Nota INL n. 149 del 20 Aprile 2020

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INL 149

Nota INL n. 149 del 20 Aprile 2020

Oggetto: Covid19 – disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro - chiarimenti

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Alla luce della casistica sino ad allora verificatasi, con la nota a seguito si è raccomandato agli Uffici in indirizzo di aderire alle richieste che giungessero loro dai Prefetti di contribuire alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali, in un’ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.

In quello stesso contesto, si è altresì considerato come la prestazione di siffatte attività potrà verosimilmente costituire un canone operativo anche per la c.d. “fase 2”, dal che deriva la necessità di strutturare gradualmente le correlate predisposizioni strumentali e procedimentali che, allo stato, debbono comunque essere azionate ed implementate con la tempestività imposta dalla natura emergenziale della corrente congiuntura, senza per questo derogare al rispetto dei generali principi di precauzione e proporzionalità.

Nei documenti allegati:

- linee guida delle verifiche sul “protocollo anti-contagio” (all. “C”);
- modelli di verbale di verifica e di check list delle verifiche da effettuare (all. “D” ed “E”);
- istruzioni di utilizzo dei DPI per il personale ispettivo (all. “F”), sono compendiate le indicazioni di primo tempo per l’avvio delle attività in argomento che, come evidenziato in premessa:
- saranno aggiornate/implementate in divenire, in funzione del progressivo assestamento del sistema dei controlli ed alla luce delle acquisizioni esperenziali, sulle quali gli I.T.L. terranno costantemente al corrente i rispettivi I.I.L. che cureranno l’omogeneizzazione delle condotte nei loro ambiti e segnaleranno a queste Direzioni centrali gli aspetti da tenere in considerazione per gli interventi di competenza;
- dovranno trovare attuazione in ragione delle condizioni/possibilità sussistenti nei contesti locali, nel segno di ogni consentita disponibilità alla collaborazione istituzionale che, in ogni caso, non potrà prescindere da un necessariamente stretto coordinamento operativo, in primo luogo per la condivisione, tra gli enti compartecipi, dall’attuazione delle doverose cautele per la sicurezza del personale.

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Fonte: INL

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