Convenzione ILO C167 del 01 giugno 1988

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Convenzione ILO C167 del 01 giugno 1988

ID 14673 | 03.10.2021

Convenzione ILO C167 Igiene e sicurezza nelle costruzioni, 1988.

Ginevra, 01 giugno 1988

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 1° giugno 1988, nella sua settantacinquesima sessione; Prendendo nota delle convenzioni e raccomandazioni internazionali rilevanti, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulle prescrizioni di sicurezza (edilizia) del 1937; la Raccomandazione sulla collaborazione per la prevenzione degli infortuni (edilizia) del 1937; la Convenzione e la Raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni del 1930; la Convenzione e la Raccomandazione sulla protezione delle macchine del 1963; la Convenzione e la Raccomandazione sul peso massimo del 1967; la Convenzione e la Raccomandazione sul cancro professionale del 1974; la Convenzione e la Raccomandazione sull’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumore e vibrazioni) del 1977; la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori del 1981; la Convenzione e la Raccomandazione sui servizi sanitari sul lavoro del 1985; la Convenzione e la Raccomandazione sull’amianto del 1986, e la Lista delle malattie professionali riveduta nel 1980, annessa alla Convenzione sulle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali del 1964; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e alla salute nelle costruzioni, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale di revisione della convenzione sulle prescrizioni di sicurezza (edilizia) del 1937, adotta, oggi venti giugno millenovecentoottantotto, la seguente convenzione che verrà denominata Convenzione sulla sicurezza e la salute nelle costruzioni del 1988.

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
1. La Convenzione si applica a tutte le attività di costruzione, vale a dire ai lavori edili, al genio civile e ai lavori di montaggio e smontaggio, nell’intero processo, a ogni operazione o a ogni trasporto in un cantiere edile, dalla preparazione del cantiere fino al compimento del progetto.
2. Previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative interessate, ove esistano, un Membro che ratifica la convenzione può escludere dall’applicazione della Convenzione o da alcune delle sue disposizioni determinati settori di attività economica o imprese in rapporto ai quali si pongono problemi particolari di una certa importanza, a condizione che vi venga assicurato un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
3. La Convenzione si applica ugualmente ai lavoratori indipendenti che la legislazione nazionale potrebbe segnalare.

Articolo 2
Ai fini della Convenzione:
a) il termine “costruzioni” ricopre:
i) il lavoro edile, ivi compresi gli scavi e la costruzione, la trasformazione delle strutture, il rinnovo, la riparazione e la manutenzione (ivi compresi i lavori di pulizia e di tinteggiatura) nonché la demolizione di tutti i tipi di fabbricati o di strutture;
ii) il genio civile, ivi compresi gli scavi e la costruzione, la trasformazione delle strutture, la riparazione, la manutenzione e la demolizione di strutture quali aeroporti, banchine, istallazioni portuali, vie navigabili interne, dighe, argini lungo i corsi d’acqua o i litorali, installazioni per la protezione contro le valanghe, strade e autostrade, ferrovie, ponti, gallerie, viadotti e strutture di pubblica utilità come vie di comunicazioni, drenaggio, raccolta delle acque di scolo e distribuzione di acqua e di energia;
iii) il montaggio e lo smontaggio di fabbricati e di strutture prefabbricate nonché la fabbricazione di elementi prefabbricati nel cantiere edile;
b) l’espressione “cantiere edile” significa ogni cantiere nel quale uno qualsiasi dei lavori o operazioni elencati al punto a) qui sopra viene effettuato;
c) l’espressione “luogo di lavoro” significa ogni luogo nel quale i lavoratori si devono trovare o recare per il loro lavoro e che sono sotto il controllo di un datore di lavoro nel senso del punto
e) qui sotto;
d) il termine “lavoratore” significa ogni persona occupata nelle costruzioni;
e) il termine “datore di lavoro” significa:
i) ogni persona fisica o morale che impiega uno o più lavoratori in un cantiere edile; e,
ii) secondo i casi, ne sia il principale datore di lavoro, il datore di lavoro o il subappaltatore;
f) l’espressione “persona competente” significa una persona in possesso di adeguate qualifiche, quali la formazione e le conoscenze appropriate, l’esperienza e le attitudini sufficienti, per svolgere in modo sicuro il compito specificato. Le autorità competenti possono fissare criteri appropriati per l’individuazione di tali persone nonché precisare i compiti che spettano loro.
g) il termine “impalcatura” significa ogni struttura temporanea, fissa, sospesa o mobile nonché gli elementi che la sostengono, e che serve di supporto a lavoratori e materiali, o che consente l’accesso a tale struttura, escludendo gli apparecchi di sollevamento al senso del punto h) qui sotto;
h) l’espressione “apparecchio di sollevamento” significa ogni apparecchio fisso o mobile che serve a movimentare verso l’alto o verso il basso persone o carichi;
i) l’espressione “accessorio di sollevamento” significa ogni dispositivo per mezzo del quale è possibile fissare un carico ad un apparecchio di sollevamento, senza tuttavia che tale dispositivo sia parte integrante dell’apparecchio né del carico.

