Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71

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 DLGS 71 2015

Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71 / Consolidato Dicembre 2021

ID 2929 | Update 20.12.2021

Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71
Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.

(GU n.133 del 11 giugno 2015)

Attuazione: Direttiva 2012/35/UE

Allegati:
- Testo Consolidato 2020
- Testo Consolidato 2021

Update 20.12.2021

Testo allegato consolidato 2021 con le modifiche apportate dagli atti:

30/12/2015
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47)

27/11/2017
LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) - Testo Consolidato 2020

30/11/2021
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 194 (in G.U. 30/11/2021, n.285) - Testo Consolidato 2021

Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell’Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:

a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

L’addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell’articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 2.2.

Quando lo svolgimento dei corsi è affidato a istituti, enti e società le qualifiche e l’esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati ai sensi dell’articolo 10, comma 1.

Le autorità competenti di cui all’articolo 3 con uno o più decreti, disciplinano, in conformità con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW:

a) i programmi, le procedure e le commissioni d’esame per l’ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali;
b) i programmi, le procedure e le commissioni d’esame per l’addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.

I decreti di cui al comma 3, lettera b) , stabiliscono, altresì:

a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure ed il materiale scolastico occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto dall’annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell’attività di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l’addestramento è effettuato con l’ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l’uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell’uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni innanzi alle quali, al termine del corso, l’allievo sostiene un esame teorico-pratico.

In ogni caso, la commissione è composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell’allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un’istruzione adeguata sui metodi e le pratiche di valutazione, e deve maturare, se l’attività di valutazione è effettuata con l’ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.

Gli istituti, gli enti e le società di cui al comma 1, rilasciano la prova documentale a coloro i quali hanno superato l’esame di cui al comma 4, lettera c).

L’addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.

Secondo la ripartizione delle competenze di cui all’articolo 3, le autorità competenti controllano che le attività di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e società di cui al comma 1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori.

Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualità che identificano gli obiettivi dell’addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

Le spese derivanti dalle attività espletate dall’autorità competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e società di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa.

Sono altresì a carico dei richiedenti le spese connesse con l’attività di controllo.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative e di controllo e le relative modalità di versamento.

L’addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell’annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell’articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.
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Requisiti minimi formazione gente di mare
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