La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19

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La responsabilit  amministrativa ai tempi del Covid 19

La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19

Position Paper Confindustria, Giugno 2020

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha coinvolto in modo significativo le imprese, chiamate, tra le altre cose, ad adattare la propria struttura organizzativa e il modo di gestire le prestazioni lavorative al fine di garantire la tutela della salute dei propri lavoratori.

Tra i molteplici aspetti di interesse, essa suggerisce una riflessione sui rischi che le imprese sono chiamate a gestire e, in particolare, per quanto qui di interesse, sul tema della responsabilità amministrativa degli enti ex decreto legislativo n. 231/2001 (di seguito anche “Decreto 231”).

In quest’ottica, il presente contributo offre prime indicazioni riguardo al profilo dell’adeguatezza dei Modelli organizzativi adottati ai sensi del Decreto 231 per far fronte ai rischi connessi all’emergenza, ai connessi obblighi per il datore di lavoro e la struttura aziendale, nonché al delicato ruolo dell’Organismo di vigilanza nell’attuale contesto.

Rischi diretti e indiretti

Con riferimento al tema della responsabilità 231 dell’impresa, occorre considerare che il COVID19 determina o amplifica alcuni potenziali profili di rischio che, per chiarezza espositiva, possono essere distinti in due tipologie: indiretti e diretti. Il tema è affrontato nel seguito.

Rischi indiretti

L’epidemia può rappresentare un’ulteriore “occasione” di commissione di alcune fattispecie di reato già incluse all’interno del catalogo dei reati presupposto della disciplina 231 ma, in sé considerate, non strettamente connesse alla gestione del rischio COVID-19 in ambito aziendale e, per questo, riconducibili a un perimetro che potremmo definire di rischi indiretti. Infatti, per far fronte all’emergenza, le imprese si sono attrezzate impostando modalità di lavoro e organizzative in molti casi diverse da quelle ordinarie e hanno dovuto ricorrere a strumenti o far fronte ad adempimenti spesso inediti.

Ciò può incrementare il rischio di configurazione di alcuni reati rilevanti in chiave 231. Il riferimento è, ad esempio, alle seguenti fattispecie di reato:

corruzione tra privati, corruzione e altri reati contro la PA: la situazione di crisi generalizzata, nonché la necessità da parte delle imprese di recuperare i profitti non conseguiti nel periodo dell’emergenza, potrebbe comportare una maggior esposizione al rischio teorico di condotte corruttive, sia verso Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, sia verso soggetti privati. Inoltre, il complesso delle disposizioni normative e delle misure messe in campo dalle Istituzioni per far fronte all’epidemia potrebbe aver determinato un più intenso rapporto delle imprese con gli Enti pubblici, di volta in volta competenti (es. Ministero del Lavoro, Regioni, Prefetture, Forze di polizia, INPS, Ispettorato del Lavoro, ASL), con conseguente maggior esposizione al rischio di commissione dei reati contro la PA. Il riferimento è, a titolo di esempio, alla necessità per molte imprese di accedere agli ammortizzatori sociali introdotti per gestire i livelli occupazionali durante l’emergenza sanitaria; alla possibilità di partecipare a gare semplificate per la fornitura di DPI; alle dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso delle condizioni richieste dai vari provvedimenti normativi per la prosecuzione dell’attività produttiva;
- capolarato e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: le difficoltà legate alla prosecuzione dell’attività produttiva durante l’emergenza può aver determinato un maggior rischio di utilizzo e impiego irregolare dei lavoratori;
- reati contro l’industria e il commercio: la necessità di procurarsi determinate categorie di beni indispensabili per la prosecuzione dell’attività produttiva in questa fase emergenziale può aver determinato una maggiore esposizione al rischio di commettere illeciti contro l’industria e il commercio;
- ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: le difficoltà in termini di disponibilità di risorse finanziarie, che può essere stata acuita dall’emergenza sanitaria, può aver determinato una maggior esposizione al rischio di condotte illecite riconducibili ai reati di ricettazione e riciclaggio;
- reati di criminalità organizzata: l’emergenza può aver determinato difficoltà finanziarie e questo può astrattamente esporre le imprese a un maggior rischio di infiltrazioni criminali, ad esempio per il reperimento di finanziamenti o per il ricorso a subappalti a basso costo;
- reati informatici e violazioni in materia di diritto d’autore: l’ampio e generalizzato ricorso allo smart working, attivabile in alcuni casi anche mediante l’uso di dispositivi e connessioni di rete personali dei lavoratori, può astrattamente aver determinato un maggior rischio di commissione degli illeciti informatici derivante, ad esempio, da un uso non conforme dei dispositivi e dei software da parte dei singoli utenti. A questo tema, è correlato anche quello dell’astratta maggiore configurabilità di ipotesi di utilizzo improprio di software protetti con connessa violazione delle norme in materia di diritto d’autore, anch’esse rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Tuttavia, occorre evidenziare che l’aggiornamento del Modello 231 non può essere ritenuto come una conseguenza automatica dell’emergenza da COVID-19.

Infatti, i rischi a titolo indiretto sopra citati sono riconducibili a fattispecie di reato già incluse nella disciplina 231 prima dell’emergenza e connotate dal carattere della tendenziale trasversalità alle diverse categorie di imprese, sotto il profilo sia dimensionale, sia merceologico.

Pertanto, si tratta di rischi che le imprese, dotate di un Modello 231, avrebbero già dovuto valutare come rilevanti nell’ambito dell’attività di risk assessment condotta nel processo di adozione del Modello e, rispetto ai quali, dovrebbero aver già adottato, al proprio interno, il complesso di presidi e procedure idonee a prevenirne la configurazione, anche sulla base delle indicazioni fornite nelle Linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Diverso evidentemente il discorso per quelle imprese che non avevano provveduto a mappare tali rischi e che potrebbero essere chiamate a un’implementazione del Modello in tale direzione.

Dunque, al netto di tale ultima ipotesi, le imprese dotate di un Modello 231 dovrebbero essere già in possesso dei presidi necessari a far fronte ai rischi indiretti per i quali l’emergenza sanitaria, come visto, può rappresentare un’ulteriore occasione di commissione. Al riguardo, può essere valutata, caso per caso, l’opportunità di rafforzare le procedure, adeguandone l’applicazione, ove necessario, per allinearle ai diversi contesti organizzativi determinatisi in occasione del COVID-19.

In questo contesto, ciò che l’emergenza determina invece in capo alle imprese è la necessità che i vertici aziendali e l’Organismo di Vigilanza assicurino e verifichino, nell’esercizio delle rispettive prerogative, l’effettiva implementazione dei presidi e dei protocolli previsti nel Modello, come più diffusamente argomentato nel prosieguo di questo documento (v. infra).

[...] Segue in allegato

Fonte: Confindustria

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Confindustria Giugno 2020
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