PARTE II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3
Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative interessate devono essere consultate sulle misure da adottare per dare effetto alle disposizioni della Convenzione.

Articolo 4
Ogni Membro che ratifica la Convenzione si deve impegnare ad adottare e a mantenere in vigore una legislazione atta a garantire l’applicazione delle disposizioni della Convenzione, in base ad una valutazione dei rischi esistenti per la sicurezza e la salute.

Articolo 5
1. La legislazione adottata in conformità all’articolo 4 di cui sopra può prevedere che le disposizioni verranno attuate tramite norme tecniche o codici di direttive pratiche o altri mezzi appropriati conformi alle condizioni e alle prassi nazionali.
2. Nell’attuare l’articolo 4 di cui sopra, ogni Membro deve tener in debito conto le norme rilevanti adottate dalle organizzazioni internazionali riconosciute in materia di standardizzazione.

Articolo 6
Verranno adottate delle misure per garantire una cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori per la promozione della sicurezza e della salute nei cantieri edili, secondo modalità da definire dalla legislazione nazionale.

Articolo 7
Verrà stipulato dalla legislazione nazionale che i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti sono tenuti a conformarsi alle misure prescritte relative alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro.

Articolo 8
1. Ogni volta che due o più datori di lavoro iniziano simultaneamente lavori su un cantiere:
a) spetterà al principale datore di lavoro, o ad ogni altra persona o organismo avente il controllo effettivo o la responsabilità principale dell’insieme delle attività del cantiere, coordinare le misure prescritte in materia di sicurezza e di salute, e garantire il rispetto di tali misure per quanto compatibili con la legislazione nazionale;
b) per quanto compatibile con la legislazione nazionale, nel caso non sia presente, il principale datore di lavoro, o la persona o l’organismo avente il controllo effettivo o la responsabilità principale dell’insieme delle attività del cantiere, nomina sul posto una persona o un organismo competente che disponga dell’autorità e dei mezzi necessari a garantire, a nome suo, il coordinamento e l’applicazione delle misure previste al punto a) di cui sopra;
c) ogni datore di lavoro rimarrà responsabile dell’applicazione delle misure prescritte per i lavoratori sotto la sua autorità.
2. Ogni volta che datori di lavoro o lavoratori autonomi iniziano simultaneamente dei lavori in un cantiere, avranno l’obbligo di cooperare all’applicazione delle misure di sicurezza e di salute prescritte secondo quanto sarà previsto dalla legislazione nazionale.

Articolo 9
Le persone responsabili dell’ideazione e della pianificazione di un progetto di costruzione terranno conto della sicurezza e della salute dei lavoratori delle costruzioni, in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali.

Articolo 10
La legislazione nazionale deve disporre che, in tutti gli ambienti di lavoro, i lavoratori che esercitano un controllo sul materiale e i metodi di lavoro abbiano il diritto e il dovere di contribuire alla sicurezza sul lavoro e di esprimere pareri sui processi di lavoro adottati che possono influire sulla sicurezza e sulla salute.

