Convenzione ILO C170 del 06 giugno 1990

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Convenzione ILO C170 del 06 giugno 1990

ID 14674 | 03.10.2021

Convenzione ILO C170 Prodotti chimici, 1990.

Ginevra, 06 giugno 1990

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 6 giugno 1990 nella sua settantasettesima sessione; Notando le convenzioni e le raccomandazioni internazionali del lavoro pertinenti, ed in particolare la convenzione e la raccomandazione sul benzene del 1971; la convenzione e la raccomandazione sul cancro professionale del 1974; la convenzione e la raccomandazione sull’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumore e vibrazioni) del 1977; la convenzione e la raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori del 1981; la convenzione e la raccomandazione sui servizi sanitari sul lavoro del 1985; la convenzione e la raccomandazione sull’amianto del 1986 e la lista delle malattie professionali, allegata alla convenzione sulle prestazioni in casi d’incidenti sul lavoro e di malattie professionali del 1964, come emendata nel 1980; Notando che la protezione dei lavoratori contro gli effetti nocivi dei prodotti chimici rafforza altresì la protezione del pubblico e dell’ambiente; Notando che l’accesso alle informazioni concernenti i prodotti chimici utilizzati sul loro posto di lavoro corrisponde ad un bisogno e costituisce un diritto dei lavoratori ; Considerando essenziale il fatto di prevenire le malattie e le lesioni professionali dovute ai prodotti chimici, o di ridurne l’incidenza:
a) accertandosi che tutti i prodotti chimici siano oggetto di una valutazione per determinare i pericoli che presentano;
b) rendendo disponibile ai datori di lavoro un sistema tale da consentire di ottenere dai fornitori informazioni sui prodotti chimici utilizzati sul lavoro, affinché possano realizzare efficaci programmi di protezione dei lavoratori contro i pericoli connessi ai prodotti chimici;
c) fornendo ai lavoratori informazioni riguardo ai prodotti chimici utilizzati sul posto di lavoro ed adeguate misure preventive in modo che possano partecipare efficacemente ai programmi di protezione;
d) istituendo i principi di tali programmi al fine di garantire la sicurezza nell’impiego dei prodotti chimici;
Facendo riferimento alla necessità di una cooperazione nell’ambito del Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche fra l’Organizzazione internazionale del Lavoro, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, l’Organizzazione mondiale della sanità, come pure con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo industriale e rilevando gli strumenti, i codici e le guide pertinenti promulgate da queste organizzazioni; Dopo aver deciso di adottare svariate proposte relative alla sicurezza d’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, questione che costituisce il quinto punto all’ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che tali proposte avranno la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentonovanta, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sui prodotti chimici, 1990.

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
1. La presente convenzione si applica a tutti i rami dell’attività economica in cui si utilizzano prodotti chimici.
2. Previa consultazione delle organizzazioni interessate maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e sulla base di una valutazione dei pericoli in oggetto nonché delle misure di protezione da realizzare, l’autorità competente di un Membro che ratifica la convenzione:
a) potrà escludere dall’applicazione della convenzione o da talune sue disposizioni determinati rami dell’attività economica, imprese o prodotti speciali:
i) quando si pongano particolari problemi di sufficiente rilevanza;
ii) quando la protezione concessa ai sensi della legislazione e della prassi nazionale non è nell’insieme inferiore a quella che risulterebbe dall’applicazione integrale delle norme della convenzione;
b) dovrà stabilire disposizioni speciali al fine di proteggere le informazioni riservate la cui divulgazione ad un concorrente sarebbe di natura tale da nuocere alle attività di un datore di lavoro, sempre che la sicurezza e la salute dei lavoratori non siano per questo fatto messe a repentaglio.
3. La convenzione non si applica agli articoli i quali, in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili non comportano l’esposizione dei lavoratori ad un prodotto chimico pericoloso.
4. La convenzione non si applica agli organismi naturali, ma si applica ai prodotti chimici che ne derivano.

