M..
In definitiva, questo Collegio non ravvisa alcun errore di fatto o omessa motivazione nella sentenza impugnata con riguardo alle posizioni dei ricorrenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Tale statuizione esonera dall'esame dei motivi nuovi del V.S., peraltro riproduttivi dei motivi originari, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Nulla per le spese delle parti civili che sono intervenute nel presente giudizio dal momento che non hanno interesse al procedimento. Nulla per le spese dei responsabili civili che hanno svolto generici interventi orali a supporto dei ricorrenti

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 12 luglio 2022

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