Articolo 11
La legislazione nazionale deve disporre che i lavoratori hanno l’obbligo di:
a) cooperare il più strettamente possibile con il loro datore di lavoro per l’applicazione delle misure prescritte in materia di salute e di sicurezza;
b) aver ragionevole cura della propria sicurezza e salute, e di quelle delle altre persone che potrebbero subire le conseguenze dei loro atti o omissioni sul lavoro;
c) utilizzare i mezzi a disposizione e non fare cattivo uso dei dispositivi previsti per la propria protezione o quella degli altri;
d) segnalare immediatamente ai loro superiori diretti e al delegato dei lavoratori per la sicurezza, ove esista, ogni situazione che ritengano presentare un rischio e che non siano in grado di fronteggiare adeguatamente da soli;
e) attenersi alle misure prescritte in materia di sicurezza e di salute.

Articolo 12
1. La legislazione nazionale deve disporre che ogni lavoratore avrà il diritto di allontanarsi da un pericolo quando ci sono buone ragioni di pensare che esista un pericolo imminente e grave per la propria sicurezza o salute; e che, inoltre, il lavoratore informerà immediatamente il proprio superiore.
2. In presenza di un pericolo imminente per la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro deve disporre l’immediata cessazione del lavoro e, se del caso, l’evacuazione.

PARTE III - MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Articolo 13
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. Verrà presa ogni precauzione appropriata per garantire che tutti i luoghi di lavoro siano sicuri ed esenti da rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. Verranno predisposte vie di accesso e di uscita sicure per i luoghi di lavoro; tali mezzi verranno mantenuti in buono stato e segnalati dove opportuno.
3. Verrà presa ogni precauzione opportuna per proteggere da ogni rischio che potrebbe risultare dal cantiere le persone presenti in un cantiere edile o in prossimità di esso.

Articolo 14
IMPALCATURE E SCALE
1. Quando non è possibile eseguire il lavoro in tutta sicurezza sul suolo, o a partire dal suolo o da una parte di un fabbricato o di un’altra struttura permanente, verrà allestita e mantenuta in buono stato una impalcatura appropriata e sicura; in alternativa, verrà fornito ogni altro mezzo atto a rispondere alle stesse esigenze.
2. In assenza di altri accessi sicuri agli ambienti di lavoro sopraelevati, verranno predisposte scale appropriate e di buona qualità. Tali scale verranno debitamente fissate onde evitare ogni movimento inavvertito.
3. Le impalcature e le scale verranno costruite e utilizzate in conformità alla legislazione nazionale.
4. Le impalcature verranno ispezionate da una persona competente nei casi e secondo i tempi previsti dalla legislazione nazionale.

Articolo 15
APPARECCHI E ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
1. Ogni apparecchio di sollevamento e ogni accessorio di sollevamento, ivi compresi i loro elementi costitutivi, fissaggi, ancoraggi e supporti, devono essere:
a) ideati bene e costruiti con materiali di buona qualità, e presentare una robustezza congrua all’uso per il quale sono previsti;
b) installati e adoperati in modo corretto;
c) mantenuti in buono stato di funzionamento;
d) verificati e sottoposti a prove da una persona competente, secondo i tempi e nei casi previsti dalla legislazione nazionale, e i risultati di tali verifiche e prove verranno registrati;
e) adoperati da lavoratori che avranno ricevuto una appropriata formazione, in conformità alla legislazione nazionale.
2. Un apparecchio di sollevamento non potrà movimentare o trasportare persone, a meno di essere costruito, istallato e utilizzato a tale scopo in conformità alla legislazione nazionale, eccetto che per fronteggiare una situazione di emergenza e per evitare un rischio di infortunio grave o mortale, e se risulta inoltre possibile utilizzare l’apparecchio di sollevamento a tale scopo in tutta sicurezza.

Articolo 16
MATERIALE DI TRASPORTO, MEZZI DI MOVIMENTAZIONE TERRA E MATERIALI
1. Ogni veicolo e mezzo di movimentazione terra e materiali devono essere:
a) ideati bene e costruiti tenendo conto, per quanto possibile, dei principi dell’ergonomia;
b) mantenuti in buono stato di funzionamento;
c) utilizzati in modo corretto;
d) adoperati da lavoratori che avranno ricevuto una appropriata formazione, in conformità alla legislazione nazionale.
2. In tutti i cantieri nei quali vengono adoperati veicoli nonché mezzi di movimentazione terra o materiali:
a) verranno predisposte apposite vie di accesso adeguate e sicure;
b) la circolazione verrà organizzata e controllata in modo tale da garantire la sicurezza nell’utilizzo di tali mezzi.

