R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692

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Regio Decreto Legge 15 marzo 1923 n  692

Regio Decreto-Legge 15 marzo 1923 n. 692 / Durata massima orario di lavoro effettivo 8 ore/giorno o le 48 ore/sett. (in vigore)

Relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.

(GU n.84 del 10.04.1923)

- Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104) - 

Orario massimo normale di lavoro.

Art. 1. Orario massimo normale di lavoro.

La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque e' prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potra' eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.

Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.

Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvedera' con separate disposizioni. (1)

(1) La Legge 23 ottobre 1962, n. 1544, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potra' eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al
processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonche' delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo".

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Aggiornamenti all'atto

01/07/1926
REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1926, n. 1096 (in G.U. 01/07/1926, n.150) convertito senza modificazioni dalla L. 19 maggio 1927, n. 777

16/08/1940
LEGGE 16 luglio 1940, n. 1109 (in G.U. 16/08/1940, n.191)

22/11/1955
LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1079 (in G.U. 22/11/1955, n.269)

15/03/1958
LEGGE 14 febbraio 1958, n. 138 (in G.U. 15/03/1958, n.65)

13/11/1962
LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1544 (in G.U. 13/11/1962, n.288)

26/01/1995
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (in SO n.9, relativo alla G.U. 26/01/1995, n.21)

04/07/1997
LEGGE 24 giugno 1997, n. 196 (in SO n.136, relativo alla G.U. 04/07/1997, n.154)

30/12/1997
LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449 (in SO n.255, relativo alla G.U. 30/12/1997, n.302)

29/09/1998
DECRETO-LEGGE 29 settembre 1998, n. 335 (in G.U. 29/09/1998, n.227) convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1998, n. 409

10/08/1999
DECRETO 3 agosto 1999 (in G.U. 10/08/1999, n.186) - Testo consolidato 09.2022

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