Articolo 2
Ai fini della convenzione:
a) i termini «prodotti chimici» si applicano agli elementi ed ai composti chimici ed ai loro miscugli, a prescindere se sono naturali o sintetici;
b) il termine «prodotto chimico pericoloso» comprende ogni prodotto chimico classificato come pericoloso in conformità all’articolo 6, o per il quale esistono informazioni pertinenti indicanti che questo prodotto è pericoloso;
c) i termini «utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro» significano ogni attività professionale la quale potrebbe esporre un lavoratore ad un prodotto chimico ivi compreso:
i) la produzione di prodotti chimici;
ii) la manipolazione di prodotti chimici;
iii) lo stoccaggio dei prodotti chimici;
iv) il trasporto dei prodotti chimici;
v) l’eliminazione e lo smaltimento dei rifiuti di prodotti chimici;
vi) l’emissione di prodotti chimici risultanti da attività professionali;
vii) la manutenzione la riparazione e la pulizia del materiale e dei recipienti utilizzati per prodotti chimici;
d) i termini «rami di attività economica» si applicano a tutti i settori in cui i lavoratori sono utilizzati, compresa la funzione pubblica;
e) il termine «articolo» indica qualsiasi oggetto fabbricato in vista di ottenere una determinata forma o configurazione o che si presenta nella sua forma naturale e la cui utilizzazione in tali forme è connessa in tutto o in parte alla sua forma o configurazione.
f) i termini «rappresentanti dei lavoratori» designano persone riconosciute in quanto tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, secondo la convenzione concernente i rappresentanti dei lavoratori, 1971.

PARTE II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 3
Le organizzazioni interessate e maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere consultate sulle misure da adottare per dare effetto alle disposizioni della convenzione.

Articolo 4
Alla luce delle condizioni e delle prassi nazionali, ed in consultazione con le organizzazioni interessate maggiormente rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, ciascun membro deve elaborare, applicare e rivedere periodicamente una politica coerente di sicurezza per l’impiego di prodotti chimici sul lavoro.

Articolo 5
L’autorità competente deve potere, ove ciò sia giustificato da motivi di sicurezza e di salute, vietare o limitare l’uso di alcuni prodotti chimici pericolosi o esigere una notifica nonché un’autorizzazione preliminare per l’utilizzazione di questi prodotti.

PARTE III - CLASSIFICA E MISURE RELATIVE

Articolo 6
SISTEMI DI CLASSIFICA
1. Specifici sistemi e criteri appropriati per classificare tutti i prodotti chimici secondo il loro grado e tipo di pericolo fisico e per la salute, nonché per determinare la pertinenza delle informazioni richieste al fine di stabilire se siano pericolosi, devono essere istituiti dall’autorità competente o da un ente abilitato o riconosciuto dall’autorità competente in conformità alle norme nazionali o internazionali.
2. Le proprietà pericolose dei miscugli formati da due o più prodotti chimici possono essere determinate con metodi di valutazione che si basano sul pericolo proprio di ciascuno dei prodotti chimici che fanno parte di tali miscugli.
3. Per quanto concerne il trasporto, questi sistemi e criteri devono tener conto delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto delle merci pericolose.
4. I sistemi di classificazione e la loro applicazione saranno progressivamente ampliati.

Articolo 7
ETICHETTATURA E MARCATURA
1. Tutti i prodotti chimici devono essere contrassegnati in modo da consentire la loro identificazione.
2. I prodotti chimici pericolosi devono inoltre essere etichettati in modo da fornire informazioni sostanziali riguardo alla loro classifica, i pericoli che presentano e le precauzioni da prendere in materia di sicurezza, e l’etichetta deve essere agevolmente comprensibile per i lavoratori.
3. (1) Le prescrizioni per la marcatura o l’etichettatura dei prodotti chimici di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono essere stabilite da un’autorità competente o da un ente abilitato o riconosciuto dall’autorità competente, conformemente alle norme nazionali o internazionali. (2) Per quanto concerne il trasporto, queste prescrizioni devono tener conto delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.

Articolo 8
SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA
1. Per i prodotti chimici pericolosi devono essere fornite ai datori di lavoro schede di dati di sicurezza comprendenti informazioni essenziali e particolareggiate sull’identificazione dei prodotti, i loro fornitori, la loro classifica, i pericoli che presentano, le precauzioni di sicurezza e le procedure di emergenza.
2. I criteri applicabili alla predisposizione dalle schede di dati di sicurezza devono essere stabiliti dall’autorità competente, o da un ente abilitato o riconosciuto dall’autorità competente in conformità alle norme nazionali o internazionali.
3. La denominazione chimica o usuale utilizzata per l’identificazione del prodotto chimico sulla scheda dei dati di sicurezza, deve essere la stessa di quella utilizzata sull’etichetta.