Articolo 17
INSTALLAZIONI, MACCHINE, ATTREZZATURE E STRUMENTI MANUALI
1. Le installazioni, macchine e attrezzature, ivi compresi gli strumenti manuali provvisti o no di motore, devono essere:
a) ideati bene e costruiti tenendo conto, per quanto possibile, dei principi dell’ergonomia;
b) mantenuti in buono stato di funzionamento;
c) adoperati esclusivamente per i lavori per i quali sono stati previsti, a meno che un uso diverso da quello inizialmente previsto non sia stato oggetto di una valutazione completa da parte di una persona competente, con la conclusione che tale uso risulti senza pericolo;
d) adoperati da lavoratori che avranno ricevuto una adeguata formazione.
2. Istruzioni adeguate per un utilizzo sicuro verranno fornite, se opportuno, dal produttore o dal datore di lavoro, in una forma comprensibile per gli utilizzatori.
3. Le installazioni e gli apparecchi sotto pressione verranno verificati e sottoposti a prove da una persona competente, nei casi e secondo i tempi previsti dalla legislazione nazionale.

Articolo 18
LAVORI IN ALTEZZA, IVI COMPRESO SUI TETTI
1. Laddove necessario per evitare un rischio o, nel caso l’altezza o la pendenza della struttura superi i valori fissati dalla legislazione nazionale, verranno adottate delle misure preventive onde evitare la caduta dei lavoratori, delle attrezzature e di altri oggetti o materiali.
2. Nel caso in cui i lavoratori debbano lavorare su un tetto o in prossimità di esso o di ogni altra superficie di materiale fragile, verranno adottate misure preventive onde evitare che i lavoratori camminino inavvertitamente sulla superficie di materiale fragile e cadano.

Articolo 19
SCAVI, POZZI, STERRI, LAVORI SOTTERRANEI E GALLERIE
Si devono prendere precauzioni adeguate relative agli scavi, pozzi, sterri, lavori sotterranei e gallerie:
a) per mezzo di un appropriato puntellamento o in ogni altro modo, per proteggere i lavoratori dai rischi di smottamento, caduta di massi o altri materiali;
b) per ovviare i pericoli legati alla caduta di una persona, di materiali o oggetti, o all’irruzione d’acqua in uno sterro, pozzo, scavo, lavoro sotterraneo o galleria;
c) per garantire una ventilazione sufficiente in tutti gli ambienti di lavoro, in tal modo che l’atmosfera rimanga respirabile e che i fumi, gas, vapori, polveri e altre impurità siano mantenuti a livelli non pericolosi o dannosi per la salute, nei limiti fissati dalla legislazione nazionale;
d) per garantire ai lavoratori un riparo sicuro in caso di incendio o di irruzione d’acqua o di materiali;
e) per proteggere i lavoratori dai rischi provenienti da possibili pericoli sotterranei, in particolare la circolazione di fluidi o la presenza di sacche di gas, tramite investigazioni appropriate a localizzare tali pericoli.

Articolo 20
TURE E CASSONI
1. Le ture e i cassoni devono essere:
a) costruiti bene, con materiali appropriati e solidi, e presentare una resistenza sufficiente;
b) provvisti di un dispositivo sufficiente perché i lavoratori si possano mettere in salvo in caso di irruzione d’acqua o di materiali.
2. La costruzione, il posizionamento, la trasformazione o lo smontaggio di una tura o di un cassone avverranno unicamente sotto la vigilanza di una persona competente.
3. Ogni tura e ogni cassone verranno ispezionati da una persona competente ad intervalli prescritti.

Articolo 21
LAVORO IN ARIA COMPRESSA
1. Il lavoro in aria compressa verrà effettuato esclusivamente in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale.
2. Il lavoro in aria compressa verrà effettuato esclusivamente da lavoratori la cui attitudine fisica a tale lavoro sia stata stabilita da un controllo medico, e in presenza di una persona competente per vigilare lo svolgimento delle operazioni.

