Radiazioni ionizzanti | Disposizioni transitorie D.lgs 101/2020

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Disposizioni transitorie

Radiazioni ionizzanti | Disposizioni transitorie D.lgs 101/2020

ID 11495 | 07.09.2020 - Documento completo in allegato

Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29, al Titolo XVII, si occupa delle disposizioni transitorie.

In particolare, per i rifiuti radioattivi (art. 239), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 23 febbraio 2021), con decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 verrà adeguato alle disposizioni del nuovo testo.

Sino all’adozione del suddetto decreto, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Per quanto attiene le disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di radioprotezione (art. 240), le norme relative all’abilitazione di terzo grado sanitario saranno applicabili decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (ovvero dal 27.02.2022).

Per le disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (art. 241), l’ISIN renderà operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 23 febbraio 2021), dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione.

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TITOLO XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

 [...]

Art. 239.  Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è adeguato alle disposizioni del presente decreto.

2. Sino all’adozione delle disposizioni di cui al comma 1, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Classificazione dei rifiuti radioattivi

Entro il 23.02.2021 il decreto interministeriale del 7 agosto 2015 dovrà essere adeguato alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

Fino all’adozione del decreto ministeriale di adeguamento del  decreto interministeriale del 7 agosto 2015 rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015

Art. 240.  Disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di radioprotezione

1. La disposizione di cui all’articolo 129, comma 2, lettera c), relativa all’abilitazione di terzo grado sanitario è applicabile decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 129, comma 2, lettera c)

c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all’articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all’interno di strutture sanitarie.

L’abilitazione di terzo grado sanitario è applicabile decorsi diciotto mesi dal 27.08.2020

Art. 241. Disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

1. L’ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1.

Registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi

Entro il 23.02.2021

L’ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

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