Articolo 9
RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI
1. Ogni fornitore di prodotti chimici, sia che si tratti di un fabbricante, di un importatore o di un distributore, deve accertarsi che:
a) tali prodotti siano classificati in conformità all’articolo 6, sulla base delle conoscenze relative alle loro proprietà e di una ricerca delle informazioni disponibili, o che siano valutati conformemente al paragrafo 3 in appresso:
b) tali prodotti siano contrassegnati in modo da consentirne l’identificazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 1;
c) i prodotti chimici pericolosi siano etichettati conformemente all’articolo 7, paragrafo 2;
d) per i prodotti chimici pericolosi, siano predisposte schede di dati di sicurezza da fornire ai datori di lavoro, in conformità all’articolo 8, paragrafo 1;
2. Ogni fornitore di prodotti chimici pericolosi deve accertarsi che siano predisposte etichette e schede rivedute dei dati di sicurezza e che siano fornite ai datori di lavoro, secondo una metodologia conforme alla legislazione ed alla prassi nazionale, ogni qualvolta nuove informazioni rilevanti per la sicurezza e la salute siano disponibili.
3. Ogni fornitore di prodotti chimici che non sono già stati classificati conformemente all’articolo 6, deve identificare i prodotti chimici che fornisce e valutare le loro proprietà sulla base delle informazioni disponibili, al fine di determinare se si tratta di prodotti chimici pericolosi.

PARTE IV - DOVERI DEGLI IMPRENDITORI

Articolo 10
IDENTIFICAZIONE
1. I datori di lavoro devono accertarsi che tutti i prodotti chimici utilizzati sul lavoro siano etichettati o contrassegnati come previsto all’articolo 7 e che le schede con i dati di sicurezza siano state fornite come previste all’articolo 8, e che siano disponibili per i lavoratori e per i loro rappresentanti.
2. Quando i datori di lavoro ricevono prodotti chimici che non sono stati etichettati o contrassegnati come previsto all’articolo 7, o per i quali le schede dei dati di sicurezza non sono state fornite come previsto all’articolo 8, essi devono procurarsi le informazioni rilevanti presso il fornitore o ogni altra fonte ragionevolmente accessibile e non devono utilizzare questi prodotti chimici prima di avere ottenuto le suddette informazioni.
3. I datori di lavoro devono accertarsi che siano utilizzati solo i prodotti classificati conformemente all’articolo 6, o identificati e valutati conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, e che siano etichettati o contrassegnati conformemente all’articolo 7, e che tutte le precauzioni richieste siano adottate al momento del loro impiego.
4. I datori di lavoro devono conservare uno schedario dei prodotti chimici pericolosi utilizzati sul luogo di lavoro, che rinvia alle schede appropriate dei dati di sicurezza. Questo schedario deve essere accessibile a tutti i lavoratori interessati ed ai loro rappresentanti.

Articolo 11
TRASFERIMENTO DEI PRODOTTI CHIMICI
I datori di lavoro devono accertarsi che, quando dei prodotti chimici sono travasati in altri recipienti o apparecchiature, il contenuto sia indicato, in modo da informare i lavoratori sull’identificazione di questi prodotti chimici, sui pericoli che la loro utilizzazione comporta e su tutte le precauzioni da prendere ai fini della sicurezza.

Articolo 12
ESPOSIZIONE
I datori di lavoro devono:
a) fare in modo che i lavoratori non siano esposti ai prodotti chimici al di là dei limiti dell’esposizione o degli altri criteri di esposizione per la valutazione o il controllo dell’ambiente di lavoro, stabiliti dall’autorità competente o da un ente approvato o riconosciuto dall’autorità competente, conformemente alle norme nazionali o internazionali;
b) valutare l’esposizione dei lavoratori ai prodotti chimici pericolosi;
c) sorvegliare e registrare l’esposizione dei lavoratori ai prodotti chimici pericolosi, quando ciò è necessario per garantire la loro sicurezza e tutelare la loro salute, se l’autorità competente lo prescrive;
d) accertarsi che i dati relativi alla sorveglianza dell’ambiente di lavoro e dell’esposizione dei lavoratori che utilizzano prodotti chimici pericolosi siano conservati per il periodo stabilito dall’autorità competente e siano accessibili a tali lavoratori ed ai loro rappresentanti.

Articolo 13
CONTROLLO OPERATIVO
1. I datori di lavoro devono valutare i rischi derivanti dall’utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro e devono garantire la protezione dei lavoratori rispetto a tali rischi, ricorrendo a mezzi appropriati ed in particolare:
a) selezionando prodotti chimici che eliminano o riducono al minimo i rischi;
b) selezionando tecniche che eliminano o riducono i rischi al minimo;
c) applicando adeguate misure di prevenzione tecnica;
d) adottando sistemi e prassi di lavoro che eliminano o riducono al minimo i rischi.
e) adottando adeguate misure d’igiene sul lavoro;
f) quando le misure di cui sopra non sono sufficienti, distribuendo e mantenendo in modo adeguato, senza spese per i lavoratori, un equipaggiamento ed indumenti di protezione individuale, vigilando sulla loro utilizzazione.
2. I datori di lavoro devono:
a) limitare l’esposizione ai prodotti chimici pericolosi, in modo da proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) fornire un pronto soccorso;
c) prendere provvedimenti per far fronte alle emergenze.