Articolo 22
INTELAIATURE E CASSERI
1. Le intelaiature e gli elementi di intelaiatura, i casseri, i supporti temporanei e i puntellamenti verranno montati esclusivamente sotto la vigilanza di una persona competente.
2. Verranno prese precauzioni sufficienti per proteggere i lavoratori dai pericoli provenienti dalla fragilità e dall’instabilità temporanea di una struttura.
3. I casseri, i supporti temporanei e i puntellamenti verranno ideati, costruiti e mantenuti in buono stato, in modo tale da poter sopportare senza rischio tutto il carico cui possono essere sottoposti.

Articolo 23
LAVORO SOPRA UNA SUPERFICIE D’ACQUA
Se un lavoro viene eseguito sopra una superficie d’acqua o in prossimità dell’acqua, vanno adottate delle disposizioni adeguate:
a) per evitare che i lavoratori possano cadere nell’acqua;
b) per procedere al salvataggio di lavoratori in pericolo di annegamento;
c) per fornire mezzi di trasporto sicuri e sufficienti.

Articolo 24
LAVORI DI DEMOLIZIONE
Quando la demolizione di un fabbricato o di una struttura può costituire un pericolo per i lavoratori o il pubblico:
a) verranno adottate precauzioni, metodi e procedure adeguate, ivi compreso la rimozione dei calcinacci o dei residui, in conformità alla legislazione nazionale;
b) i lavori verranno pianificati e intrapresi esclusivamente sotto la vigilanza di una persona competente.

Articolo 25
ILLUMINAZIONE
Verrà garantita una illuminazione sufficiente ed adeguata in ogni luogo di lavoro nonché in ogni altro luogo del cantiere edile dove un lavoratore può avere la necessità di transitare, ricorrendo anche, se necessario ad apparecchi di illuminazione portatili.

Articolo 26
ELETTRICITÀ
1. Tutti i materiali e le installazioni elettriche verranno costruite, montate e mantenute in buono stato da una persona competente, e utilizzate in modo da evitare ogni pericolo.
2. Prima dell’inizio dei lavori di costruzione e durante l’intero svolgimento dei lavori verranno adottate misure adeguate per verificare la presenza di cavi o di apparecchi elettrici sotto tensione al di sotto o al di sopra del cantiere, o nel cantiere stesso, e per evitare che ne possa risultare alcun pericolo per i lavoratori.
3. La posa e la manutenzione dei cavi ed apparecchi elettrici nei cantieri avverrà in conformità alle norme e regole tecniche applicate a livello nazionale.

Articolo 27
ESPLOSIVI
Gli esplosivi si devono conservare, trasportare, movimentare o utilizzare esclusivamente:
a) nelle condizioni prescritte dalla legislazione nazionale;
b) da una persona competente che adotterà le misure necessarie perché i lavoratori o altre persone non siano esposti a rischi di lesione.

Articolo 28
RISCHI PER LA SALUTE
1. Quando un lavoratore può essere esposto ad un rischio chimico, fisico o biologico al punto che la sua salute possa essere messa in pericolo, si devono adottare misure preventive onde evitare tale esposizione.
2. Onde evitare l’esposizione di cui al paragrafo 1 di cui sopra:
a) le sostanze pericolose verranno sostituite da sostanze innocue o meno pericolose ogni volta che ciò risulti possibile; o
b) verranno applicate misure tecniche alla macchina, all’installazione, all’attrezzatura o al procedimento; o
c) se non è possibile conformarsi alle disposizioni dei punti a) e b) di cui sopra, altre misure efficaci verranno prese, quali l’utilizzo di protezione individuale e di indumenti di protezione.
3. Se dei lavoratori devono penetrare in una zona la cui atmosfera potrebbe contenere una sostanza tossica o nociva, o presentare un tenore insufficiente di ossigeno, o ancora, essere infiammabile, si devono prendere misure onde evitare ogni pericolo.
4. I rifiuti non verranno distrutti nel cantiere edile né vi verranno eliminati in un altro modo se ciò potesse essere nocivo per la salute.

