Vaccinazioni in ambito lavorativo: Quadro normativo

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Vaccinazioni in ambito lavorativo   Quadro normativo

Vaccinazioni in ambito lavorativo: Quadro normativo

ID 4457 | 05.12.2018

Si illustra, con Documentazione, Legislazione e Giurisprudenza, il Quadro normativo delle vaccinazioni e del loro obbligo in ambito lavorativo.

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.Lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a), che è obbligatoria, per il datore di lavoro, “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”.

Le norme per Vaccinazioni obbligatorie (ante 1970)

In Italia la pratica vaccinale negli ambienti di lavoro ha una storia normativa ricca di numerosi decreti, leggi e circolari ministeriali che hanno regolato, negli anni: 

- le categorie di lavoratori per i quali era previsto l’obbligo o la raccomandazione delle vaccinazioni, 
- la modalità di esecuzione delle stesse, la composizione dei vaccini e la periodicità di eventuali richiami.

Gli obiettivi prefissati rispondevano a due precise esigenze:

- la protezione del soggetto dagli agenti infettivi presenti nella propria realtà lavorativa, 
- la protezione della collettività nella fruizione di servizi o dei prodotti delle attività lavorative stesse.

Documento completo in allegato

Vaccinazioni in ambito lavotrativo   Quadro normativo

La legislazione in vigore

Si chiarisce che il Decreto "taglia-leggi" del 2009 che ha individuato le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, ha mantenuto in vigore alcune norme sulla vaccinazione lavoro.

Infatti prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (taglia-leggi) (GU n.290 del 14-12-2009 - SO n. 234) come modificato in particolare dal D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213 (GU n.292 del 15-12-2010 - SO n. 276) erano previste una serie di vaccinazioni obbligatorie per determinate categorie di lavoratori ed in particolare relative alla vaccinazione antitetanica e antitubercolare:

- D.C.G. 2 dicembre 1926 (Vaccinazione antitifica)
Legge n. 292/1963 (Vaccinazione antitetanica) (salvata dal tagli-leggi n. 1899 All. I)
DPR n. 1301 del 7 settembre 65 (Vaccinazione antitetanica)
Legge n. 419/1968 (Modifica alla Legge n. 292/1963) (Vaccinazione antitetanica)

altre dopo il 1970:

Legge n. 1088/70 (Vaccinazione antitubercolare)
D.M. 22 marzo 1975  (Vaccinazione antitetanica ferroviari)
D.M. 16 settembre 1975 (Vaccinazione antitetanica marittimi)
- Linee guida per il controllo della malattia tubercolare Legge n.388 del 23 dicembre 2000 (art.93 c. 2) (Vaccinazione antitubercolare)
D.P.R. n. 465 del 7 novembre 2001 (Vaccinazione antitubercolare)
D.P.R. n. 464 7 del 7 novembre 2001 (Rivaccinazione antitetanica)
Accordo CSR del 7 Febbraio 2013 (Vaccinazione antitubercolare)

Con l’entrata in vigore del decreto taglia leggi (D.Lgs. 179/2009) sono state abrogate tutte le disposizioni legislative antecedenti al 01/01/1970, salvo quelle contenute nello specifico elenco, allegato al decreto stesso.

D. Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179

Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

(GU n.290 del 14-12-2009 - SO n. 234)

Nell'Allegato I (Atti normativi salvati pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970) del decreto D. n. 179/2009 il punto 1899 fa riferimento alla Legge n. 292/1963

1899 - LEGGE - 292 - 05/03/1963 VACCINAZIONE ANTITETANICA OBBLIGATORIA Lavoro, salute e politiche sociali

Il decreto D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213 contiene (nell'allegato B) l'elenco delle norme "espunte" - cioè eliminate -  dall'elenco delle norme “salvate” contenute nell'Allegato I del decreto del 2009, il punto 1899 non viene comunque espunto.

La Legge n. 292/1963 è in vigore in quanto a tutt’oggi ed contemplata tra le norme salvate dall'abrogazione dal decreto del 2009, che resta in vigore semplicemente modificato e integrato dal decreto del 2010 per altre voci elencate.
 
E' in vigore anche la legge 14 dicembre 1970 n. 1088 che ha istitutito - per alcune categorie - la vaccinazione antitubercolare, in quanto successiva al 1° gennaio 1970.
 
Vaccinazioni obbligatorie
 
A. Vaccinazione antitetanica
La vaccinazione antitetanica è obbligatoria in accordo con la legge del 5 marzo 1963, n. 292, secondo l’elenco riportato per alcune determinate categorie di lavoratori:

Legge del 5 marzo 1963, n. 292
...
Art. 1. E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi piu' esposti ai rischi dell'infezione tetanica:

- lavoratori agricoli,
- pastori,
- allevatori di bestiame,
- stallieri,
- fantini,
- conciatori,
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi,
- spazzini,
- cantonieri,
- stradini,
- sterratori,
- minatori,
- fornaciai,
- operai e manovali addetti alla edilizia,
- operai e manovali delle ferrovie,
- asfaltisti,
- straccivendoli,
- operai addetti alla manipolazione delle immondizie,
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni,
- lavoratori del legno,
- metallurgici e metalmeccanici.

Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;
c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita.

Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

Tale elenco è stato integrato dai D.M. 22 marzo 1975 (G.U. n. 85 del 29/03/1975) e D.M 16 settembre 1975 (G.U. n.304 del 22/10/1975):

D.M. 22 marzo 1975

Articolo unico

L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a:

- tutto il personale delle ferrovie

elencato sotto la voce "personale dell'esercizio" nel quadro n. 4 "qualifiche iniziale di assunzione del personale in prova", allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonché a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato.

D.M 16 settembre 1975

Articolo unico

L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a

- tutti i marittimi e ai lavoratori portuali

a partire dalle nuove leve di lavoro.

Il D.P.R. n. 465 del 7 novembre 2001 ha successivamente modificato la cadenza con cui effettuare i richiami periodici della vaccinazione, ad intervalli decennali invece che quinquennali. Tale intervallo era peraltro già stato raccomandato con alcune circolari del Ministero della Salute, tra cui la circolare n. 16 dell’11 novembre 1996. 

B. Vaccinazione antitubercolare (BCG)
La vaccinazione antitubercolare (BCG) è obbligatoria, in accordo con il D.P.R. n. 465 del 7 novembre 2001, emanato ai sensi dell’art. 93 della legge 27 dicembre 2000, n. 388:

D.P.R. n. 465 del 7 novembre 2001
..
Art. 1. Ambito della vaccinazione antitubercolare obbligatoria

1. La vaccinazione antitubercolare è obbligatoria per:

a) neonati e bambini di età inferiore a 5 anni, con test tubercolinico negativo, conviventi o aventi contatti stretti con persone affette da tubercolosi in fase contagiosa, qualora persista il rischio di contagio;

b) personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti oppure che operi in ambienti ad alto rischio e non possa, in caso di cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, perche¨ presenta controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici.

C. Vaccinazione antitifica
Fino al 2000, era inoltre obbligatoria anche la vaccinazione antitifica per gli addetti ai servizi di approvvigionamento idrico, ai servizi di raccolta e distribuzione del latte, ai servizi di lavanderia, pulizia e disinfezione degli ospedali, per le reclute, e per altri lavoratori, ma tale obbligo è cessato con l’abrogazione del DCG 2 dicembre 1926 e dell’art. 38 del d.p.r. 26 marzo 1980 n. 327, ad opera rispettivamente dell’art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 93 della legge 27 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

Legge 27 dicembre 1997, n. 449
...
10. All'articolo 14, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali".
D.P.R 6 marzo 1980, n. 327
...
Art. 38. - (Profilassi del personale). - 1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali".


L’art. 93 della legge 388/2000, comunque, conferisce alle Regioni, in caso di riconosciuta necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale, la possibilità di disporre l’esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.
 
Vaccinazioni: norme generali di tutela 
 
Ad oggi, quindi, sono previste norme dirette per la vaccinazione in ambito di lavoro (legge 14 dicembre 1970 n. 1088  / legge del 5 marzo 1963, n. 292), ma sono presenti anche norme "indirette" legate al concetto di "obblighi di tutela dei lavoratori da parte del del Datore di Lavoro" di cui all'Art. 2087 c.c. e naturalmente il D.Lgs. 81/2008 Art. 17, Titolo X Agenti biologici.

Quindi sono di riferimento:

- Art.2087 c.c.
D.Lgs. 81/2008 Art. 17, Titolo X Agenti biologici
 
Art.2087 c.c. 
L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Nota
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.

D.Lgs. 81/2008

Nel momento in cui si evidenziano rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici, all'Art. 279 del D.Lgs. 81/2008 è riportato:

1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria
...
c. 2 a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente
...
c 5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione

Si veda:

Cass. pen. sez. IV, 5.2.1991, n.1170
“le misure di sicurezza vanno attuate dal datore di lavoro anche contro la volontà del lavoratore”

D.Lgs. 81/2008

Art. 15. Misure generali di tutela
...
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
..
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
 
Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

Art. 273. Misure igieniche

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
...
Art. 279. Prevenzione e controllo

1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Un ruolo chiave ed insostituibile nella sicurezza sul lavoro, relativamente al rischio biologico (Titolo X del D.Lgs 81/2008), è svolto dai vaccini specifici. Il fatto che i vaccini necessari a garantire la sicurezza sul lavoro abbiano indubbia natura di «trattamento sanitario» contemplato dall’art.32 della Costituzione comporta, però, inevitabili problematiche giuridiche riguardo la possibilità di imporre tali vaccinazioni ai lavoratori valutati come a rischio biologico.

Il datore di lavoro, ha l’obbligo di adottare i vaccini imposti dalla legge e, in mancanza di disposizioni legislative, di adottare in via sussidiaria i vaccini disponibili in base alla «prevedibilità del rischio».

La vaccinazione rappresenta un atto di prevenzione primaria di grande efficacia, di norma senza inconvenienti se si rispettano le regole di buona pratica, con un rapporto costo benefici favorevole se si considerano gli effetti a distanza

Vaccinazioni preventive ai sensi Art. 279 D. Lgs. 81/2008 Rischio biologico

Le vaccinazioni da valutare, assieme al medico competente, in base alla tipologia di rischio biologico (art.279 comma 2a D.Lgs 81/2008), tra le più comuni: 

- antitetanica,
- anti HBV,
- antiHAV,
- antitifica;

tenendo conto di trasferte di lavoro all’estero, devono essere valutate ed obbligate vaccinazioni adeguate.
...
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