Articolo 14
ELIMINAZIONE
I prodotti chimici pericolosi divenuti inservibili ed i recipienti che sono stati vuotati ma che possono contenere residui di prodotti chimici pericolosi, devono essere manipolati o eliminati in modo da eliminare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la salute, nonché per l’ambiente, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.

Articolo 15
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
I datori di lavoro devono:
a) informare i lavoratori sui pericoli connessi all’esposizione ai prodotti chimici utilizzati sui luoghi di lavoro;
b) insegnare ai lavoratori il modo per ottenere ed utilizzare le informazioni fornite dalle etichette e dalle schede dei dati di sicurezza;
c) utilizzare le schede di dati di sicurezza, nonché qualsiasi informazione specifica relativa al luogo di lavoro, al fine di predisporre, se del caso in forma scritta, istruzioni destinate ai lavoratori;
d) garantire ai lavoratori una formazione continua riguardo alla prassi ed alle procedure da seguire per la sicurezza nell’impiego dei prodotti chimici sul lavoro.

Articolo 16
COOPERAZIONE
Nell’adempiere alle loro responsabilità, i datori di lavoro devono cooperare il più strettamente possibile con i lavoratori o con i loro rappresentanti per quanto concerne la sicurezza nell’impiego dei prodotti chimici sul lavoro.

PARTE V - DOVERI DEI LAVORATORI

Articolo 17
1. I lavoratori devono collaborare il più strettamente possibile con i loro datori di lavoro nell’esecuzione delle responsabilità che incombono a questi ultimi, e rispettare tutte le procedure e prassi relative alla sicurezza nell’impiego dei prodotti chimici sul lavoro.
2. I lavoratori devono prendere ogni provvedimento ragionevole al fine di eliminare, o ridurre al minimo, per sé stessi e per gli altri, i pericoli collegati all’impiego di prodotti chimici sul lavoro.

PARTE VI - DIRITTI DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Articolo 18
1. I lavoratori devono avere il diritto di allontanarsi da un pericolo derivante dall’uso di prodotti chimici, quando hanno ragionevoli motivi di ritenere che esiste un rischio grave ed imminente per la loro sicurezza o per la loro salute, e dovranno segnalare senza indugio questo rischio al loro superiore.
2. I lavoratori che si allontanano da un pericolo conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, o che esercitano ogni altro diritto a titolo della convenzione, devono essere al riparo di conseguenze ingiustificate.
3. I lavoratori interessati ed i loro rappresentanti devono avere il diritto di ottenere:
a) informazioni sull’identificazione dei prodotti chimici utilizzati sul lavoro, sulle proprietà pericolose di tali prodotti, sulle misure precauzionali da prendere, sull’istruzione e la formazione;
b) l’informazione che figura sulle etichette e sulle marcature;
c) le schede di dati di sicurezza;
d) ogni altra informazione da conservare ai sensi della presente convenzione.
4. Se la divulgazione ad un concorrente, della specifica identificazione del componente di un miscuglio chimico potrebbe pregiudicare le attività del datore di lavoro, quest’ultimo può, fornendo l’informazione prevista al paragrafo 3, proteggere tale identificazione con ogni mezzo abilitato dall’autorità competente, conformemente all’articolo 1 (2) b).

PARTE VII - RESPONSABILITÀ DEGLI STATI ESPORTATORI

Articolo 19
Quando, in uno Stato membro esportatore, l’impiego di prodotti chimici pericolosi è totalmente o parzialmente vietato per ragioni di sicurezza e di salute sul lavoro, tale Stato deve rendere noto questo fatto, nonché le relative ragioni, ad ogni paese verso il quale esso esporta.

PARTE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, il quale provvederà a farle registrare.

Articolo 21
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica è stata registrata.

Articolo 22
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivo alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La denuncia avrà effetto non prima di un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato al al paragrafo precedente, non si è avvalso del diritto di denuncia previsto nel presente articolo, rimarrà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni, e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 23
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutte le denuncie che gli verranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 24
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti, ai fini della relativa registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo 25
Ogni qualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’attuazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso d’iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 26
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione comportante modifiche totali o parziali della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica, ad opera i un Membro, della nuova convenzione riveduta comporterà ipso iure, nonostante l’articolo 22 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’hanno ratificata, e che non ratificherebbero la convenzione di revisione.

Articolo 27
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: ---
Entrata in vigore: 04 Novembre 1993

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