Articolo 29
PRECAUZIONI CONTRO L’INCENDIO
1. Il datore di lavoro deve prendere ogni misura appropriata per:
a) evitare il rischio di incendio;
b) combattere rapidamente ed efficacemente ogni principio d’incendio;
c) assicurare l’evacuazione rapida e sicura delle persone.
2. Verranno predisposti mezzi sufficienti ed appropriati per la conservazione dei liquidi, solidi e gas infiammabili.

Articolo 30
EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI DI PROTEZIONE
1. Quando non è possibile proteggere altrimenti in modo sufficiente i lavoratori dai rischi di infortuni o di danni alla salute, ivi compresa l’esposizione a condizioni avverse, un equipaggiamento di protezione individuale nonché indumenti di protezione appropriati alla natura del lavoro e dei rischi verranno forniti e mantenuti in buono stato dai datori di lavoro, senza spesa per i lavoratori, in conformità a ciò che può essere previsto dalla legislazione nazionale.
2. Il datore di lavoro fornirà ai lavoratori i mezzi appropriati necessari all’utilizzo dell’equipaggiamento di protezione individuale e verificherà che i lavoratori facciano un uso corretto di tale equipaggiamento.
3. L’equipaggiamento di protezione e gli indumenti di protezione saranno conformi alle norme stabilite dall’autorità competente, tenendo conto, per quanto possibile, dei principi dell’ergonomia.
4. I lavoratori verranno obbligati a fare un uso corretto dell’equipaggiamento di protezione individuale e degli indumenti di protezione messi a loro disposizione, e ne avranno cura.

Articolo 31
PRIMI SOCCORSI
Spetterà al datore di lavoro assicurarsi che i primi soccorsi, ivi compreso il personale formato a tale scopo, possano essere forniti in ogni momento. Verranno prese misure per garantire l’evacuazione per cure mediche dei lavoratori vittime di infortunio o di malattia improvvisa.

Articolo 32
BENESSERE
1. Verrà fornita acqua potabile in quantità sufficiente in ogni cantiere edile o in prossimità di esso.
2. Secondo il numero dei lavoratori e la durata dei lavori, le istallazioni seguenti verranno predisposte e mantenute in buono stato in ogni cantiere edile o in prossimità di esso: a) bagni e istallazioni per permettere ai lavoratori di lavarsi;
b) installazioni che permettano ai lavoratori di cambiarsi, fare asciugare e sistemare i propri vestiti;
c) locali per permettere ai lavoratori di prendere i loro pasti e di ripararsi in caso di interruzione del lavoro per causa di intemperie.
3. Andrebbero previsti bagni e istallazioni per lavarsi separati per i lavoratori e per le lavoratrici.

Articolo 33
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
I lavoratori dovrebbero essere, in modo sufficiente ed adeguato:
a) informati sui possibili rischi di infortunio o di danno alla salute ai quali possono essere esposti sul luogo di lavoro;
b) istruiti e formati sui mezzi a loro disposizione per prevenire e controllare tali rischi, e per proteggersi.

Articolo 34
DICHIARAZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE
La legislazione nazionale richiederà che vengano dichiarati all’autorità competente, entro un limite di tempo prescritto, i casi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.

PARTE IV - APPLICAZIONE

Articolo 35
Ogni Membro deve:
a) adottare tutte le misure necessarie, in particolare le sanzioni e le misure correttive appropriate, volte a garantire l’applicazione effettiva delle disposizioni della Convenzione.
b) instaurare i servizi di ispezione adeguati per controllare l’applicazione delle misure da adottare in conformità alle disposizioni della Convenzione, fornendo a tali servizi i mezzi necessari allo svolgimento del loro compito, oppure accertarsi direttamente che l’ispezione appropriata sia stata effettuata.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36
La presente Convenzione modifica la Convenzione concernente le prescrizioni di sicurezza (edilizia) del 1937.

Articolo 37
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 38
1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 39
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell’arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 40
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 41
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 42
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 43
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l’articolo 39 di cui sopra, un’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per gli Stati membri che l’abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 44
Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: ---
Entrata in vigore: 11 Gennaio 1991

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